Ordinanza N. 125 del 1966
Corte Costituzionale
Data generale
19/12/1966
Data deposito/pubblicazione
19/12/1966
Data dell'udienza in cui è stato assunto
13/12/1966
ANTONINO PAPALDO – Prof. NICOLA JAEGER – Prof. GIOVANNI CASSANDRO –
Prof. BIAGIO PETROCELLI – Dott. ANTONIO MANCA – Prof. ALDO SANDULLI –
Prof. GIUSEPPE BRANCA – Prof. MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO
MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott.
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott.
LUIGI OGGIONI, Giudici,
secondo comma, 23 e 24 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, promossi
con ordinanze emesse il 5 novembre 1964 dalla Corte di appello di
Ancona sul ricorso di Peroni Mario, ed il 30 ottobre e 13 novembre 1964
dalla Commissione elettorale mandamentale di Imola sui ricorsi di Betti
Renzo ed altro e di Stanziani Rino ed altri, iscritte ai nn. 186, 187 e
188 del Registro ordinanze 1964 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 39 del 13 febbraio 1965.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell’udienza pubblica del 19 ottobre 1966 la relazione del
Giudice Giuseppe Chiarelli;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri;
Ritenuto che con le predette ordinanze è stata rimessa a questa
Corte la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, secondo
comma, della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, nonché degli articoli 23,
24 e 25 della medesima legge, in quanto connessi al predetto secondo
comma dell’art. 3, in riferimento all’art. 48 della Costituzione;
che le ordinanze sono state notificate e comunicate come per legge;
che nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituito il
Presidente del Consiglio dei Ministri, col patrocinio dell’Avvocatura
generale dello Stato, la quale, con le proprie deduzioni e con
successiva memoria, ha chiesto che le dedotte questioni di legittimità
costituzionale siano dichiarate inammissibili o comunque infondate;
Considerato che la legge 22 gennaio 1966, n. 1, successiva alle
ordinanze di rimessione dei giudizi a questa Corte, ha abrogato l’art.
3 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058;
che, data la successione nel tempo delle disposizioni predette, è
necessario un nuovo giudizio circa la rilevanza delle questioni di
legittimità costituzionale rimesse a questa Corte con le ordinanze in
epigrafe;
che, a tale scopo, restando impregiudicate le eccezioni sollevate
dalla difesa del Presidente del Consiglio circa la ammissibilità dei
giudizi introdotti con le dette ordinanze, deve ordinarsi la
restituzione degli atti, rispettivamente alla Corte di appello di
Ancona e alla Commissione elettorale mandamentale di Imola.
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina che siano restituiti alla Corte di appello di Ancona gli
atti relativi alla sua ordinanza 5 novembre 1964, e alla Commissione
elettorale mandamentale di Imola gli atti relativi alle ordinanze 30
ottobre e 13 novembre 1964.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1966.
GASPARE AMBROSINI – ANTONINO PAPALDO
– NICOLA JAEGER – GIOVANNI CASSANDRO
– BIAGIO PETROCELLI – ANTONIO MANCA –
ALDO SANDULLI – GIUSEPPE BRANCA –
MICHELE FRAGALI – COSTANTINO MORTATI
– GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE
VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI.