Ordinanza N. 329 del 1996
Corte Costituzionale
Data generale
29/07/1996
Data deposito/pubblicazione
29/07/1996
Data dell'udienza in cui è stato assunto
18/07/1996
Presidente: avv. Mauro FERRI;
Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA,
prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare
MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott.
Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY,
prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;
comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa
l’11 marzo 1996 dal Tribunale di Ivrea nel procedimento penale a
carico di Bruzzese Antonio ed altra, iscritta al n. 448 del registro
ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 21, prima serie speciale, dell’anno 1996;
Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1996 il giudice
relatore Francesco Guizzi;
Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di Bruzzese
Antonio e Carta Vanda, il Tribunale di Ivrea, accogliendo
un’eccezione del difensore degli imputati, ha sollevato, in relazione
agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell’art. 23, primo comma, del codice di procedura
penale, nella parte in cui prevede che, in caso di declaratoria di
incompetenza per territorio pronunciata dal giudice del dibattimento,
gli atti vengano trasmessi direttamente ad altro giudice del
dibattimento;
che l’eccezione di incompetenza territoriale era stata
precedentemente proposta davanti al giudice dell’udienza preliminare
presso il Tribunale di Torino e dallo stesso respinta;
che veniva successivamente accolta da quel Tribunale, e gli atti
erano trasmessi al Tribunale di Ivrea;
che, in ragione di tale vicenda processuale, gli imputati non
avevano potuto avanzare istanza di ammissione al rito abbreviato
davanti al giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di
Ivrea, competente per territorio;
che quanto premesso sarebbe conseguenza del sistema previsto
dagli artt. 22 e 23 del codice di procedura penale, i quali, dopo la
sentenza della Corte costituzionale n. 76 del 1993, devono essere
interpretati nel senso che, in caso di incompetenza per territorio
pronunciata dal giudice del dibattimento, gli atti devono essere
trasmessi al giudice del dibattimento dichiarato competente e non
invece al giudice dell’udienza preliminare o al pubblico ministero
presso quest’ultimo;
che tale sistema risulterebbe in contrasto con il principio di
uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, con il diritto di
difesa e con il principio del giudice naturale, inteso anche quale
giudice competente per territorio, rispettivamente contenuti negli
artt. 3, 24 e 25 della Costituzione;
che tutto ciò si verificherebbe in quanto l’art. 23 del codice
di procedura penale priverebbe l’imputato della facoltà di chiedere
il giudizio abbreviato dinanzi al giudice competente per territorio,
con ingiustificata disparità di trattamento rispetto a quegli
imputati che hanno visto correttamente instaurato, ab initio, il
procedimento davanti al giudice competente per territorio;
Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 70 del 1996 ha
deciso una identica questione, dichiarando l’illegittimità
costituzionale dell’art. 23, primo comma, del codice di procedura
penale, nella parte in cui dispone la trasmissione degli atti al
giudice competente, anziché al pubblico ministero presso
quest’ultimo, quando il giudice del dibattimento abbia dichiarato con
sentenza la propria incompetenza per territorio;
che pertanto, venuta meno la norma denunciata, la questione va
dichiarata manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 23, primo comma, del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25
della Costituzione, dal Tribunale di Ivrea con l’ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 29 luglio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola