Ordinanza N. 490 del 1992
Corte Costituzionale
Data generale
29/12/1992
Data deposito/pubblicazione
29/12/1992
Data dell'udienza in cui è stato assunto
16/12/1992
Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio
BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.
Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof.
Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;
comma, del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse
il 15 maggio 1992 dal Tribunale di Trento, il 20 gennaio 1992 dal
Tribunale di Savona, il 14 maggio 1992 dal Tribunale di Verona ed il
29 maggio 1992 dal Tribunale di Oristano, rispettivamente iscritte ai
nn. 467, 474, 486 e 491 del registro ordinanze 1992 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 38, 39 e 40, prima
serie speciale, dell’anno 1992;
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1992 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe i Tribunali di Trento,
Savona, Verona ed Oristano sollevano, in riferimento agli artt. 3,
24, 101 e 111 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell’art. 513, secondo comma, del codice di procedura
penale, nella parte in cui non consente che possa essere data
lettura, su richiesta di parte, dei verbali delle dichiarazioni rese
dall’imputato di un reato connesso che, in dibattimento, si sia
avvalso della facoltà di non rispondere;
che nel giudizio promosso dal Tribunale di Savona è intervenuto
il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per
l’infondatezza della sollevata questione;
Considerato che i provvedimenti di rimessione investono tutti la
medesima norma di legge e che pertanto i relativi giudizi possono
essere riuniti per essere decisi congiuntamente;
che, con sentenza n. 254 del 1992 questa Corte ha già
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 513, secondo
comma, del codice di procedura penale “nella parte in cui non prevede
che il giudice, sentite le parti, dispone la lettura dei verbali
delle dichiarazioni di cui al primo comma del medesimo articolo rese
dalle persone indicate nell’art. 210, qualora queste si avvalgano
della facoltà di non rispondere”;
che pertanto la questione va dichiarata manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, delle legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 513, secondo comma, del codice
di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 101
e 111 della Costituzione, dai Tribunali di Trento, Savona, Verona ed
Oristano con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1992.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA