Ordinanza N. 117 del 1966
Corte Costituzionale
Data generale
19/11/1966
Data deposito/pubblicazione
19/11/1966
Data dell'udienza in cui è stato assunto
08/11/1966
NICOLA JAEGER – Prof. GIOVANNI CASSANDRO – Prof. BIAGIO PETROCELLI –
Dott. ANTONIO MANCA – Prof. ALDO SANDULLI – Prof. GIUSEPPE BRANCA –
Prof. MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI OGGIONI, Giudici,
1952, n. 3283, promosso con ordinanza emessa il 14 maggio 1964 dal
Tribunale di Bari nel procedimento civile vertente tra Romano Gaetano,
Maldarizzi Elmerinda e la Sezione speciale per la riforma fondiaria
dell’Ente per lo sviluppo della irrigazione e trasformazione fondiaria
in Puglia, Lucania e Molise, iscritta al n. 163 del Registro ordinanze
1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 269 del
31 ottobre 1964.
Visti gli atti di costituzione di Romano Gaetano e dell’Ente
riforma;
udita nell’udienza pubblica del 26 ottobre 1966 la relazione del
Giudice Francesco Paolo Bonifacio;
udito il vice avvocato generale dello Stato Dario Foligno, per
l’Ente riforma:
Ritenuto che con ordinanza emessa il 14 maggio 1964 nel
procedimento civile pendente tra i signori Romano Gaetano e Maldarizzi
Elmerinda e la Sezione speciale riforma fondiaria dell’Ente per lo
sviluppo della irrigazione e trasformazione fondiaria in Puglia,
Lucania e Molise, il Tribunale di Bari ha ritenuto rilevante e non
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
del D.P.R. 18 dicembre 1952, n. 3282, relativo al “trasferimento in
proprietà all’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la
trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania – Sezione speciale per la
riforma fondiaria – di terreni di proprietà di Romano Gaetano nel
comune di Castellaneta”;
che la questione è stata sollevata in relazione agli artt. 1 e 4
della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ed in riferimento agli articoli 76
e 77 della Costituzione;
che l’ordinanza, comunicata ai Presidenti delle due Camere e
notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed alle parti, è
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 31 ottobre 1964;
che nel presente giudizio si sono costituiti il signor Gaetano
Romano, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Barile (atto 16
settembre 1964), e la Sezione dell’Ente di riforma, rappresentata e
difesa dall’Avvocatura generale dello Stato;
che nelle deduzioni aggiunte depositate il 10 ottobre 1966
l’Avvocatura dello Stato ha dato notizia che le parti sono addivenute
ad una transazione delle pretese dedotte nel giudizio a quo;
Considerato che i fatti esposti dall’Avvocatura generale dello
Stato possono far supporre che allo stato sia venuta meno la rilevanza
della questione rimessa al giudizio della Corte costituzionale, e che
tale valutazione non può essere compiuta se non dal Tribunale di Bari;
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina che gli atti siano restituiti al Tribunale di Bari.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l’8 novembre 1966.
GASPARE AMBROSINI – NICOLA JAEGER –
GIOVANNI CASSANDRO – BIAGIO
PETROCELLI – ANTONIO MANCA – ALDO
SANDULLI – GIUSEPPE BRANCA – MICHELE
FRAGALI – COSTANTINO MORTATI –
GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ
– GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI.