Ordinanza N. 184 del 1971
Corte Costituzionale
Data generale
17/11/1971
Data deposito/pubblicazione
17/11/1971
Data dell'udienza in cui è stato assunto
10/11/1971
COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI- Dott. GIUSEPPE VERZÌ –
Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO –
Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI –
Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO
CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,
primo comma, e 625, ultimo comma, del codice penale, promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 17 dicembre 1970 dal tribunale di Torino nel
procedimento penale a carico di Giustozzi Evangelista, iscritta al n.
64 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 99 del 21 aprile 1971;
2) ordinanza emessa il 14 gennaio 1971 dal tribunale di Torino nel
procedimento penale a carico di Tirotta Antonio, iscritta al n. 185 del
registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 163 del 30 giugno 1971.
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1971 il Giudice
relatore Enzo Capalozza.
Ritenuto che con le due ordinanze di cui in epigrafe è stata
sollevata dal tribunale di Torino questione di legittimità
costituzionale dell’art. 163, primo comma, e dell’art. 625, ultimo
comma, del codice penale, in riferimento all’art. 27, terzo comma,
della Costituzione: quanto all’art. 163, primo comma, perché consente
di concedere la sospensione condizionale della pena solo se la condanna
priverebbe della libertà personale per un tempo non superiore ad un
anno; quanto all’art. 625, ultimo comma, perché il minimo edittale
della pena prevista – pur se in concorso delle circostanze attenuanti
generiche – resterebbe superiore all’entità della pena per cui è
ammessa la concessione del suddetto beneficio;
che nei procedimenti promossi non vi è stata costituzione di
parte, né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
che le due cause, aventi il medesimo oggetto, vanno riunite e
decise con unica pronunzia.
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 22 del 1971, ha
dichiarato non fondata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione,
la questione di legittimità dell’art. 625 (e dell’art. 624) del
codice penale con argomentazioni che valgono altresì in riferimento
all’art. 27 della Costituzione, come già affermato con l’ordinanza n.
64 del 1971;
che, con la stessa ordinanza ora menzionata, è stata dichiarata la
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale
dell’art. 163, primo comma, del codice penale, essendosi ritenuto che
la disciplina dell’istituto della sospensione condizionale è rimessa
al criterio del legislatore, insindacabile in questa sede, quando non
vulneri l’art. 3 della Costituzione; e che anche la determinazione
della misura (astratta) della pena per ciascun reato è affidata alla
discrezionalità del legislatore stesso;
che non sono stati addotti argomenti nuovi o tali da indurre la
Corte a modificare le sue precedenti pronunzie.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 163, primo comma, e 625, ultimo comma, del
codice penale, proposta con le ordinanze in epigrafe, in riferimento
all’art. 27, terzo comma, della Costituzione, già dichiarata non
fondata con sentenza n. 22 e con ordinanza n. 64 del 1971.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1971.
MICHELE FRAGALI – COSTANTINO MORTATI
– GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE
VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI
– NICOLA REALE – PAOLO ROSSI.