Ordinanza N. 60 del 1974
Corte Costituzionale
Data generale
06/03/1974
Data deposito/pubblicazione
06/03/1974
Data dell'udienza in cui è stato assunto
22/02/1974
Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Dott.
LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof.
ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO
CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO ROSSI – Avv. LEONETTO
AMADEI – Dott. GIULIO GIONFRIDA – Prof. EDOARDO VOLTERRA – Prof.
GUIDO ASTUTI, Giudici,
di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 16 giugno 1972
dalla Corte d’appello di Napoli nel procedimento civile vertente tra
Mollo Andrea e Severino Rosa, iscritta al n.50 del registro ordinanze
1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 81 del
28 marzo 1973.
Udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 1974 il Giudice
relatore Giulio Gionfrida.
Ritenuto che con l’ordinanza in epigrafe indicata è stata
sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 27 del
codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione.
Considerato che, con sentenza n. 99 del 1973, questa Corte ha già
dichiarato la illegittimità costituzionale della predetta
disposizione “nella parte in cui dispone che nel giudizio civile od
amministrativo la pronuncia del giudice penale ha autorità di cosa
giudicata, quanto alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità e
alla responsabilità del condannato o di colui al quale sia stato
conceduto il perdono giudiziale, anche nei confronti del responsabile
civile che sia rimasto estraneo al giudizio penale perché non posto
in condizione di parteciparvi”.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
a questa Corte.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale – proposta, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, con l’ordinanza di cui in epigrafe – dell’art. 27 del
codice di procedura penale, già dichiarato (nei limiti sopra
indicati) costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 99 del 27
giugno 1973.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – GIUSEPPE
VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– LUIGI OGGIONI – ANGELO DE MARCO –
ERCOLE ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA –
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – VEZIO
CRISAFULLI – NICOLA REALE – PAOLO
ROSSI – LEONETTO AMADEI – GIULIO
GIONFRIDA – EDOARDO VOLTERRA – GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI – Cancelliere