Ordinanza N. 393 del 1989
Corte Costituzionale
Data generale
11/07/1989
Data deposito/pubblicazione
11/07/1989
Data dell'udienza in cui è stato assunto
04/07/1989
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo
CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
Renato DELL’ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
secondo, della legge 15 aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e
perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione
sociale), promosso con ordinanza emessa il 19 dicembre 1988 dal
Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Peschieri
Bruno e l’I.N.P.S., iscritta al n. 143 del registro ordinanze 1989 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima
serie speciale, dell’anno 1989;
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1989 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto che nel corso di un procedimento civile tra Peschieri
Bruno e I.N.P.S., il Pretore di Bologna, con ordinanza del 19
dicembre 1988 (r.o. n. 143/1989), ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3, primo comma e 38, secondo comma, Cost., una questione di
legittimità costituzionale dell’art. 6, secondo comma, della legge
15 aprile 1985, n. 140, nella parte in cui esclude dal beneficio
della maggiorazione pensionistica ivi prevista gli ex combattenti
titolari di pensione con decorrenza anteriore al 7 marzo 1968, con
ciò determinando una irragionevole disparità di trattamento in
danno di costoro, sulla base di un mero dato di carattere temporale;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in
giudizio per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato, chiede
che la questione sia dichiarata infondata, osservando, da un lato,
che il trattamento di tali soggetti sarebbe identico a quello dei
pensionati statali che si trovino nelle medesime condizioni;
dall’altro, che l’attribuzione del beneficio a favore dei soli
titolari di pensione con decorrenza successiva a quella data non
sarebbe suscettibile di censura sotto il profilo della legittimità
costituzionale, rientrando nella discrezionalità del legislatore
stabilire trattamenti pensionistici differenziati in relazione alla
data di inizio dei medesimi (cfr. Corte cost. sentenza n. 173 del
1986 e ordinanza n. 120 del 1989);
Considerato che in relazione a questioni identiche alla presente,
questa Corte, con ordinanza n. 286 del 1989, ha restituito gli atti
ai giudici a quibus per nuovo esame della rilevanza, in ragione della
sopravvenuta legge 29 dicembre 1988, n. 544, che ha riconosciuto
(art. 6) il diritto ad una maggiorazione del trattamento
pensionistico a favore degli ex combattenti contemplati nell’art. 6,
comma primo, legge n. 140 del 1985, titolari di pensioni con
decorrenza anteriore al 7 marzo 1968;
che per lo stesso motivo, identico provvedimento si rende
necessario anche nel caso oggetto di questo giudizio;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Bologna.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria l’11 luglio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI