Ordinanza N. 413 del 1993
Corte Costituzionale
Data generale
23/11/1993
Data deposito/pubblicazione
23/11/1993
Data dell'udienza in cui è stato assunto
05/11/1993
Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio
BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.
Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof.
Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI,
prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI;
comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia
di finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 21 gennaio
1993 dal Pretore di Padova – sezione distaccata di Este – nel
procedimento civile vertente tra Ferrari Luigi e la U.S.L. n. 22 di
Este Montagnana, iscritta al n. 160 del registro ordinanze 1993 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima
serie speciale, dell’anno 1993;
Udito nella camera di consiglio del 6 ottobre 1993 il Giudice
relatore dott. Renato Granata;
Ritenuto che nel corso di un giudizio civile promosso da un
titolare di farmacia convenzionata contro la U.S.L. n. 22 di Este
Montagnana il pretore di Padova, sezione distaccata di Este, con
ordinanza del 21 gennaio 1993, ha sollevato questione incidentale di
legittimità costituzionale – in riferimento agli art. 3 e 53 della
Costituzione – dell’art. 4, comma 4, della legge 30 dicembre 1991 n.
412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) nella parte in cui
dispone che il Servizio sanitario nazionale, nel provvedere alla
corresponsione alla farmacie di quanto dovuto per la vendita delle
specialità medicinali (in regime di assistenza diretta), trattiene
una quota pari al 2,5% dell’importo al lordo dei tickets;
che secondo il giudice rimettente la norma si porrebbe in
contrasto sia con il principio di eguaglianza (perché introduce una
prestazione patrimoniale obbligatoria di carattere tributario a
carico di una limitata categoria di cittadini), sia con il principio
secondo cui ogni cittadino è tenuto a concorrere alle spese
pubbliche in ragione della propria capacità contributiva; inoltre
non sarebbe rispettosa del criterio di progressività al quale deve
essere uniformato il sistema tributario (art. 53 della Costituzione);
Considerato che analoga questione di costituzionalità è già
stata ritenuta non fondata da questa Corte con sentenza n. 102 del
1993 e manifestamente infondata con ordinanze n. 279 e n. 302 del
1993;
che nessuna nuova argomentazione viene addotta, né alcun
diverso profilo prospettato;
che pertanto le questioni sono manifestamente infondate;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87
e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dell’art. 4, comma 4, della legge
30 dicembre 1991 n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica)
sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dal
Pretore di Padova, sezione distaccata di Este, con l’ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 23 novembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA