Ordinanza N. 537 del 2000
Corte Costituzionale
Data generale
23/11/2000
Data deposito/pubblicazione
23/11/2000
Data dell'udienza in cui è stato assunto
15/11/2000
Presidente: Cesare MIRABELLI;
Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI,
Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA,
Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto
CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in
materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle
amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di
lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione
dell’art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), promossi
con ordinanze emesse il 30 settembre 1998 e il 31 marzo 1999 dal
Tribunale amministrativo regionale della Campania sui ricorsi
proposti dalla curatela fallimentare R.M.R.C. S.p.a. contro la
regione Campania e dal consorzio provinciale trasporti Casertani
contro il comune di Pastorano, iscritte al n. 233 del registro
ordinanze 1999 e al n. 159 del registro ordinanze 2000 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, 1ª serie speciale,
dell’anno 1999 e n. 16, 1ª serie speciale, dell’anno 2000.
Visti gli atti di costituzione della curatela fallimentare
R.M.R.C. S.p.a. e del Consorzio provinciale trasporti Casertani;
Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 2000 il giudice
relatore Riccardo Chieppa.
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale della
Campania, nel corso del giudizio promosso dalla curatela fallimentare
di una società per azioni per l’accertamento del diritto ad ottenere
il pagamento della prestazione di numerosi esami diagnostici
effettuati dalla fallita società per incarico di una ex U.S.L., con
ordinanza emessa in data 30 settembre 1998, pervenuta alla Corte
costituzionale il 12 aprile 1999 (r.o. n. 233 del 1999), ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo e
secondo comma, e 113, primo e secondo comma, della Costituzione,
questione di legittimità dell’art. 35, comma 3, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni
pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di
giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell’art. 11,
comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), nella parte in cui non
prevede che il giudice amministrativo, nelle controversie di cui al
comma 1, e cioè quelle devolute alla sua giurisdizione esclusiva ai
sensi degli artt. 33 e 34 dello stesso decreto legislativo n. 80,
possa disporre i provvedimenti di cui all’art. 186-ter del codice di
procedura civile (ordinanze ingiunzione di pagamento o di consegna);
che, ad avviso del collegio a quo la mancata previsione nel
processo amministrativo dei rimedi di cui si tratta si porrebbe in
contrasto con il principio di uguaglianza e con il connesso canone di
ragionevolezza, oltre che con la tutela del diritto di difesa, e con
il principio della garanzia della giustiziabilità per le situazioni
giuridiche soggettive vantate nei confronti della pubblica
amministrazione;
che nel giudizio innanzi alla Corte si è costituita la parte
privata del procedimento a quo, svolgendo argomentazioni adesive a
quelle di cui alla ordinanza di rimessione, e censurando, altresì,
la disparità di trattamento che la norma impugnata determinerebbe
tra i soggetti che vantano crediti nei confronti di un qualsiasi ente
pubblico o privato imprenditore e quelli che vantano crediti nei
confronti di quegli enti o privati che svolgono attività connesse ai
pubblici servizi di cui all’art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998, le
controversie in relazione ai quali sono state devolute alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
che la medesima questione, con riferimento agli stessi
parametri, è stata sollevata dal Tribunale amministrativo regionale
della Campania con una successiva ordinanza, di contenuto identico
alla prima, emessa il 31 marzo 1999, e pervenuta alla Corte il
21 marzo 2000 (r.o. n. 159 del 2000);
che nel relativo giudizio si è costituita la parte privata
del procedimento a quo che ha concluso per la non fondatezza della
questione, alla stregua del rilievo che i giudici di merito hanno
ripetutamente affermato che rientrerebbe nelle proprie attribuzioni
la emissione di ordinanze di ingiunzione di pagamento.
Considerato che, attesa la identità delle questioni sollevate,
deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi;
che, successivamente alle ordinanze di rimessione, è stata
emanata la legge 21 luglio 2000, n. 205 (Disposizioni in materia di
giustizia amministrativa), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 173 del 26 luglio 2000, che, all’art. 8, comma 2,
prevede che, nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo, aventi ad oggetto diritti soggettivi di
natura patrimoniale – nelle quali, ai sensi del comma 1 della stessa
legge, si applica il Capo I del Titolo I del Libro IV del codice di
procedura civile -, il tribunale amministrativo regionale, su istanza
di parte, dispone in via provvisionale, con ordinanza
provvisoriamente esecutiva, la condanna al pagamento di somme di
denaro quando, in ordine al credito azionato, ricorrono i presupposti
di cui agli artt. 186-bis e 186-ter del codice di procedura civile;
che, pertanto, va disposta la restituzione degli atti al
collegio rimettente perché valuti se, a seguito della intervenuta
modifica legislativa, la questione sollevata possa ritenersi tuttora
rilevante nei giudizi a quibus.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo
regionale della Campania.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 novembre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola