Sentenza N. 176 del 1974
Corte Costituzionale
Data generale
19/06/1974
Data deposito/pubblicazione
19/06/1974
Data dell'udienza in cui è stato assunto
12/06/1974
Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Dott. LUIGI
OGGIONI – Avv. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO
CAPALOZZA – Prof. VEZIO CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO
ROSSI – Avv. LEONETTO AMADEI – Dott. GIULIO GIONFRIDA – Prof. EDOARDO
VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,
codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 13 gennaio
1971 dal pretore di Segni nel procedimento penale a carico di Galinetta
Adriano, iscritta al n. 242 del registro ordinanze 1972 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 226 del 30 agosto 1972.
Udito nella camera di consiglio del 30 aprile 1970 il Giudice
relatore Nicola Reale.
Nel corso del dibattimento relativo al procedimento penale in
contumacia a carico di Galinetta Adriano, imputato del reato di cui
all’art. 640 c.p., il pretore di Segni ne ordinava, ai sensi dell’art.
429 c.p.p., l’accompagnamento coattivo in udienza ritenendo di dover
procedere ad atti di ricognizione nei suoi confronti.
La difesa dell’imputato eccepiva, però, la incostituzionalità di
tale norma, assumendo che essa, differenziando il trattamento giuridico
di chi, in quanto reperibile, può essere condotto con la forza innanzi
al giudice e sottoposto alla prova necessaria all’accusa, da quello di
chi, reperibile non essendo, può sottrarsi alla prova stessa e così
sfuggire alla condanna, violerebbe il principio di uguaglianza sancito
dall’art. 3, comma primo, della Costituzione.
Il pretore, pur dubitando della fondatezza dell’eccezione proposta,
la riteneva, tuttavia, non manifestamente infondata e sospendeva
conseguentemente il giudizio, ordinando la trasmissione degli atti a
questa Corte.
Nel giudizio non vi è stata costituzione di parte né intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri.
1. – La Corte è chiamata a decidere se contrasti o meno con il
principio di uguaglianza garantito dall’art. 3, comma primo, della
Costituzione l’art. 429 del codice di procedura penale, che prevede i
casi in cui nella fase dibattimentale del giudizio di primo grado può,
se occorra procedere ad atti di ricognizione e di confronto, ordinarsi
la traduzione dell’imputato detenuto ( in riferimento al primo comma
dell’art. 427 c.p.p.) o emettersi mandato di accompagnamento contro
l’imputato libero che siasi allontanato dall’udienza o siasi astenuto
dal comparire dopo l’interrogatorio (in riferimento all’art. 428, primo
comma, c.p.p.), salva l’emissione del mandato di cattura a termini
dell’art. 273 del codice di procedura penale.
La sopra citata norma porrebbe, secondo il giudice a quo, in una
situazione di vantaggio l’imputato irreperibile (nei confronti del
quale essa sarebbe inapplicabile) rispetto a quello reperibile, che
invece potrebbe essere condotto con la forza innanzi al giudice onde
essere sottoposto agli atti di ricognizione e confronto.
2. – La questione va dichiarata inammissibile per palese difetto di
rilevanza.
Infatti la norma impugnata presuppone, come si è già accennato,
che l’imputato sia detenuto o che, essendo comparso da libero, siasi
allontanato successivamente.
Ma, come emerge dal testo dell’ordinanza e dagli atti di causa,
trattasi di giudizio svoltosi in contumacia di imputato non detenuto.
E poiché, giusta l’ormai consolidato indirizzo della
giurisprudenza ordinaria, rispondente del resto alla chiara lettera dei
testi legislativi in oggetto, non può essere spiccato mandato di
accompagnamento nei confronti di imputato libero e contumace, la norma
impugnata non risulta applicabile al caso di specie.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 429 del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento all’art. 3, comma primo, della
Costituzione, dal pretore di Segni con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – GIUSEPPE
VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– LUIGI OGGIONI – ANGELO DE MARCO –
ERCOLE ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA –
VEZIO CRISAFULLI – NICOLA REALE –
PAOLO ROSSI – LEONETTO AMADEI –
GIULIO GIONFRIDA – EDOARDO VOLTERRA –
GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI – Cancelliere