Ordinanza N. 441 del 1989
Corte Costituzionale
Data generale
25/07/1989
Data deposito/pubblicazione
25/07/1989
Data dell'udienza in cui è stato assunto
18/07/1989
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo
CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
Renato DELL’ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
CAIANIELLO,
avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
legge 20 novembre 1982, n. 869 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681,
concernente adeguamento provvisorio del trattamento economico dei
dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, e del personale ad essi collegato), promosso con ordinanza
emessa il 15 febbraio 1988 dalla Corte dei Conti – Sezione terza
Giurisdizionale, sul ricorso proposto da Graziadio Vincenzo, iscritta
al n. 222 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell’anno
1989;
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 1989 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che la Corte dei Conti, con ordinanza 15 febbraio 1988
(R.O. n. 222 del 1989) ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., dell’art. 6-bis della legge 20 novembre 1982, n. 869, in quanto avrebbe
attribuito, senza alcuna ragionevole giustificazione, ai soli
dirigenti statali andati in pensione dopo il 30 giugno 1982 – e non
anche a quelli cessati dal servizio tra l’1 gennaio 1979 e tale data
– il diritto ad ottenere che nella base pensionabile fossero
computati gli aumenti retributivi decorrenti per il personale in
servizio dall’1 gennaio 1983;
Considerato che questa Corte ha statuito che non contrasta col
principio di uguaglianza un trattamento differenziato applicato alla
stessa categoria di soggetti in momenti diversi nel tempo, “perché
lo stesso fluire di questo costituisce di per sé un elemento
diversificatore” (Sentenze n. 57 del 1973; 92 del 1975; 138 del 1977;
65 del 1979; 138 del 1979; 122 del 1980; 618 del 1987);
che le norme che prevedono una gradualità nella perequazione
dei trattamenti pensionistici sono espressione di discrezionalità
legislativa, di per sé non irrazionale se fondata su elementi
oggettivi, connessi anche alla valutazione di esigenze finanziarie
(Sentenza n. 349 del 1985; Ordinanze nn. 92 del 1987, 836 e 840 del
1988);
che, nell’esercizio di tale discrezionalità, per quanto
riguarda la fattispecie in esame, il legislatore, con il D.L. 16
settembre 1987, n. 379, convertito nella legge 14 novembre 1987, n.
468, ha disposto la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti
statali cessati dal servizio successivamente all’1 gennaio 1979, con
decorrenza dall’1 agosto 1987;
che, pertanto, la questione sollevata è manifestamente
inammissibile, riguardando materia riservata a scelte del
legislatore, in concreto esplicatesi.
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,
secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 6- bis della legge 20 novembre
1982, n. 869 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, concernente adeguamento
provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del
personale ad essi collegato), sollevata con ordinanza 15 febbraio
1988 (R.O. n. 222 del 1989) della Corte dei Conti, in riferimento
agli artt. 3 e 36 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 25 luglio 1989.
Il cancelliere: DI PAOLA