Ordinanza N. 165 del 1969
Corte Costituzionale
Data generale
22/12/1969
Data deposito/pubblicazione
22/12/1969
Data dell'udienza in cui è stato assunto
11/12/1969
MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI –
Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO
– Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO
CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,
comma, del Codice penale, promosso con ordinanza emessa il 24 aprile
1969 dal pretore di Biella nel procedimento penale a carico di Laganà
Placido, iscritta al n. 235 del Registro ordinanze 1969 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 172 del 9 luglio 1969.
Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1969 il Giudice
relatore Luigi Oggioni.
Ritenuto che il pretore di Biella, con ordinanza del 24 aprile 1969,
ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 574,
primo comma, del Codice penale nella parte in cui limita la
responsabilità penale per il reato di sottrazione di minorenni alla
sola ipotesi in cui la sottrazione avvenga in danno del genitore
esercente la patria potestà ai sensi dell’art. 316 del Codice civile,
cioè di regola del padre, per assunto contrasto con il principio di
parità dei coniugi di cui all’art. 29 della Costituzione, ritenendo
operante la lamentata limitazione anche nel caso in cui il padre
sottragga il minore affidato temporaneamente alla madre a norma
dell’art. 708 del Codice di procedura civile, in pendenza del
procedimento di separazione personale dei coniugi;
Considerato che il prospettato contrasto della norma denunciata con
l’invocato principio costituzionale è già stato escluso con la
sentenza n. 54 del 21 marzo 1969 di questa Corte, e che tale decisione
è stata confermata con l’ordinanza n. 130 del 1 luglio 1969, che ha
dichiarato la questione manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi avanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 574, primo comma, del codice penale, sollevata
in riferimento all’art. 29 della Costituzione con l’ordinanza emessa
dal pretore di Biella il 24 aprile 1969.