Ordinanza N. 209 del 1972
Corte Costituzionale
Data generale
29/12/1972
Data deposito/pubblicazione
29/12/1972
Data dell'udienza in cui è stato assunto
14/12/1972
GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO
PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO – Avv.
ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO
ROSSI – Avv. LEONETTO AMADEI – Prof. GIULIO GIONFRIDA, Giudici,
del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 2 marzo 1972 dal
pretore di Taranto nel procedimento civile vertente tra Schinaia
Emanuele e De Leonardis Biagio, iscritta al n. 189 del registro
ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 158 del 21 giugno 1972.
Udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1972 il Giudice
relatore Paolo Rossi.
Ritenuto che l’ordinanza in epigrafe citata ha sollevato questione
di legittimità costituzionale dell’art. 2736, n. 2, del codice civile,
in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione.
Considerato che la medesima questione è stata dichiarata non
fondata da questa Corte con sentenza n. 83 del 1972, in riferimento
agli stessi articoli della Costituzione;
che secondo l’unico nuovo profilo dedotto il giuramento suppletorio
contrasterebbe con l’invocato art. 24, secondo comma, della
Costituzione, perché non consentirebbe alle parti di dire il falso in
un processo civile per il timore di eventuali sanzioni penali;
che l’art. 24, secondo comma, della Costituzione, affermando che
“la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del
procedimento”, non ha inteso certamente consacrare il principio che
nelle controversie civili l’alterazione della verità possa
rappresentare uno strumento lecito per vincere le cause.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 2736, n. 2, del codice civile, sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, con
l’ordinanza in epigrafe indicata, e già dichiarata non fondata con la
sentenza n. 83 del 27 aprile 1972.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1972.
COSTANTINO MORTATI – GIUSEPPE VERZÌ
– GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI
– NICOLA REALE – PAOLO ROSSI –
LEONETTO AMADEI – GIULIO GIONFRIDA.
ARDUINO SALUSTRI – Cancelliere