Sentenza N. 205 del 1970
Corte Costituzionale
Data generale
28/12/1970
Data deposito/pubblicazione
28/12/1970
Data dell'udienza in cui è stato assunto
18/12/1970
MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI
– Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO
– Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE –
Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,
comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 9 novembre
1968 dal tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra
Muzzi Velia ed altri, Vecchioni Giuseppina e l’Amministrazione delle
finanze dello Stato, iscritta al n. 58 del registro ordinanze 1969 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 78 del 26
marzo 1969.
Udito nella camera di consiglio del 9 dicembre 1970 il Giudice
relatore Giovanni Battista Benedetti.
Con ordinanza 9 novembre 1968, emessa nel procedimento civile
vertente tra Muzzi Velia ed altri, Vecchioni Giuseppina e
l’Amministrazione delle finanze dello Stato, il tribunale di Milano ha
sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 593,
comma primo, del codice civile, in riferimento agli artt. 3, comma
primo, e 30, comma terzo, della Costituzione.
Osserva nella propria ordinanza il giudice a quo che la limitazione
della capacità a succedere per testamento, prevista dal primo comma
dell’art. 593 del codice civile, pone il figlio naturale non
riconoscibile in condizione deteriore rispetto a qualsiasi altro terzo,
estraneo al nucleo familiare legittimo, al quale può essere devoluta
l’intera disponibile, sicché evidente è il contrasto col precetto
dell’art. 3, comma primo, della Costituzione che prevede parità
giuridica e pari dignità sociale fra tutti i cittadini senza
distinzione, tra l’altro, delle loro condizioni personali (tra le
quali indubbiamente rientra lo “status” di persona fisica).
La norma impugnata sarebbe inoltre in contrasto con l’art. 30,
comma terzo, della Costituzione che assicura ai figli nati fuori del
matrimonio ogni tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti
dei membri della famiglia legittima. Rileva al riguardo il tribunale
che la riconosciuta incostituzionalità dell’art. 593, comma primo,
renderebbe pur sempre “compatibile” la situazione del figlio legittimo
con quella del figlio naturale volta che equiparerebbe, nei casi
limite, la situazione del figlio naturale a quella del legittimo
particolarmente onorato, al quale cioè il padre testatore avesse
attribuito per intero la quota disponibile.
Il volere per contro mortificare il figlio naturale, non solo nei
confronti del figlio legittimo meglio trattato ma anche di quello al
quale il lascito sia stato ridotto nei più angusti limiti consentiti
dalla legge, appare in contrasto con i generali principi di parità e
dignità sociale di tutti i cittadini ai quali la Corte
costituzionale, in conformità dei nuovi principi etici e giuridici
cui la società moderna si ispira, dà garanzia e tutela.
Nel giudizio dinanzi a questa Corte nessuna delle parti private si
è costituita, né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio
dei ministri.
1. – Secondo l’ordinanza del tribunale di Milano la limitazione
della capacità di ricevere per testamento dei figli naturali non
riconoscibili, prevista dall’art. 593, comma primo, del codice civile,
sarebbe in contrasto col principio di uguaglianza sancito dall’art. 3
della Costituzione, nonché col precetto costituzionale enunciato
nell’art. 30, comma terzo, che assicura ai figli nati fuori del
matrimonio ogni tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti
dei membri della famiglia legittima.
Dei due profili sotto i quali la questione viene prospettata non
rilevabile è da ritenere l’asserito contrasto con il terzo comma
dell’art. 30 della Costituzione. Ed invero questa Corte ha già avuto
occasione di osservare, proprio con riferimento ai diritti ereditari
dei figli nati fuori del matrimonio, che la tutela giuridica e sociale
assicurata dal precetto costituzionale riguarda, a tali fini, i figli
naturali riconosciuti o dichiarati (sentenza 79 del 1969).
2. – Fondato, per contro, appare l’altro motivo di illegittimità
costituzionale.
L’art. 593, comma primo, del codice civile stabilisce che, quando
il testatore lascia figli legittimi o loro discendenti, i figli
naturali non riconoscibili, la cui filiazione risulti nei modi indicati
nell’art. 279, non possono singolarmente ricevere per testamento più
della metà di quanto consegue nella successione il meno favorito dei
figli legittimi e in nessun caso possono complessivamente ricevere più
del terzo dell’eredità. Con questa norma il legislatore ha posto in
essere una gravissima limitazione della capacità di ricevere per
testamento di questi figli naturali.
Orbene evidente appare l’incostituzionalità della norma ove si
ponga mente alla condizione ch’essa riserva ai figli naturali non
riconoscibili rispetto a tutti gli altri soggetti estranei alla
famiglia legittima. Mentre per questi ultimi sussiste una piena
capacità di ricevere per testamento, limitata è, invece, la capacità
dei primi con la conseguenza che il testatore può liberamente disporre
a favore dei terzi estranei, lasciando ad essi l’intera quota
disponibile e non può usare lo stesso trattamento nei riguardi dei
figli naturali. Pertanto, proprio in relazione alla loro condizione
personale e sociale e cioè alla loro nascita avvenuta fuori del
matrimonio, i figli naturali non riconoscibili vengono a trovarsi in
condizione di sfavore rispetto agli altri estranei alla famiglia
legittima, subendo un sacrificio dei propri interessi che non trova
giustificazione né nel contenuto né nella finalità della norma.
Le considerazioni anzidette valgono ovviamente anche nei riguardi
delle disposizioni contenute nei commi secondo e quarto dell’art. 593
del codice civile concernenti rispettivamente la limitazione della
capacità di ricevere dei figli naturali non riconoscibili, nel caso
in cui al testatore sopravviva il coniuge e l’applicabilità delle
limitazioni della capacità di ricevere per testamento, previste dai
commi primo e secondo, anche ai figli non riconosciuti dei quali
sarebbe ammissibile il riconoscimento a norma degli artt. 251 e 252,
terzo comma.
L’illegittimità di tali disposizioni discende come conseguenza
della pronuncia d’incostituzionalità del comma primo dell’art. 593 e
va dichiarata dalla Corte a termini dell’art. 27 della legge 11 marzo
1953, n. 87. Ai sensi di questa norma ritiene altresì la Corte di
dover dichiarare l’incostituzionalità della limitazione della
capacità di ricevere per testamento dei figli naturali riconosciuti o
dichiarati o riconoscibili per i quali l’art. 592 dispone che, se vi
sono discendenti legittimi, non possono ricevere per testamento più
di quanto avrebbero ricevuto se la succesione si fosse devoluta in
base alla legge, nonché l’illegittimità dell’art. 599 nella parte in
cui dispone che le disposizioni testamentarie a vantaggio delle
persone incapaci indicate dagli artt. 592 e 593 sono nulle anche se
fatte sotto nome di interposta persona.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 593, primo
comma, del codice civile;
dichiara, inoltre, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, l’illegittimità costituzionale delle seguenti altre
disposizioni dello stesso codice:
art. 593, comma secondo;
art. 593, comma quarto, nella parte concernente l’applicabilità
delle disposizioni contenute nei commi primo e secondo ai figli non
riconosciuti, dei quali sarebbe ammissibile il riconoscimento a norma
degli artt. 251 e 252, terzo comma;
art. 592;
art. 599, nella parte in cui si riferisce agli anzidetti articoli
592 e 593.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1970.
GIUSEPPE BRANCA – MICHELE FRAGALI – COSTANTINO MORTATI – GIUSEPPE
CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – FRANCESCO
PAOLO BONIFACIO – LUIGI OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE ROCCHETTI –
ENZO CAPALOZZA – VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI – NICOLA
REALE – PAOLO ROSSI.