Sentenza N. 169 del 1976
Corte Costituzionale
Data generale
14/07/1976
Data deposito/pubblicazione
14/07/1976
Data dell'udienza in cui è stato assunto
12/07/1976
OGGIONI – Avv. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO
CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI
– Dott. NICOLA REALE – Avv. LEONETTO AMADEI – Dott. GIULIO GIONFRIDA –
Prof. EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI – Dott. MICHELE ROSSANO –
Prof. ANTONINO DE STEFANO, Giudici,
quarto comma, del d.l. 14 dicembre 1974, n. 657, convertito in legge 29
gennaio 1975, n. 5 (istituzione del Ministero per i beni culturali e
per l’ambiente), promossi con ricorsi dei Presidenti delle Giunte
provinciali di Trento e di Bolzano, notificati il 15 marzo 1975,
depositati in cancelleria il 25 successivo ed iscritti ai nn. 5 e 6 del
registro ricorsi 1975.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell’udienza pubblica del 21 aprile 1976 il Giudice relatore
Edoardo Volterra;
uditi l’avv. Umberto Coronas, per le Provincie di Trento e di
Bolzano, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
1. – Con atto notificato il 15 marzo 1975, il Presidente della
Provincia autonoma di Trento ricorre contro il Presidente del Consiglio
dei ministri per la declaratoria di illegittimità costituzionale
dell’art. 2, quarto comma, del decreto legge 14 dicembre 1974, n. 657,
convertito nella legge 29 gennaio 1975, n. 5, per violazione degli
artt. 8, nn. 3 e 6, e 16 dello Statuto della Regione Trentino-Alto
Adige.
Rileva che con le norme in parola era stato istituito il Ministero
per i beni culturali e l’ambiente, cui è demandato il compito di
provvedere “alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale
del Paese” nonché quello di promuovere la diffusione dell’arte e
della cultura, coordinando e dirigendo iniziative all’interno e
all’estero.
Dopo aver ancora ricordato che al nuovo Ministero sono state
devolute tra le altre le attribuzioni già spettanti al Ministero della
pubblica istruzione per quanto riguarda le antichità e belle arti,
per le accademie e le biblioteche e la diffusione della cultura, la
Provincia lamenta che il quarto comma del predetto art. 2 ha, inoltre,
attribuito al nuovo Ministero il compito di promuovere, “ferme restando
le competenze regionali…, sentite le regioni e le provincie autonome
di Trento e Bolzano, le iniziative necessarie per la protezione del
patrimonio storico ed artistico della Nazione nonché per la protezione
dell’ambiente, con riguardo alle zone archeologiche e naturali, fatte
salve le attribuzioni delle altre amministrazioni statali interessate e
d’intesa, per le attività produttive, con i Ministri competenti”.
Ed infatti, secondo l’art. 8 dello Statuto, la Provincia autonoma
di Trento dispone di competenza legislativa esclusiva in materia di
tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e culturale e
di tutela del paesaggio, attribuzioni che ai sensi del successivo art.
16 vengono altresì riservate esclusivamente alla provincia nel campo
amministrativo. Inoltre col d.P.R. 1 novembre 1973, n. 690, in
attuazione della disciplina statutaria, è stato disposto espressamente
che “le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in
materia di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e
popolare sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle provincie
di Trento e Bolzano, ai sensi e nei limiti di cui allo art. 16 del
d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670”.
Ora, l’art. 2 impugnato avrebbe violato la piena potestà
legislativa e amministrativa della Provincia nelle materie di cui
trattasi, perché tale competenza ha carattere esclusivo e non
tollererebbe alcuna interferenza da parte degli organi dello Stato,
nemmeno sotto la forma della promozione. Inoltre lo stesso art. 2,
facendo salve solo le competenze delle Regioni, genera il dubbio della
pretermissione delle competenze provinciali, derivante peraltro forse
soltanto dalla cattiva formulazione della norma. In caso si dovesse
ritenere diversamente, ancora più grave sarebbe la violazione delle
norme statutarie da parte delle disposizioni denunciate.
2. – Identico ricorso è stato promosso dalla Provincia autonoma di
Bolzano con atto notificato il 15 marzo 1975.
In entrambi i giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, per chiedere la reiezione dei ricorsi delle Provincie.
L’Avvocatura osserva in primo luogo che si potrebbe dubitare della
coincidenza tra le materie attribuite al Ministero di nuova istituzione
e quella di competenza esclusiva delle Provincie ricorrenti,
trattandosi in un caso di protezione dell’ambiente e nell’altro di
tutela del paesaggio, fermo restando in ogni caso che per quanto
riguarda la protezione del patrimonio storico ed artistico della
Nazione l’art. 109, primo comma, dello Statuto conserva alla Competenza
dello Stato “i beni di interesse nazionale” di cui all’art. 3, n. 3,
dello Statuto stesso.
Ma in ogni caso pare assorbente la circostanza che il legislatore
nazionale non ha inteso in alcun modo scalfire le attribuzioni delle
provincie, tenendo ferme le competenze sia regionali che provinciali.
Su quest’ultimo punto nessun dubbio avrebbe ragione di esistere,
perché, a parte la formulazione letterale dell’art. 2, l’art. 22 della
legge 1 marzo 1975, n. 44, cui il primo si riallaccia, dispone
testualmente: “Sono fatte salve le attribuzioni delle regioni che hanno
competenza primaria in materia di tutela e conservazione del patrimonio
storico, artistico e popolare e di tutela del paesaggio, nonché le
attribuzioni delle provincie autonome di Trento e Bolzano”.
Anche, quindi, a dubitare della perfetta aderenza all’Ordinamento
delle rivendicazioni della Provincia ricorrente nelle materie in
questione – in quanto il d.P.R. n. 690 del 1973, citato nel ricorso fa
espressamente salve le competenze dello Stato per i beni del patrimonio
storico-artistico di interesse nazionale e che una funzione
promozionale dello Stato, anche nei confronti di una competenza
autonoma di grado “primario”, non potrebbe aprioristicamente essere
esclusa – apparirebbe ben chiaro come le doglianze mosse contro la
norma impugnata non hanno ragione di essere una volta che gli
interventi statali previsti da tale norma, integrata o meglio
interpretata dall’art. 22 citato più sopra, avverranno nel più
assoluto e rigido rispetto sia delle competenze regionali, sia delle
competenze provinciali.
1. – I due ricorsi possono essere riuniti e decisi con un ‘unica
sentenza, stante che propongono, con formulazione letterale identica,
identiche questioni di legittimità costituzionale.
2. – Entrambi i ricorsi prospettano, in forma parzialmente
ipotetica, il dubbio che l’art. 2, quarto comma del d.l. 14 dicembre
1974, n. 657, convertito nelle legge 29 gennaio 1975, n. 5, violi gli
artt. 8, nn. 3 e 6, e 16 dello Statuto della Regione Trentino-Alto
Adige, in quanto attribuisce al Ministero per i beni culturali e
l’ambiente la facoltà di promuovere “ferme restando le competenze
regionali” e ” sentite le Regioni e le Provincie autonome di Trento e
Bolzano, le iniziative necessarie per la protezione del patrimonio
storico ed artistico della Nazione, nonché per la protezione
dell’ambiente, con riguardo alle zone archeologiche e naturali”. Tale
disposizione lederebbe la piena potestà legislativa e amministrativa
della provincia nelle materie predette, dato che in ordine a queste la
competenza delle due provincie avrebbe carattere esclusivo e non
toccherebbe alcuna interferenza degli organi dello Stato, nemmeno sotto
la forma della promozione. Aggiungono ancora che lo stesso art. 2,
facendo espressamente salve le competenze delle Regioni, abbia
volutamente pretermesso quelle delle provincie con ulteriore violazione
delle norme statutarie.
3. – Il dubbio così prospettato non ha alcuna ragione di
sussistere e pertanto entrambi i ricorsi si appalesano non fondati.
Va anzitutto osservato che con la legge n. 5 del 1975 il
legislatore non ha inteso assegnare al nuovo Ministero nella materia
contestata con riguardo alle zone archeologiche e naturali,
attribuzioni invasive o anche solo limitative delle competenze
costituzionalmente garantite delle ricorrenti provincie. Ciò risulta
dalla salvezza espressamente dichiarata nella norma impugnata delle
competenze regionali nelle quali necessariamente si comprendono anche
quelle provinciali, tanto è vero che la legge fa espressamente obbligo
al Ministero, per promuovere iniziative necessarie per la protezione
del patrimonio storico ed artistico della Nazione e per la protezione
dell’ambiente con riguardo alle zone archeologiche e naturali, di
sentire previamente non solo le regioni, ma anche le provincie autonome
di Trento e Bolzano. Ciò è inoltre inequivocabilmente confermato
dalla precisa dizione della disposizione finale al titolo III della
legge 1 marzo 1975, n. 44 (Misure intese alla protezione del patrimonio
archeologico, artistico e storico nazionale), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 71 del 13 marzo 1975, cioè anteriormente alla notifica
dei due ricorsi in epigrafe. Tale disposizione recita infatti: “Sono
fatte salve le attribuzioni delle regioni che hanno competenza primaria
in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico
e popolare e di tutela del paesaggio, nonché le attribuzioni delle
provincie autonome di Trento e Bolzano”. La stessa sua collocazione
nel testo della legge in apposito titolo (III) sotto la denominazione
“disposizione finale” senza numerazione progressiva rispetto agli
articoli che compongono la legge medesima sottolinea il carattere
generale della disposizione e la volontà del legislatore che sia
applicabile a tutte le norme concernenti l’attività del nuovo
Ministero nel campo specificatamente indicato, nel senso che non invada
quello riservato alle regioni e alle due provincie autonome.
Risulta pertanto evidente che la norma impugnata espressamente
condiziona le previste attività statuali al rispetto delle competenze
regionali e di quelle delle provincie di Trento e Bolzano.
È del resto sempre salva, in caso di violazione della
disposizione, la facoltà delle due provincie di sollevare conflitti di
attribuzione innanzi alla Corte.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 2, quarto comma, del d.l. 14 dicembre 1974, n. 657,
convertito nella legge 29 gennaio 1975, n. 5 (Istituzione del Ministero
per i beni culturali e per l’ambiente), per violazione degli artt. 8,
nn. 3 e 6, e 16 del testo unificato delle leggi sullo Statuto speciale
per il Trentino-Alto Adige, sollevata dalle Provincie di Trento e di
Bolzano con i ricorsi in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1976.
F.to: PAOLO ROSSI – LUIGI OGGIONI –
ANGELO DE MARCO – ERCOLE ROCCHETTI –
ENZO CAPALOZZA – VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI – NICOLA
REALE – LEONETTO AMADEI – GIULIO
GIONFRIDA – EDOARDO VOLTERRA – GUIDO
ASTUTI – MICHELE ROSSANO – ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI – Cancelliere