Ordinanza N. 303 del 1984
Corte Costituzionale
Data generale
28/12/1984
Data deposito/pubblicazione
28/12/1984
Data dell'udienza in cui è stato assunto
20/12/1984
GUGLIELMO ROEHRSSEN – Avv. ORONZO REALE – Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI – Prof. LIVIO PALADIN – Prof. VIRGILIO ANDRIOLI – Prof.
GIUSEPPE FERRARI – Dott. FRANCESCO SAJA – Prof. GIOVANNI CONSO –
Prof. ETTORE GALLO – Dott. ALDO CORASANITI, Giudici,
del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (codice della strada) introdotto
dall’art. 142 della legge 24 novembre 1981, n. 689, promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 27 ottobre 1982 dal Pretore di Porretta
Terme nel procedimento penale a carico di Afflitto Angelo ed altro,
iscritta al n. 15 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 156 dell’anno 1983;
2) ordinanza emessa il 26 aprile 1982 dal Pretore di Voltri nei
procedimenti penali riuniti a carico di Calascibetta Pietro, iscritta
al n. 108 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 184 dell’anno 1983.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 14 marzo 1984 il Giudice
relatore Leopoldo Elia.
Ritenuto che i Pretori di Porretta Terme e di Voltri con le
ordinanze in epigrafe hanno sollevato, in riferimento all’art. 3 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 80 bis
del codice della strada, introdotto dall’art. 142 della legge 24
novembre 1981, n. 689, nella parte in cui prevede per il reato di guida
senza patente (perché non conseguita) la pena accessoria della
confisca del veicolo, mentre non prevede la stessa pena accessoria nel
caso di guida senza patente (per mancanza dei necessari requisiti).
Considerato che più volte la Corte costituzionale ha affermato il
principio per cui un’irragionevole omissione del legislatore non può
condurre alla dichiarazione di illegittimità costituzionale di altra
norma di per sé ragionevole (cfr. in particolare la sentenza n.
168/82);
che, inoltre, il discrezionale apprezzamento del legislatore in
ordine alla gravità delle condotte incriminate si è espresso in
questo caso nel diverso trattamento sanzionatorio previsto per le due
ipotesi contravvenzionali, essendo il reato di guida senza patente,
perché non conseguita, punito più gravemente del reato di guida senza
patente per mancanza dei necessari requisiti;
che rispetto a tale diversificato trattamento sanzionatorio appare
coerente il regime della confisca;
che pertanto la questione proposta va dichiarata manifestamente
infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la
Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 80 bis del codice della strada, sollevata con
le ordinanze in epigrafe in riferimento all’art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 dicembre 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA – GUGLIELMO
ROEHRSSEN – ORONZO REALE – BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI – LIVIO PALADIN –
VIRGILIO ANDRIOLI – GIUSEPPE FERRARI
– FRANCESCO SAJA – GIOVANNI CONSO –
ETTORE GALLO – ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere