Sentenza N. 457 del 1989
Corte Costituzionale
Data generale
27/07/1989
Data deposito/pubblicazione
27/07/1989
Data dell'udienza in cui è stato assunto
19/07/1989
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo
CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
Renato DELL’ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
CAIANIELLO,
avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
29 giugno 1984, n. 277 (Proroga della fiscalizzazione degli oneri
sociali, degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed esperimento
pilota di avviamento al lavoro nelle regioni Campania e Basilicata),
convertito in legge 4 agosto 1984, n. 430 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 29 giugno 1984, n. 277, concernente
proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali, degli sgravi
contributivi nel Mezzogiorno ed esperimento pilota di avviamento al
lavoro nelle regioni Campania e Basilicata), promosso con ordinanza
emessa il 28 febbraio 1989 dal Pretore di Grosseto nel procedimento
civile vertente tra la S.r.l. CO.VE.MAR. e l’I.N.P.S., iscritta al n.
214 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell’anno 1989;
Visti l’atto di costituzione dell’I.N.P.S. nonché l’atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell’udienza pubblica del 4 luglio 1989 il Giudice relatore
Gabriele Pescatore;
Uditi l’avv. Leonardo Lironcurti per l’I.N.P.S. e l’Avvocato dello
Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei ministri;
ordinanza (R.O. n. 214 del 1989) nel corso di un giudizio promosso
dalla società CO.VE.MAR., diretto ad ottenere il riconoscimento del
diritto a fruire degli sgravi contributivi previsti dal d.P.R. 6
marzo 1978, n. 218 per i lavoratori occupati nel periodo maggio
1980-febbraio 1981 sulla motonave “Gabbiano II” e nel periodo giugno
1981-novembre 1981 sull’aliscafo “Freccia della Salina”; entrambe le
navi durante quel periodo avevano operato soltanto collegamenti tra
Milazzo e le isole Eolie.
L’ordinanza ha sollevato questione di legittimità costituzionale,
in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dell’art. 6-bis, del
d.l. 29 giugno 1984, n. 277, così come convertito nella legge 4
agosto 1984, n. 430, nella parte in cui, per la concessione degli
sgravi contributivi alle imprese di navigazione, previsti dall’art.
59 del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, richiede, oltre ai requisiti
stabiliti dallo stesso art. 59, l’ulteriore requisito che le navi
utilizzate siano iscritte in compartimenti marittimi ubicati nei
territori del Mezzogiorno. Le due navi sopra indicate erano all’epoca
iscritte nelle matricole del compartimento marittimo di Porto S.
Stefano (Grosseto).
Il giudice a quo osserva che, a norma dell’art. 6- bis impugnato,
“a decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio
1980, gli sgravi contributivi di cui all’art. 59 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,
n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano
anche alle imprese di navigazione per i marittimi componenti
l’equipaggio di navi iscritte nei compartimenti marittimi ubicati nei
territori del Mezzogiorno, con la esclusione delle imprese esercenti
servizi con le isole maggiori e minori sovvenzionate ai sensi della
legge 20 dicembre 1974, n. 684”. Tale norma, a suo parere, porrebbe
in essere, in relazione all’art. 3 della Costituzione,
un’irragionevole disparità di trattamento tra le imprese di
navigazione che operino su rotte del Mezzogiorno (e quindi con
personale occupato nel Mezzogiorno), a seconda che le navi utilizzate
siano o meno iscritte in compartimenti del Mezzogiorno.
Il remittente afferma in proposito che la ratio della concessione
degli sgravi contributivi in questione è quella di stimolare la
ripresa degli investimenti e lo sviluppo economico nel Mezzogiorno;
pertanto, poiché a tal fine è irrilevante il compartimento al quale
la nave è iscritta, essendo invece determinante l’impiego di
personale nei territori di cui si intende favorire la
industrializzazione, l’art. 6- bis porrebbe in essere una differenza
di trattamento che, per essere irragionevole e ingiustificata,
sarebbe illegittima.
2. – Dinanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri chiedendo che la questione sia dichiarata non
fondata.
Ha dedotto al riguardo che la ratio della norma è quella di
sostenere le imprese marittime che, appartenendo ai compartimenti del
Sud, stabilmente si trovino ad operare all’interno dell’area
(industriale) del Mezzogiorno, secondo una previsione del legislatore
che appare logica e ragionevole.
3. – Si è costituito anche l’I.N.P.S. – che era parte nel
giudizio a quo – chiedendo che la questione sia dichiarata
inammissibile per difetto di rilevanza o, comunque, non fondata.
Sotto il primo profilo ha dedotto che la società CO.VE.MAR. prima
d’iniziare il giudizio – aveva richiesto, in via amministrativa,
cautelativamente, di avvalersi del pagamento dilazionato del debito,
ai sensi del d.l. n. 244 del 1987; ciò avrebbe implicato la rinunzia
ad ogni azione, compresa quella proposta con il giudizio a quo, che
potrebbe pertanto essere deciso senza che assuma rilievo la questione
di legittimità costituzionale proposta.
Quanto al merito, la difesa dell’I.N.P.S. ha sottolineato la
razionalità della disciplina dettata dall’art. 6- bis impugnato: il
collegamento degli sgravi all’iscrizione della nave nei compartimenti
marittimi meridionali è il risultato di una valutazione normativa
discrezionale, che ha evitato il ricorso a più discutibili e non
facilmente verificabili criteri, quali quello costituito dalla rotta
abituale della nave.
consiste nello stabilire se contrasti con l’art. 3 della Costituzione
l’art. 6- bis del d.l. 29 giugno 1984, n. 277, così come convertito
nella legge 4 agosto 1984 n. 430, nella parte in cui, per la
concessione degli sgravi contributivi, previsti dall’art. 59 del
d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, anche alle “imprese di navigazione”,
richiede oltre al requisito di occupare dipendenti nei territori del
Mezzogiorno, l’ulteriore requisito che le navi utilizzate siano
iscritte in compartimenti marittimi ubicati in tali territori. La
norma verrebbe a stabilire una irragionevole disparità di
trattamento tra le “imprese di navigazione” che operino su rotte del
Mezzogiorno, disparità determinata dal collegamento della
concessione degli sgravi all’anzidetta iscrizione.
2. – È infondata, innanzitutto, l’eccezione di inammissibilità
della censura per difetto di rilevanza, proposta dall’I.N.P.S.
La Società “CO.VE.MAR.” aveva richiesto, con ricorso proposto al
Comitato esecutivo dell’I.N.P.S., il condono degli oneri accessori e,
in via cautelativa, la facoltà di avvalersi del pagamento
dilazionato del debito ai sensi del d.l. n. 244 del 1987: tale
richiesta avrebbe concretato la rinunzia all’azione.
Osserva la Corte che, secondo la giurisprudenza della Cassazione,
l’estinzione del giudizio in tema di omesso o insufficiente
versamento di contributi è determinata dal versamento (in soluzione
unica o rateale) dei contributi stessi. La semplice richiesta di far
luogo a tale versamento, per di più accompagnata da clausola
cautelativa, non vale, dunque, a determinare la estinzione del
giudizio a quo per rinuncia.
3. – La censura di violazione dell’art. 3 della Costituzione, si
basa sull’affermazione che l’art. 6- bis del d.l. 29 giugno 1984, n.
277 (così come convertito con legge 4 agosto 1984, n. 430)
determinerebbe una irrazionale discriminazione, ai fini del
conseguimento degli sgravi contributivi, di cui all’art. 59 del
d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, tra “le imprese di navigazione” operanti
nel Mezzogiorno. Questa norma condiziona, infatti, il beneficio
all’iscrizione delle navi nelle matricole di compartimenti marittimi
del Mezzogiorno.
La disposizione fu inserita in sede di conversione in legge del
decreto-legge 29 giugno 1984, n. 277 allo scopo, riferito alla
normativa nel suo complesso, “di non troncare l’attuazione di un
programma operativo ispirato a criteri di politica attiva
dell’impiego”, la cui utilità era stata riconosciuta in sede di
indagine conoscitiva sull’attuazione della legge 16 aprile 1981, n.
140 (cfr. Relazione del Senato sulla conversione anzidetta).
È da rilevare che la iscrizione della nave in matricola concreta
un requisito formale, di carattere obiettivo e certo, al quale è
connesso, innanzitutto, l’acquisto al bene della qualifica di mobile
registrato. Ad essa inerisce, poi, un complesso di effetti, taluni
dei quali collegati con la località dell’iscrizione. È noto infatti
che l’inserzione nei registri è normalmente seguita da un’attiva
presenza del bene sul territorio di iscrizione, caratterizzata dalla
richiesta di servizi e di altre prestazioni connesse con l’esercizio
della nave, a cominciare dal lavoro marittimo.
Può, dunque, affermarsi che il luogo di iscrizione non soltanto
non è insensibile alla gestione della nave, ma da essa trae
vantaggio. Non è, quindi, sfornita di razionalità la norma che
prescrive il collegamento con la specifica iscrizione nei
compartimenti del Mezzogiorno ai fini della concessione degli sgravi
contributivi, di cui è contestazione.
È da soggiungere che nel quadro del nostro sistema previdenziale
non si configura di per sé come illegittimo un diverso articolarsi
degli oneri a carico dei datori di lavoro in dipendenza alla natura e
alla modalità delle attività esplicate.
In particolare, i suindicati effetti propulsivi che l’iscrizione
(e l’esercizio della nave) può produrre negli ambiti territoriali
considerati non rende irragionevole la normativa che imponga
all’esercizio stesso date modalità di esplicazione, ai fini del
conseguimento di benefici o incentivi.
Nel caso concreto è poi da considerare che la discrezionalità
legislativa è stata gestita in modo corretto, poiché la norma
impugnata ha escluso dal beneficio degli sgravi contributivi le
“imprese di navigazione” esercenti servizi sovvenzionati con le
isole, ai sensi della legge 20 dicembre 1974, n. 684. Inoltre, la
norma stessa ha stabilito che la iscrizione nei compartimenti
marittimi meridionali, a decorrere dal 31 agosto 1983, debba
costituire la prima iscrizione della nave nelle matricole italiane.
Tale inserzione, a carattere limitativo, esprime comunque la
tendenza a dare impulso ad iscrizioni nelle matricole dei
compartimenti meridionali di navi di recente acquisizione nazionale.
Il legislatore ha avuto, peraltro, non del tutto giustificata
premura di eliminare tale ultimo requisito con l’art. 35 della legge
14 giugno 1989, n. 234. Questa norma consente il beneficio degli
sgravi contributivi, di cui si discute, “a decorrere dal periodo di
paga in corso alla data del 19 settembre 1988” “anche alle navi
trasferite nel periodo dal 1° settembre 1983 al 31 ottobre 1988 da
compartimenti marittimi ubicati nei territori del centro nord a
compartimenti marittimi ubicati nei territori del Mezzogiorno”.
4. – Né appare di poco rilievo la circostanza che al requisito
dell’iscrizione, come diretto ad attribuire all’armatore una
particolare legittimazione al conseguimento di situazioni di
vantaggio, si è fatto ricorso anche dall’articolo 3 della legge 16
dicembre 1985, n. 754 (Disposizioni in materia di provvidenze per
l’industria armatoriale).
La conferma del criterio della iscrizione della nave in
compartimenti ubicati in territori meridionali, ai fini
dell’applicazione al settore dell’armamento delle agevolazioni
previste per prestiti contratti con la Banca europea per gli
investimenti (ai sensi dell’art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n.
876), dà prova della costanza di un orientamento legislativo verso
l’impiego del requisito formale ed oggettivo dell’iscrizione.
Non può considerarsi equivalente ad esso (come sembra supporre
l’ordinanza di remissione) la “rotta” tra porti meridionali.
Invero, in quest’ultimo caso, si è in presenza di un elemento,
per sua natura non oggettivamente definibile, attuabile anche con
l’impiego di navi diverse, iscritte in compartimenti non meridionali
(situazione che ricorre nella fattispecie, di cui è causa), per
l’espletamento di un’attività che il legislatore postula, invece,
territorialmente determinata e capace di contribuire allo sviluppo
produttivo delle zone, alle quali appartiene la località
d’iscrizione.
Né pare che risponda a tale finalità la correlazione formulata
dall’ordinanza tra “impiego su rotte del Mezzogiorno e personale
occupato nel Mezzogiorno”, dato che, ai fini del conseguimento degli
sgravi contributivi, sembra giustamente rilevante non già
un’occupazione di personale marittimo, ovunque residente, ma
l’occupazione qualificata di personale marittimo del Mezzogiorno.
Infatti, il requisito dell’iscrizione “speciale” è, per quanto si
è detto, inteso a provocare quella presumibile maggiore inerenza
dell’esercizio della nave al territorio, anche e soprattutto in vista
dell’incremento dei livelli di occupazione di lavoratori locali.
La peculiarità del regime degli sgravi contributivi per i
marittimi componenti l’equipaggio, costituita dal requisito
dell’iscrizione delle navi nelle matricole dei compartimenti
marittimi del Mezzogiorno, appare, pertanto, provvista di sufficiente
giustificazione razionale e non lesiva del principio di uguaglianza:
tale iscrizione, a differenza dal mero impiego della nave su rotte
del Mezzogiorno, appare idonea, infatti, a realizzare un collegamento
più intenso con il territorio ed a porre una premessa obiettiva e
stabile di utili sviluppi per l’economia di esso.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 6- bis del decreto-legge 29 giugno 1984, n. 277,
concernente proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli
sgravi contributivi nel Mezzogiorno, convertito nella legge 4 agosto
1984, n. 430, nella parte in cui prevede per l’applicazione degli
sgravi contributivi, di cui all’art. 59 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 278, anche
alle “imprese di navigazione”, l’iscrizione delle navi nei
compartimenti marittimi ubicati nei territori del Mezzogiorno;
questione sollevata dal Pretore di Grosseto con ordinanza 28 febbraio
1989 (R.O. n. 214 del 1989), in relazione all’art. 3 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 luglio 1989.
Il cancelliere: DI PAOLA