Ordinanza N. 370 del 1994
Corte Costituzionale
Data generale
27/07/1994
Data deposito/pubblicazione
27/07/1994
Data dell'udienza in cui è stato assunto
19/07/1994
Presidente: prof. Gabriele PESCATORE;
Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI,
dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco
GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv.
Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;
comma septies, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni
per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi
forme di manifestazione di pericolosità sociale), introdotto
dall’art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di
elezioni e nomine presso le Regioni e gli enti locali), promosso con
ordinanza emessa il 12 ottobre 1993 dal Tribunale amministrativo
regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania – sul ricorso
proposto da Coco Mario contro il Comando Generale dell’Arma dei
Carabinieri ed altro, iscritta al n. 151 del registro ordinanze 1994
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima
serie speciale, dell’anno 1994.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 1994 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia,
con ordinanza del 12 ottobre 1993, ha denunciato, in riferimento agli
artt. 3, 4, 35, 36 e 97 della Costituzione, l’illegittimità
dell’art. 15, quarto comma septies, della l. 19 marzo 1990, n. 55
introdotto dall’art. 1 della l. 18 gennaio 1992, n. 16 nella parte in
cui prevede la sospensione del pubblico dipendente che abbia
riportato sentenza di condanna per i delitti indicati nelle lettere
a), b), c) e d) di cui al precedente primo comma, ovvero nei cui
confronti sussistano le condizioni di cui alle lettere e) ed f) dello
stesso primo comma;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;
Considerato che la questione – sollevata negli stessi termini in
riferimento agli artt. 3, primo comma e 97, primo comma, della
Costituzione dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte –
è stata dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza n. 184
del 1994;
che secondo tale sentenza la ratio della l. n. 16 del 1992,
consiste nell'”esigenza di rafforzare la disciplina già posta dalla
l. n. 55 del 1990, estendendone talune qualificanti previsioni –
inizialmente riferite ai soggetti legati alla P.A. da rapporto di
servizio onorario, elettivo o non – a pubblici dipendenti legati alla
stessa da rapporto di servizio, che possono talora versare in
condizione di potenziale maggiore pericolosità e, quindi, essere
fonte di possibili maggiori danni”;
che, pertanto, “il trattamento omogeneo delle due categorie è
stato determinato razionalmente dalla legge, identici essendo
finalità e mezzi di tutela rispetto alla pericolosità eventuale di
comportamenti decisionali ed operativi potenzialmente pregiudizievoli
per la pubblica amministrazione”;
che alla luce di questa prospettiva, “la diversità delle
posizioni e delle funzioni non comporta diversità di disciplina”,
essendo quest’ultima volta “alla salvaguardia di interessi
fondamentali dello Stato”;
che, avuto riguardo alle considerazioni suesposte risultano
assorbite le censure sollevate in riferimento agli artt. 4, 35 e 36
della Costituzione le quali sono prive di autonomo svolgimento;
che, pertanto, nell’ordinanza di rimessione non sono dedotti
nuovi profili che suggeriscono un riesame della proposta questione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 15, comma quarto septies, della legge 19
marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della
delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione
di pericolosità sociale), introdotto dall’art. 1 della legge 18
gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le
Regioni e gli enti locali) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4,
35, 36 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo
regionale per la Sicilia con ordinanza emessa il 12 ottobre 1993.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1994.
Il Presidente e redattore: PESCATORE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 luglio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA