Ordinanza N. 134 del 1967
Corte Costituzionale
Data generale
15/12/1967
Data deposito/pubblicazione
15/12/1967
Data dell'udienza in cui è stato assunto
12/12/1967
ANTONINO PAPALDO – Prof. NICOLA JAEGER – Prof. GIOVANNI CASSANDRO –
Prof. BIAGIO PETROCELLI – Dott. ANTONIO MANCA – Prof. ALDO SANDULLI –
Prof. GIUSEPPE BRANCA – Prof. MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO
MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott.
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott.
LUIGI OGGIONI, Giudici,
1952, n. 4164, promosso con ordinanza emessa il 10 giugno 1966 dal
Tribunale di Grosseto nel procedimento civile vertente tra Berliri
Zoppi di Zolasco Carlo e Maria Teresa e l’Ente per la colonizzazione
della Maremma tosco- laziale, iscritta al n. 165 del Registro ordinanze
1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 239 del
24 settembre 1966.
Visto l’atto di costituzione dell’Ente Maremma;
Udita nell’udienza pubblica del 18 ottobre 1967 la relazione del
Giudice Costantino Mortati;
Udito l’avv. Guido Astuti, per l’Ente Maremma.
Ritenuto che il D.P.R. 27 dicembre 1952, n. 4164, emanato in
applicazione della legge 21 ottobre 1950, n. 841, ha trasferito in
proprietà dell’Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale
terreni di proprietà di Zoppi Claudia dante causa degli attori;
che nell’ordinanza di rimessione il Tribunale sostiene
l’illegittimità del medesimo, in primo luogo, perché la consistenza
della proprietà della Zoppi è stata determinata con riferimento a
dati catastali diversi da quelli risultanti in catasto alla data 15
novembre 1949, ed inoltre per il mancato accoglimento della domanda di
terzo residuo, presentata dall’interessata, nonché per l’omessa
pubblicazione di un nuovo piano, resa necessaria dalle rettifiche
apportate a quello in base al quale era stato emanato il decreto di
espropriazione;
che in ordine al primo e terzo motivo la Corte ha provveduto con
sentenza parziale in pari data, dichiarando infondato questo ultimo e
statuendo l’annullamento del decreto stesso, in quanto emesso in
violazione dell’art. 4 della legge n. 841, per la parte dei terreni
espropriati in misura maggiore dell’altra di cui al primo piano
particolareggiato pubblicato il 21 dicembre 1951, e sempreché non
risulti che i dati tenuti presenti dal piano stesso non
corrispondessero alla effettiva consistenza dei terreni alla predetta
data del 15 novembre 1949;
che all’esito degli accertamenti in ordine a quest’ultimo punto,
deferiti con detta sentenza al tribunale, rimane subordinata anche la
soluzione della questione relativa al terzo residuo, poiché, se
dovesse da essi riuscire provato che la consistenza effettiva della
proprietà fosse quella che venne esattamente valutata con il primo
piano, il rapporto espropriativo dovrebbe venire regolato sulla base
delle risultanze del piano medesimo, che conteneva espressa riserva del
terzo residuo, con specificazione delle particelle le quali entravano a
comporlo.
Si rende pertanto necessario, ai fini del decidere, che, ove detta
ipotesi risulti realizzata, venga anzitutto acquisito il foglio degli
annunzi legali in cui il piano particolareggiato è stato pubblicato,
non esistente negli atti, ed inoltre accertato se la Zoppi abbia
presentato nei sessanta giorni da questa pubblicazione (o altrimenti
entro il termine del 1 aprile 1952, quale risulta indicato nella nota
n. 11430 del 25 febbraio 1952 dall’Ente Maremma), il progetto di
trasformazione.
Nell’altra ipotesi, che si debba mantenere fermo il secondo piano,
occorre accertare, per la risoluzione della questione relativa
all’interpretazione da dare all’art. 9 della legge n. 841, per quanto
riguarda la decorrenza del termine ivi stabilito, se l’interessata,
dopo il 30 settembre 1952, abbia presentata nuova domanda per ottenere
il terzo residuo (acquisendola, nell’affermativa, agli atti), o se
invece l’Ente si sia riferito, nella sua nota del 21 ottobre 1952, alla
richiesta prodotta in occasione della pubblicazione del primo piano;
che pertanto si rende necessario restituire gli atti al giudice a
quo;
LA CORTE COSTITUZIONALE
restituisce gli atti al Tribunale di Grosseto affinché proceda
agli accertamenti di cui in motivazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1967.
GASPARE AMBROSINI – ANTONINO PAPALDO
– NICOLA JAEGER – GIOVANNI CASSANDRO
– BIAGIO PETROCELLI – ANTONIO MANCA –
ALDO SANDULLI – GIUSEPPE BRANCA –
MICHELE FRAGALI – COSTANTINO MORTATI
– GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE
VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI.