Sentenza N. 97 del 1964
Corte Costituzionale
Data generale
26/11/1964
Data deposito/pubblicazione
26/11/1964
Data dell'udienza in cui è stato assunto
19/11/1964
ANTONINO PAPALDO – Prof. NICOLA JAEGER – Prof. GIOVANNI CASSANDRO –
Prof. BIAGIO PETROCELLI – Dott. ANTONIO MANCA – Prof. ALDO SANDULLI –
Prof. GIUSEPPE BRANCA – Prof. MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO
MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott.
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO,
Giudici,
1961, n. 865, promosso con ordinanza emessa il 3 giugno 1964 dal
Pretore di Casoria nel procedimento penale a carico di Daniele
Giuseppe, iscritta al n. 114 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 182 del 25 luglio 1964.
Udita nella camera di consiglio del 6 novembre 1964 la relazione
del Giudice Costantino Mortati.
Nel corso di un processo penale avanti il Pretore di Casoria a
carico di Daniele Giuseppe, imputato del reato previsto dall’art. 8
della legge 14 luglio 1959, n. 741, per non avere provveduto ad
accantonare presso la Cassa edile per la Provincia di Napoli,
costituita con il contratto integrativo provinciale del 2 ottobre 1959
le somme relative al trattamento economico dovute al personale da lui
dipendente, per ferie non godute, gratifica natalizia e festività,
nonché i relativi contributi paritetici per il funzionamento della
Cassa stessa per n. 37 lavoratori, prevista dalle clausole 5 e 7 del
contratto stesso, è stata sollevata questione di legittimità
costituzionale dell’art. 1 del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 865, per la
parte in cui rende obbligatori erga omnes gli articoli per ultimo
richiamati in relazione all’art. 76 della Costituzione, perché viziata
per eccesso della delega conferita con la legge su menzionata.
Il Pretore constatata la rilevanza della questione sollevata e la
sua non manifesta infondatezza, provvedeva in data 3 giugno 1964 ad
emettere, previa sospensione del giudizio, ordinanza di rinvio a questa
Corte.
L’ordinanza debitamente notificata e comunicata è stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale, n. 182 del 25 luglio 1964. Nessuna delle
parti si è costituita avanti alla Corte e pertanto il giudizio, ai
sensi dell’art. 9 delle Norme integrative 16 marzo 1956, si è svolto
in camera di consiglio.
Questa Corte, con sentenza 13 luglio 1963, n. 129, ha stabilito che
gli artt. 1 e 4 della legge 14 luglio 1959, n. 741, nell’imporre al
Governo di uniformarsi, nell’esercizio del potere delegato ad esso
conferito, a tutte le clausole dei contratti collettivi nonché dei
contratti integrativi, stipulati dalle associazioni sindacali, non
hanno inteso includere quelle fra esse che rendono obbligatori, anche
per i non appartenenti alle associazioni stipulanti, l’obbligo
dell’iscrizione alle Casse edili, istituite per gestire i contributi
dovuti ai lavoratori edili a titolo di compenso per gratifiche, ferie e
festività, nonché per prestazioni previdenziali e assistenziali, ed
ha quindi dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo
unico del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, nella parte in cui rende
obbligatori per tutti i lavoratori edili gli artt. 34 (per il
riferimento alle Casse edili ivi contenuto) e 62 (che disciplina
l’istituzione e il funzionamento di tali Casse) del contratto
collettivo nazionale di lavoro relativo a detti lavoratori, e
conseguentemente l’articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 865, per
la parte in cui rende obbligatoria l’iscrizione alla Cassa edile
costituita con l’art. 6 del contratto collettivo integrativo per la
Provincia di Salerno, del quale si discuteva in quella vertenza.
Che nella specie il D.P.R. 9 maggio 1961, n. 865, denunciato
dall’ordinanza in esame, rende obbligatorio l’accordo collettivo
stipulato per la Provincia di Napoli il 2 ottobre 1959 fra le
associazioni di imprenditori e di lavoratori edili, in ogni sua parte,
e perciò pure in quella relativa alla costituzione di una Cassa edile,
consacrata nelle clausole 5 e 7 in riferimento all’art. 62 del citato
contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959, sicché deve
dichiararsene l’invalidità, sulla base delle stesse considerazioni
svolte nella precedente sentenza n. 129 del 1963.
Non può ritenersi che l’annullamento effettuato con la sentenza n.
129 della parte del D.P.R. n. 1032 del 1960, che estendeva ai
lavoratori non iscritti ai sindacati stipulanti l’art. 62 di detto
contratto nazionale, abbia fatto, di per sé, cadere anche le clausole
di tutti i contratti integrativi provinciali emesse sulla base
dell’art. 62 medesimo. Infatti questo si limita a conferire il potere
di istituire, laddove si rendesse possibile, le Casse edili, mentre
ogni contratto collettivo provinciale, espressione della potestà
normativa propria delle relative organizzazioni locali, presenta una
sua propria autonomia, ed assume di fatto aspetti differenti da
Provincia a Provincia. Trattandosi pertanto di norme diverse (sia pure
a contenuto in tutto o in parte identico) si rende necessaria una
apposita pronuncia di illegittimità costituzionale che faccia venire
meno la efficacia erga omnes delle norme stesse.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo unico del
D.P.R. 9 maggio 1961, n. 865, per la parte in cui dichiara obbligatorie
erga omnes le clausole 5 (per la parte in cui dispone il versamento dei
contributi alla Cassa edile) e 7 dell’accordo di lavoro del 2 ottobre
1959 per la Provincia di Napoli, in relazione all’art. 1 della legge 14
luglio 1959, n. 741, per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma,
della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 1964.
GASPARE AMBROSINI – ANTONINO PAPALDO
– NICOLA JAEGER – GIOVANNI CASSANDRO
– BIAGIO PETROCELLI – ANTONIO MANCA –
ALDO SANDULLI – GIUSEPPE BRANCA –
MICHELE FRAGALI – COSTANTINO MORTATI
– GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE
VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.