Ordinanza N. 106 del 1964
Corte Costituzionale
Data generale
07/12/1964
Data deposito/pubblicazione
07/12/1964
Data dell'udienza in cui è stato assunto
03/12/1964
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO – Prof. ANTONINO PAPALDO – Prof. NICOLA JAEGER
– Prof. GIOVANNI CASSANDRO – Prof. BIAGIO PETROCELLI – Dott. ANTONIO
MANCA – Prof. ALDO SANDULLI – Prof. GIUSEPPE BRANCA – Prof. MICHELE
FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott.
GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO
PAOLO BONIFACIO, Giudici,
del T. U. delle leggi sulle imposte dirette, approvato con D.P.R. 29
gennaio 1958, n. 645, promosso con ordinanza emessa il 9 marzo 1964 dal
Pretore di Soriano Calabro nel procedimento civile vertente tra Vari’
Antonio e l’Esattoria comunale di Soriano Calabro, iscritta al n. 65
del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, n. 126 del 23 maggio 1964.
Udita nella camera di consiglio del 22 ottobre 1964 la relazione
del Giudice Giuseppe Chiarelli;
Ritenuto che con ordinanza del Pretore di Soriano Calabro, in data
9 marzo 1964, è stata sollevata questione di legittimità
costituzionale dell’art. 207, lett. b, del T. U. delle leggi sulle
imposte dirette, approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, in
riferimento agli artt. 24, primo comma, e 42, secondo comma, della
Costituzione;
che l’ordinanza, dopo le prescritte notificazioni e comunicazioni
è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 126 del 23 maggio
1964;
che nessuna delle parti si è costituita in giudizio;
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 42 del 16 giugno
1964, ha dichiarato non fondata la questione predetta;
che i motivi esposti in detta sentenza hanno successivamente
trovato conferma nella sentenza n. 93 del 19 novembre 1964, che ha
dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 208 e 209 dello stesso T. U., proposta in relazione agli
artt. 3, 24 e 42 della Costituzione;
che non sono stati proposti nuovi motivi per modificare la predetta
decisione;
Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l’art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 207, lett. b, del D.P.R. 29 gennaio 1958, n.
645, in riferimento agli artt. 24, primo comma, e 42, secondo comma,
della Costituzione, proposta con l’ordinanza indicata in epigrafe, ed
ordina la restituzione degli atti al Pretore di Soriano Calabro.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 1964.
GASPARE AMBROSINI – GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO – ANTONINO PAPALDO – NICOLA
JAEGER – GIOVANNI CASSANDRO – BIAGIO
PETROCELLI – ANTONIO MANCA – ALDO
SANDULLI – GIUSEPPE BRANCA – MICHELE
FRAGALI – COSTANTINO MORTATI –
GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ
– GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.