Ordinanza N. 137 del 1976
Corte Costituzionale
Data generale
26/05/1976
Data deposito/pubblicazione
26/05/1976
Data dell'udienza in cui è stato assunto
19/05/1976
OGGIONI – Avv. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO
CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI
– Dott. NICOLA REALE – Avv. LEONETTO AMADEI – Dott. GIULIO GIONFRIDA –
Prof. EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI – Dott. MICHELE ROSSANO –
Prof. ANTONINO DE STEFANO, Giudici,
comma, del r.d. 21 febbraio 1895, n. 70 (testo unico delle leggi sulle
pensioni civili e militari), promosso con ordinanza emessa il 12
novembre 1974 dalla Corte dei conti – sezione IV pensioni militari –
sul ricorso di Tronci Efisio, iscritta al n. 338 del registro ordinanze
1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 242 del
10 settembre 1975.
Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1976 il Giudice
relatore Angelo De Marco.
Ritenuto che la Corte dei conti – sezione IV giurisdizionale
(pensioni militari) – con ordinanza 12 novembre 1974 – 13 marzo 1975,
su conforme richiesta del Procuratore generale, ha sollevato questione
di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 36 della
Costituzione, dell’art. 54, comma terzo, del r.d. 21 febbraio 1895, n.
70, che dispone la non computabilità dei servizi prestiti prima della
diserzione, agli effetti della pensione;
che, nell’ordinanza, quanto alla non manifesta infondatezza, si
osserva che detto art. 54, comma terzo, escludendo dal computo della
pensione il servizio prestato anteriormente alla diserzione ha
manifesto carattere sanzionatorio, nei confronti di un comportamento
illecito, già perseguito penalmente nella competente sede,
trasferendone le conseguenze anche nel campo pensionistico, in
violazione del principio sancito dall’art. 36 della Costituzione,
secondo il quale deve essere assicurato a tutti i lavoratori il
corrispettivo del rapporto, anche nella forma di retribuzione differita
a fini previdenziali.
Considerato che il giudice a quo ha motivato la rilevanza della
questione sollevata in considerazione del fatto che la legge 8 giugno
1966, n. 424 (Abrogazione di norme che prevedono la perdita, la
riduzione o la sospensione delle pensioni a carico dello Stato o di
altro Ente pubblico), ha bensì abrogato l’impugnato art. 54 del t.u.
n. 70 del 1895 ma soltanto con decorrenza dal 1 gennaio 1966;
che è sfuggita alla Corte dei conti la circostanza che alla data
dell’ordinanza di rimessione era già entrato in vigore il nuovo testo
unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e
militari dello Stato (d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092), il quale, dopo
aver ribadita (all’art. 254) l’abrogazione della norma impugnata, con
l’art. 256 ha riconosciuto l’efficacia retroattiva fino al 1958 di
detta abrogazione;
che, pertanto, è opportuno rinviare gli atti al giudice a quo,
perché riesamini la rilevanza della questione.
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al giudice a quo.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 1976.
F.to: PAOLO ROSSI – LUIGI OGGIONI –
ANGELO DE MARCO – ERCOLE ROCCHETTI –
ENZO CAPALOZZA – VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI – NICOLA
REALE – LEONETTO AMADEI – GIULIO
GIONFRIDA – EDOARDO VOLTERRA – GUIDO
ASTUTI – MICHELE ROSSANO – ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI – Cancelliere