Ordinanza N. 476 del 1994
Corte Costituzionale
Data generale
30/12/1994
Data deposito/pubblicazione
30/12/1994
Data dell'udienza in cui è stato assunto
15/12/1994
Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio
BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.
Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof.
Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI,
prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare
RUPERTO;
della legge 14 novembre 1992, n. 438 (recte: art. 8, comma 1, lettera
b) e comma 3 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, recante
“Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico
impiego, nonché disposizioni fiscali”, convertito con modificazioni
nella legge 14 novembre 1992, n. 438), promosso con ordinanza emessa
il 23 novembre 1993 dalla Commissione tributaria di primo grado di
Torino sul ricorso proposto da Damiano Piercarlo contro l’Ufficio del
Registro di Torino Bollo Demanio, iscritta al n. 297 del registro
ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 22, prima serie speciale, dell’anno 1994;
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1994 il Giudice
relatore Massimo Vari;
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 23 novembre 1993 (R.O. n.
297 del 1994) la Commissione tributaria di primo grado di Torino –
nel corso di un giudizio promosso da Damiano Piercarlo nei confronti
dell’Amministrazione delle finanze – ha sollevato, in riferimento
agli articoli 3 e 53 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell’art. 9, comma 1, della legge 14 novembre 1992, n.
438;
che, come risulta dall’ordinanza stessa, il caso all’esame del
giudice a quo concerne la richiesta di restituzione della imposta
straordinaria versata per il possesso di un aeromobile, in forza
dell’art. 8 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito
nella legge 14 novembre 1992, n. 438;
che, secondo il remittente, “gli artt. 9, comma 1, della legge
12 luglio 1991 ed 8, comma 1, lettera b), della legge 14 novembre
1992, n. 438”, nel commisurare l’ammontare del tributo dovuto dai
possessori di aeromobili al peso, e non al valore commerciale degli
stessi, si porrebbero in contrasto con gli artt. 3 e 53 della
Costituzione, “non rispettandosi né il principio della capacità
contributiva, né quello della parità di trattamento dei cittadini”;
che, dal contesto dell’ordinanza, si evince che la questione
sollevata, concerne più esattamente l’art. 8, comma 1, lettera b) e
comma 3, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti
in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché
disposizioni fiscali) convertito con modificazioni nella legge 14
novembre 1992, n. 438, il quale, ai fini della base di riferimento
per la determinazione del tributo straordinario, dovuto per l’anno
1992, dai possessori di aeromobili, rinvia all’art. 9, comma 1, del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito con modificazioni
nella legge 12 luglio 1991, n. 202;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che venga dichiarata la infondatezza della questione
prospettata;
Considerato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte,
l’indicazione inaccurata od erronea delle disposizioni di legge,
sottoposte al vaglio di legittimità costituzionale, può essere
corretta quando i termini della questione risultano con sufficiente
chiarezza (sentenze nn. 142 del 1993 e 188 del 1994);
che, per quanto attiene alla lamentata violazione del principio
di capacità contributiva di cui all’art. 53 della Costituzione, è
riservata alla discrezionalità del legislatore la determinazione
degli indici di capacità contributiva e della conseguente entità
dell’onere tributario, salvo i controlli di legittimità sotto il
profilo della palese arbitrarietà e irrazionalità;
che, per quanto concerne la dedotta violazione dell’art. 3 della
Costituzione per disparità di trattamento, l’ordinanza di
rimessione, al di là di una generica doglianza, non fornisce alcuna
indicazione della norma o del principio dell’ordinamento rispetto ai
quali la disposizione impugnata, diversificando situazioni tra loro
comparabili, violerebbe il principio di eguaglianza;
che pertanto la questione deve dichiararsi manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 8, comma 1, lettera b), e comma 3 del
decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni
nella legge 14 novembre 1992, n. 438, in riferimento agli artt. 3 e
53 della Costituzione, sollevata dalla Commissione tributaria di
primo grado di Torino con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VARI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA