Ordinanza N. 417 del 1997
Corte Costituzionale
Data generale
17/12/1997
Data deposito/pubblicazione
17/12/1997
Data dell'udienza in cui è stato assunto
10/12/1997
Presidente: dott. Renato GRANATA;
Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof.
Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI,
dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo
ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv.
Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto
CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
marzo 1996, n. 166 (Norme in materia previdenziale), promossi con n.
18 ordinanze emesse il 17 aprile (n. 2 ordinanze), il 19 aprile (n. 4
ordinanze) ed il 30 aprile 1996 (n. 12 ordinanze) dal pretore di
Brescia, rispettivamente iscritte ai numeri da 779 a 796 del registro
ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 36, prima serie speciale, dell’anno 1996.
Visti gli atti di costituzione dell’INPS nonché gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 novembre 1997 il giudice
relatore Cesare Ruperto.
Ritenuto che, nel corso di vari giudizi instaurati per ottenere la
ricostruzione del trattamento pensionistico in base alla sentenza n.
495 del 1993 di questa Corte, il pretore di Brescia, con 18 ordinanze
di identico contenuto emesse il 17, 19 e 30 aprile 1996, ha sollevato
questione di costituzionalità dell’art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996,
n. 166 (Norme in materia previdenziale);
che, secondo il rimettente, la norma censurata – sopravvenuta
nelle more dei giudizi e contenente disposizioni relative alle
modalità di pagamento delle somme maturate a favore degli aventi
diritto in applicazione della citata sentenza di illegittimità
costituzionale e della sentenza n. 240 del 1994 – si porrebbe in
contrasto con l’art. 81, quarto comma, della Costituzione, per
violazione dell’obbligo di copertura finanziaria relativamente agli
anni 1999, 2000 e 2001;
che, sempre secondo il rimettente, il denunciato vulnus non
sarebbe eliminato dalla previsione del meccanismo di estinzione del
debito mediante l’assegnazione di titoli di Stato;
che nei giudizi davanti a questa Corte è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, e si è costituito l’INPS,
concludendo entrambi per l’inammissibilità o per l’infondatezza
della sollevata questione.
Considerato che i giudizi possono essere riuniti e congiuntamente
decisi, in quanto riguardanti questioni identiche;
che il d.-l. 28 marzo 1996, n. 166 non è stato convertito e che
la censurata normativa è stata reiterata dai dd.-l. 27 maggio 1996,
n. 295, 26 luglio 1996, n. 396, e 24 settembre 1996, n. 499, tutti
decaduti, i cui effetti sono stati fatti salvi dall’art. 1, comma 6,
della legge 28 novembre 1996, n. 608;
che l’art. 1, comma 184, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ha
introdotto diversi criteri di copertura finanziaria della complessiva
previsione di pagamento delle somme dovute agli interessati in
applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del
1993 e n. 240 del 1994;
che peraltro nella fattispecie riveste preliminare rilievo, in
termini di sovraordinazione logicoprocessuale rispetto ad ogni
possibile censura di incostituzionalità (v. sentenza n. 103 del
1995), la considerazione che tanto nella normativa decretale quanto
in quella di legge (art. 1, comma 183, legge n. 662 del 1996) viene
sancito che i giudizi pendenti siano dichiarati estinti d’ufficio;
che la mancata censura di tale previsione, la quale trova
immediata applicazione anche nei processi a quibus (come, tra
l’altro, avverte lo stesso rimettente), rende irrilevante la
sollevata questione, e pertanto questa risulta manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle
questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1 del d.-l. 28
marzo 1996, n. 166 (Norme in materia previdenziale), sollevata, in
riferimento all’art. 81, quarto comma, della Costituzione, dal
pretore di Brescia con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola