Ordinanza N. 258 del 1982
Corte Costituzionale
Data generale
31/12/1982
Data deposito/pubblicazione
31/12/1982
Data dell'udienza in cui è stato assunto
22/12/1982
ANTONINO DE STEFANO – Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN – Avv. ORONZO REALE –
Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – Avv. ALBERTO MALAGUGINI – Prof.
LIVIO PALADIN – Prof. ANTONIO LA PERGOLA – Prof. VIRGILIO ANDRIOLI –
Prof. GIUSEPPE FERRARI – Dott. FRANCESCO SAJA – Prof. GIOVANNI CONSO,
Giudici,
secondo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Acquisizione della
cittadinanza italiana) e dell’art. 143 ter. cod. civ. (cittadinanza
della moglie) promosso con ordinanza emessa il 17 febbraio 1977 dal
Tribunale di Grosseto sul ricorso proposto da Rosasco Elisa, iscritta
al n. 167 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 141 del 25 maggio 1977.
Udito nell’udienza pubblica del 5 maggio 1982 il Giudice relatore
Leopoldo Elia.
Ritenuto che il Tribunale di Grosseto, con ordinanza emessa il 17
febbraio 1977, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
degli artt. 10, secondo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555, e
143 ter del codice civile nella parte in cui prevedono che la cittadina
straniera che sposi un cittadino italiano non possa rinunziare alla
cittadinanza italiana acquisita per matrimonio, in relazione all’art. 3
della Costituzione, sia perché pone la moglie in condizione di
inferiorità rispetto al marito, obbligandola ad assumere la stessa
cittadinanza senza o anche contro la sua volontà, non essendole
concesso di rinunciarvi, sia perché crea una disparità di trattamento
con la cittadina italiana, sposa di straniero, che invece può
rinunziare alla cittadinanza italiana.
Considerato che pregiudiziale all’esame della questione sollevata
dal Tribunale è la verifica della legittimità costituzionale del
principio della juris communicatio per matrimonio;
che non è manifestamente infondato il dubbio che l’art. 10,
secondo comma, della legge n. 555 del 1912 contrasti con gli artt. 3 e
29 della Costituzione, sia per la condizione di inferiorità in cui
pone la moglie rispetto al marito, sia per la disparità che ingenera
tra cittadino e cittadina stranieri, acquisendo solo quest’ultima per
matrimonio la cittadinanza italiana (cfr. sent. n. 87 del 1975);
che tale condizione di inferiorità nell’ambito familiare sembra
ledere i diritti inviolabili della persona di cui all’art. 2 della
Costituzione (cfr. sent. n. 181/1976);
che la norma in esame pare anche contrastare con l’art. 22 della
Costituzione, laddove quest’ultimo esclude automatismi nell’acquisto a
titolo non originario della cittadinanza italiana;
che, ove fosse accolta la questione così sollevata, rilevante e
non manifestamente infondata sarebbe pure la questione di
costituzionalità dell’art. 4, n. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555,
nella parte in cui non prevede che la cittadinanza possa essere
concessa anche alla straniera che abbia contratto matrimonio con
cittadino italiano, in riferimento agli artt. 3 e 29 della
Costituzione, per la disparità di trattamento tra straniero e
straniera e tra marito e moglie.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Visto l’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
1) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione
di legittimità costituzionale dell’art. 10, secondo comma, della legge
13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui prevede che la donna
straniera che si marita con il cittadino italiano acquista la
cittadinanza italiana, in riferimento agli artt. 2, 3, 22 e 29 della
Costituzione;
2) dichiara, nell’ipotesi di accoglimento della prima questione
sollevata, rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 4, n. 3, della stessa legge,
nella parte in cui non prevede che la cittadinanza possa essere
concessa, alle stesse condizioni stabilite nei riguardi del cittadino
straniero, anche alla straniera che abbia contratto matrimonio con
cittadino italiano, in riferimento agli artt. 3 e 29 della
Costituzione;
ordina la sospensione del giudizio introdotto con l’ordinanza
iscritta al n. 167 del registro ordinanze 1977;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge. Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 22 dicembre 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA – ANTONINO DE
STEFANO – GUGLIELMO ROEHRSSEN –
ORONZO REALE – BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI – ALBERTO MALAGUGINI – LIVIO
PALADIN – ANTONIO LA PERGOLA –
VIRGILIO ANDRIOLI – GIUSEPPE FERRARI
– FRANCESCO SAJA – GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere