Ordinanza N. 434 del 1996
Corte Costituzionale
Data generale
30/12/1996
Data deposito/pubblicazione
30/12/1996
Data dell'udienza in cui è stato assunto
12/12/1996
Presidente: dott. Renato GRANATA;
Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof.
Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI,
dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo
ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv.
Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA;
del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento
della finanza pubblica), convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359,
come sostituito dall’art. 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995,
n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), promossi
con ordinanze emesse il 14 maggio 1996 dalla Corte d’appello de
L’Aquila, il 14 febbraio 1996 (n. 2 ordinanze) dal tribunale di
Brescia, il 20 febbraio 1996 dalla Corte d’appello di Milano, il 14
maggio 1996 dal tribunale di Lamezia Terme, il 2 maggio 1996 dal
tribunale di Savona ed il 20 maggio 1996 dal tribunale di Frosinone,
rispettivamente iscritte ai nn. 1100, 1115, 1116, 1146, 1175, 1197 e
1200 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica nn. 42, 43 e 44, prima serie speciale,
dell’anno 1996;
Visto l’atto di costituzione della curatela di Arena Alessandro,
nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio dell’11 dicembre 1996 il giudice
relatore Renato Granata;
Ritenuto che nel corso di sette giudizi per risarcimento danni da
illegittima occupazione acquisitiva di fondi di proprietà privata
interessati dalla realizzazione di opere pubbliche, le Corti di
appello de L’Aquila e di Milano ed i tribunali di Brescia, Lamezia
Terme, Savona e Frosinone hanno sollevato – in riferimento
complessivamente agli artt. 3, 24, secondo comma, 42 e 97 della
Costituzione – questione incidentale di legittimità costituzionale
del comma 6 dell’art. 5-bis del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333
(Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica),
convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359, come sostituito dall’art.
1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui detta
norma estende al “risarcimento del danno” (conseguente alla perdita
del suolo illegittimamente occupato, con effetto appropriativo, dalla
pubblica amministrazione) i medesimi criteri da essa stabiliti per la
determinazione dell’indennizzo espropriativo;
che nei giudizi relativi alle ordinanze della Corte d’appello de
L’Aquila e del Tribunale di Brescia è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri;
che nel procedimento relativo all’ordinanza del Tribunale di
Savona vi è stata anche costituzione della parte privata;
Considerato che le ordinanze di rimessione prospettano identiche
questioni, e che pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti e
decisi congiuntamente;
che la norma impugnata è già stata sottoposta all’esame di
questa Corte, e dichiarata illegittima, in parte qua, con sentenza
n. 369 del 2 novembre 1996;
che ciò comporta la manifesta inammissibilità di tutte le
odierne questioni;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle
questioni di legittimità costituzionale del sesto comma dell’art.
5-bis del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il
risanamento della finanza pubblica), convertito in legge 8 agosto
1992, n. 359, come sostituito dall’art. 1, comma 65, della legge 28
dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica), sollevate con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1996.
Il Presidente e redattore: Granata
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola