Ordinanza N. 437 del 1997
Corte Costituzionale
Data generale
23/12/1997
Data deposito/pubblicazione
23/12/1997
Data dell'udienza in cui è stato assunto
16/12/1997
Presidente: dott. Renato GRANATA;
Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof.
Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI,
dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo
ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv.
Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto
CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento
del matrimonio), introdotto dall’art. 16 della legge 6 marzo 1987, n.
74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del
matrimonio), promosso con ordinanza emessa il 15 giugno 1996 dal
pretore di Messina nel procedimento di esecuzione promosso da Grasso
Domenica contro Pagano Nicola ed altra, iscritta al n. 1267 del
registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell’anno 1996;
Udito nella camera di consiglio del 1 ottobre 1997 il giudice
relatore Fernanda Contri;
Ritenuto che nel corso di un procedimento esecutivo, promosso da un
coniuge titolare di assegno di divorzio, per ottenere, in forza del
decreto pronunciato dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto,
l’attribuzione del quaranta per cento dell’indennità di fine
rapporto percepita dall’altro coniuge, il pretore di Messina ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 29 e 38 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell’art. 12-bis della legge
1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del
matrimonio);
che, ad avviso del remittente, la norma in esame si porrebbe in
contrasto: a) con l’art. 3 della Costituzione, per la disparità di
trattamento di situazioni sostanzialmente omogenee, (recte per la
identità di trattamento di situazioni diverse) che deriva dalla
commisurazione fissa dell’indennità agli anni in cui il rapporto è
coinciso con il matrimonio, anche quando, nel periodo di separazione
dei coniugi, non vi sia stato contributo alla conduzione familiare e
alla formazione del patrimonio comune; b) con l’art. 29 della
Costituzione, in quanto l’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi,
sulla quale è ordinato il matrimonio, verrebbe meno a causa degli
oneri economici gravanti sull’obbligato, che è privato delle somme
accantonate a fini previdenziali durante tutto il periodo di
svolgimento dell’attività lavorativa, sì da divenire la parte più
debole; c) con l’art. 38, secondo comma, della Costituzione, in
quanto la distrazione a favore del coniuge della quota percentuale
dell’indennità di fine rapporto, correlata a tutta la durata del
matrimonio, fino al passaggio in giudicato della sentenza di
divorzio, determinerebbe un sacrificio dei diritti previdenziali dei
lavoratori.
Considerato che la questione di costituzionalità è stata
sollevata in un procedimento esecutivo intrapreso per chiedere
l’attuazione del decreto con il quale il Tribunale di Pozzo di Gotto
ha riconosciuto il diritto del coniuge titolare di assegno di
divorzio ad una quota pari al quaranta per cento dell’indennità di
fine rapporto percepita dall’altro coniuge e riferita agli anni in
cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio;
che la norma censurata aveva già trovato definitiva applicazione
nel procedimento innanzi al detto Tribunale ed era quindi in tale
sede che avrebbe potuto essere sollevata la relativa questione di
legittimità costituzionale;
che nel giudizio a quo si appalesa del tutto irrilevante la
questione prospettata dal remittente, la quale deve pertanto essere
dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 12-bis della legge 1 dicembre
1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio),
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 29 e 38 della Costituzione,
dal pretore di Messina con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola