Sentenza N. 126 del 1994
Corte Costituzionale
Data generale
07/04/1994
Data deposito/pubblicazione
07/04/1994
Data dell'udienza in cui è stato assunto
24/03/1994
Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio
BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof.
Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof.
Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott.
Cesare RUPERTO;
a) dalle province autonome di Bolzano e Trento con due distinti
ricorsi, rispettivamente notificati il 17 ed il 20 settembre 1993,
depositati in Cancelleria il 21 ed 28 settembre successivi, per
conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro
del tesoro emesso, di concerto con il Ministro della sanità, il 16
luglio 1993, recante “modificazioni al decreto ministeriale 5
dicembre 1991 in tema di procedure per la contrazione di mutui,
rimborso oneri relativi al programma di edilizia sanitaria”, ed
iscritti ai nn. 34 e 35 del registro conflitti 1993;
b) dalla provincia autonoma di Trento con ricorso notificato il
30 novembre 1993, depositato in Cancelleria il 18 dicembre
successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto
del Ministro del tesoro emesso, di concerto con il Ministro della
sanità, il 23 settembre 1993, recante “integrazioni e modificazioni
ai decreti ministeriali 5 dicembre 1991 e 16 luglio 1993 concernenti
procedure per la contrazione di mutui e rimborso di oneri relativi al
programma di edilizia sanitaria”, ed iscritto al n. 40 del registro
conflitti 1993.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nell’udienza pubblica del 22 febbraio 1994 il Giudice
relatore Cesare Mirabelli;
Uditi gli avvocati Sergio Panunzio per la provincia autonoma di
Bolzano e Valerio Onida per la provincia autonoma di Trento e
l’avvocato dello Stato Antonino Freni per il Presidente del Consiglio
dei Ministri.
notificati rispettivamente il 17 ed il 20 settembre 1993, hanno
proposto conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del
Consiglio dei Ministri in relazione al decreto del Ministro del
tesoro emesso, di concerto con il Ministro della sanità, il 16
luglio 1993, che apporta “modificazioni al decreto ministeriale 5
dicembre 1991 in tema di procedure per la contrazione di mutui,
rimborso oneri relativi al programma di edilizia sanitaria”.
Le ricorrenti ritengono che il decreto ministeriale impugnato,
escludendole dal riparto dei finanziamenti statali per i mutui
previsti dall’art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, determini una
lesione della loro autonomia finanziaria, amministrativa e di
programmazione. La provincia di Bolzano denuncia, in particolare, la
violazione delle attribuzioni costituzionali di cui agli artt. 8,
numeri 10, 17 e 25; 9 e 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e relative norme di
attuazione, nonché dei principi concernenti l’autonomia finanziaria
provinciale di cui agli artt. 69 ss. e 79 dello stesso Statuto
speciale e relative norme di attuazione (specie in relazione agli
artt. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386; 4, ultimo comma, del
decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, e 12, primo comma, del
decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268).
L’art. 20 della legge n. 67 del 1988 autorizza l’esecuzione di un
programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione
edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario
pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non
autosufficienti; gli interventi sono finanziati mediante operazioni
di mutuo “che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
sono autorizzate ad effettuare ( ..) secondo modalità e procedure da
stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il
Ministro della sanità” (primo comma). In particolare, “le regioni e
le province autonome di Trento e Bolzano predispongono il programma
degli interventi di cui chiedono il finanziamento” (quarto comma).
Sulla base dei programmi regionali il Ministero predispone il
programma nazionale che viene sottoposto al Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE), il quale
determina “le quote di mutuo che le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano possono contrarre nei diversi esercizi” (quinto
comma). L’onere di ammortamento dei mutui è assunto a carico dello
Stato (sesto comma).
Fino all’emanazione del decreto impugnato, le modalità e le procedure per l’assunzione dei mutui in questione erano stabilite dal
decreto del Ministro del tesoro 5 dicembre 1991 (a sua volta
sostitutivo di quello precedente del 7 dicembre 1988), che prevedeva
in modo espresso l’assegnazione dei finanziamenti, oltre che alle
regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano.
Le ricorrenti osservano che il decreto impugnato, nel disciplinare
le modalità e le procedure per la concessione dei mutui, menziona le
regioni, ma non più le province autonome. Il decreto ministeriale
richiama, in premessa, l’art. 4 del decreto legislativo n. 266 del
1992, secondo il quale nelle materie di competenza regionale o
provinciale le amministrazioni statali non possono disporre spese né
concedere, direttamente o indirettamente, finanziamenti o contributi
per attività nell’ambito del territorio regionale o provinciale.
L’esclusione dai finanziamenti, disposta dal decreto ministeriale
impugnato, viene fatta risalire dalle ricorrenti ad una errata
interpretazione di questa disposizione legislativa, che sarebbe stata
letta nel senso di impedire qualsiasi finanziamento, con onere totale
o parziale a carico dello Stato, diretto al territorio delle province
autonome ed incidente nelle materie di competenza provinciale. La
finalità della disposizione sarebbe invece quella di vietare
finanziamenti statali diretti che “saltino” le province e restino
estranei al bilancio di queste.
Le province chiedono quindi che la Corte dichiari che non spetta
allo Stato, e per esso al Ministero del tesoro, escluderle dal
riparto dei finanziamenti previsti dall’art. 20 della legge n. 67 del
1988, con conseguente annullamento del decreto del Ministro del
tesoro 16 luglio 1993.
2. – Nei due giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, che ha concluso per l’inammissibilità o per il rigetto dei
ricorsi.
L’Avvocatura osserva preliminarmente che non viene contestata la
competenza dello Stato all’adozione, con decreto ministeriale, di una
disciplina delle modalità e delle procedure per la concessione dei
mutui. Si ipotizza invece che lo Stato, comprendendo tra i
destinatari dei finanziamenti le regioni e non anche le province
autonome, abbia fatto un esercizio limitato, e perciò illegittimo,
della propria competenza, a seguito di una non corretta
interpretazione dell’art. 4 del decreto legislativo n. 266 del 1992.
Non essendo in contestazione la spettanza del potere di emanare
l’atto impugnato, i ricorsi per conflitto di attribuzione sarebbero
inammissibili.
Nel merito l’Avvocatura osserva che con l’art. 4 del decreto
legislativo n. 266 del 1992, in considerazione ed a garanzia della
più accentuata autonomia delle province autonome, si è voluta
evitare qualsiasi interferenza dello Stato, anche attraverso
interventi finanziari di settore che implicano l’esercizio di
funzioni amministrative statali nelle materie riservate alle province. Nel caso del decreto impugnato si tratta di interventi previsti
da un programma pluriennale statale, selettivo delle richieste
regionali ed affidato ad organismi statali nelle fasi salienti del
procedimento. La relativa disciplina, se potesse trovare applicazione
nelle province di Trento e Bolzano, violerebbe il divieto di
interventi finanziari statali nelle materie riservate all’altrui
competenza.
3. – Con ricorso notificato il 30 novembre 1993 la provincia
autonoma di Trento ha proposto conflitto di attribuzione nei
confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri in relazione al
decreto del Ministro del tesoro emesso, di concerto con il Ministro
della sanità, il 23 settembre 1993, che provvede ad “integrazioni e
modificazioni ai decreti ministeriali 5 dicembre 1991 e 16 luglio
1993 concernenti procedure per la contrazione di mutui e rimborso di
oneri relativi al programma di edilizia sanitaria”.
Il decreto impugnato prevede, tra l’altro, che le disposizioni
introdotte dal decreto ministeriale 5 dicembre 1991 “continuano ad
applicarsi ai mutui di cui all’art. 20 della legge 11 marzo 1988, n.
67, i cui oneri di ammortamento sono a carico dello stato di
previsione del Ministero del tesoro” (art. 1, primo comma); mentre
“le disposizioni recate dal decreto 16 luglio 1993 si applicano
esclusivamente ai mutui di cui all’art. 4, comma 7, della legge 23
dicembre 1992, n. 500, i cui oneri di ammortamento sono a carico
dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della
programmazione economica” (art. 2, primo comma). Inoltre il decreto
ministeriale stabilisce che “le regioni e gli istituti di cui
all’art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1992, n. 412, devono
specificare, nella istanza trasmessa per la preventiva autorizzazione
(…), la legge di riferimento del mutuo ai fini dell’imputazione
dell’onere di ammortamento” (art. 3).
Le province autonome – osserva la ricorrente – sembrerebbero poter
usufruire dei finanziamenti, limitatamente alla quota di mutui con
oneri di ammortamento a carico del Ministero del tesoro, essendo di
nuovo applicabile il decreto ministeriale 5 dicembre 1991, che si
riferisce espressamente alle province stesse. Per questa parte si
dovrebbe ritenere venuta meno la lesione recata all’autonomia
provinciale dal decreto ministeriale 16 luglio 1993 e cessata la
materia del contendere. Restando tuttavia il dubbio che il Ministero
continui a ritenere non più applicabili alle province autonome le
disposizioni dell’art. 20 della legge n. 67 del 1988 e quelle del
decreto ministeriale 5 dicembre 1991 (ipotesi questa avvalorata dalla
circostanza che anche nelle premesse dell’ultimo decreto continua a
menzionarsi l’art. 4 del decreto legislativo n. 266 del 1992), la
ricorrente afferma di avere interesse a chiedere che la Corte precisi
che le province autonome usufruiscono dei mutui con onere di
ammortamento a carico del Ministero del tesoro.
La provincia sostiene inoltre che, per i mutui con oneri di
ammortamento a carico del Ministero del bilancio, il decreto,
confermando l’applicabilità del decreto ministeriale 16 luglio 1993,
ribadisce e rinnova la lesione già recata all’autonomia finanziaria
provinciale dal decreto ministeriale 5 dicembre 1991. Anche il nuovo
provvedimento sarebbe pertanto illegittimo.
Gli oneri di ammortamento della quota di mutui ai quali rimane
applicabile il decreto ministeriale 16 luglio 1993 sono posti a
carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, ai sensi
dell’art. 4, settimo comma, della legge n. 500 del 1992, dal cui
riparto le province autonome di Trento e Bolzano sono state escluse
dall’art. 20, lettera e), del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415.
Ma la provincia di Trento ritiene che, trattandosi dei mutui previsti
dall’art. 20 della legge n. 67 del 1988, la natura del finanziamento
non dovrebbe essere mutata con la imputazione dell’onere al Fondo
sanitario nazionale di conto capitale.
4. – Anche in quest’altro giudizio si è costituito il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, che ha concluso per l’inammissibilità o
comunque per l’infondatezza del ricorso.
Richiamate le difese svolte nel giudizio per conflitto di
attribuzione promosso in relazione al decreto ministeriale 16 luglio
1993, l’Avvocatura osserva che il nuovo decreto è stato adottato per
integrare i precedenti decreti ministeriali, essenzialmente quanto ai
tassi da applicare ai mutui ed alle modalità di imputazione della
spesa per le rate di ammortamento. Si tratterebbe pertanto di
modificazioni che non si riferiscono all’applicazione dell’art. 4 del
decreto legislativo n. 266 del 1992.
5. – In prossimità dell’udienza la provincia autonoma di Bolzano
ha depositato una memoria illustrativa.
Con riferimento alla eccezione di inammissibilità del ricorso
sollevata dall’Avvocatura, la provincia sostiene che la mancata
contestazione della competenza dello Stato a disciplinare
l’erogazione dei mutui non è sufficiente ad escludere che possa
essere utilizzato lo strumento del conflitto di attribuzione. Il
conflitto può essere sollevato non solo per rivendicare la
titolarità di competenze costituzionalmente assegnate, ma anche per
tutelare le proprie attribuzioni che si ritengano menomate o impedite
dall’illegittimo esercizio, da parte di altri soggetti, dei poteri
loro spettanti.
Nel merito la provincia ribadisce che la ratio dell’art. 4, terzo
comma, del decreto legislativo n. 266 del 1992 non è quella di
precludere allo Stato il trasferimento di risorse alle province
autonome, ma quella di preservare l’ambito di autonomia provinciale
da ogni interferenza, vincolando lo Stato ad astenersi da interventi
diretti di spesa nella provincia e dal destinare risorse in favore di
altri soggetti se non della provincia stessa, alla quale spettano le
scelte relative all’impiego ed alla ripartizione delle risorse
all’interno del territorio provinciale.
6. – Anche l’Avvocatura ha depositato, nei tre giudizi, memorie
illustrative, sostenendo che l’ammissibilità dei ricorsi è dubbia:
i ricorsi non contestano, anzi postulano, la competenza statale
all’adozione dei decreti ministeriali, in relazione ai quali i
conflitti sono stati sollevati. Inoltre, sebbene proposti contro i
decreti, svolgono in realtà considerazioni relative all’art. 4 del
decreto legislativo n. 266 del 1992, che non è stato tempestivamente
impugnato.
Nel merito l’Avvocatura, dopo avere contestato l’interpretazione
dell’art. 4 della legge n. 266 del 1992, avanzata dalle province
ricorrenti, ricorda che la Corte ha più volte affermato che la
Costituzione e gli Statuti speciali non definiscono né garantiscono
l’autonomia finanziaria delle regioni e delle province autonome in
termini quantitativi e che la concessione ovvero l’eliminazione o la
riduzione di determinati finanziamenti rivolti a scopi specifici
rientra nella discrezionalità del legislatore statale. Neppure
l’art. 5 della legge n. 386 del 1989 sarebbe idoneo a fungere da
parametro costituzionale tale da garantire una quantità di risorse
finanziarie definite direttamente o attraverso precisi criteri.
conflitto di attribuzione con due distinti ricorsi, denunciando che
la sfera delle competenze loro riservate è stata lesa dal decreto
del Ministro del tesoro emanato, di concerto con il Ministro della
sanità, il 16 luglio 1993, per modificare le procedure, in
precedenza disciplinate dal decreto ministeriale 5 dicembre 1991, per
il finanziamento del programma di edilizia sanitaria previsto
dall’art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria per
il 1988).
Le province ricorrenti ritengono di essere state escluse, con il
decreto ministeriale del quale chiedono l’annullamento, dalla
ripartizione dei fondi destinati a finanziare le operazioni di mutuo,
che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano erano
autorizzate ad effettuare, in base all’art. 20 della legge
finanziaria per il 1988, per la esecuzione di un programma poliennale
di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di
ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico. La mancata
inclusione delle province autonome tra i destinatari delle procedure
di rimborso dei mutui in questione sarebbe stata disposta in
attuazione dell’art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266,
indicato nelle premesse del decreto ministeriale. Ma di questa
disposizione, inserita nel contesto delle norme di attuazione dello
Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di potestà
statale di indirizzo e coordinamento e di rapporto tra atti
legislativi statali e leggi regionali e provinciali, sarebbe stata
fatta una applicazione non corretta. La norma difatti, stabilendo che
le amministrazioni statali non possono disporre spese né concedere
finanziamenti o contributi per attività nell’ambito del territorio
regionale o provinciale, vieterebbe che nelle materie di competenza
della regione o delle province autonome vi siano erogazioni statali
dirette a soggetti che operano in quell’ambito territoriale, ma non
impedirebbe che alle province siano assegnati finanziamenti disposti
da leggi di settore.
L’esclusione dall’accesso ai finanziamenti in questione è
ritenuta dalla provincia di Bolzano lesiva delle proprie attribuzioni
costituzionali in materia di edilizia sovvenzionata, di lavori
pubblici, di assistenza e beneficenza, di sanità ed assistenza
ospedaliera (artt. 8, n. 10, 17 e 25; 9, n. 10; 16 dello Statuto
speciale approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), ed in
contrasto con i principi di autonomia finanziaria regionale (artt. 69
e 79 dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione). La
provincia di Trento ritiene che tale esclusione sia lesiva della
propria autonomia finanziaria, amministrativa e di programmazione.
2. – La sola provincia autonoma di Trento ha proposto, con
separato ricorso, conflitto di attribuzione, per motivi analoghi a
quelli del ricorso precedente, anche in relazione al successivo
decreto del Ministro del tesoro 23 settembre 1993 che, nel
disciplinare le procedure per contrarre mutui ed ottenere il rimborso
di oneri relativi al programma di edilizia sanitaria, ha modificato i
decreti ministeriali 5 dicembre 1991 e 16 luglio 1993. Anche in
questo caso la provincia ricorrente ritiene di essere stata esclusa,
in tutto o anche solo nella parte posta a carico del Fondo sanitario
nazionale, dall’accesso ai finanziamenti previsti dall’art. 20 della
legge n. 67 del 1988, rimanendo menzionato nelle premesse del decreto
ministeriale l’art. 4 del decreto legislativo n. 266 del 1992 e non
essendo state indicate le province autonome come destinatarie dei
contributi.
3. – I tre ricorsi, avendo tutti ad oggetto decreti ministeriali
attuativi della stessa disposizione legislativa, concernente il
finanziamento di un programma di edilizia sanitaria previsto dalla
legge finanziaria per il 1988, sono evidentemente connessi e possono
essere riuniti per essere decisi congiuntamente.
4. – Deve essere esaminata l’eccezione pregiudiziale proposta
dall’Avvocatura dello Stato, che ritiene inammissibili i ricorsi, in
quanto le province autonome non contestano la competenza dello Stato
a disciplinare con decreto ministeriale le modalità e le procedure
per la concessione dei mutui, previsti dall’art. 20 della legge n. 67
del 1988.
L’eccezione è infondata. Secondo il costante orientamento di
questa Corte, il conflitto di attribuzione può essere proposto non
solo per rivendicare la titolarità di attribuzioni
costituzionalmente conferite, ma anche per la difesa di proprie
competenze di natura costituzionale che si suppongono menomate o
impedite in seguito all’esercizio illegittimo di poteri altrui
(sentenze n. 473 del 1992 e n. 204 del 1991).
5. – I due conflitti di attribuzione concernenti il decreto 16
luglio 1993 trovano soluzione esaminando il contenuto della serie dei
provvedimenti adottati in tempi diversi dal Ministro del tesoro per
l’attuazione dell’art. 20 della legge n. 67 del 1988.
Con un primo decreto del 7 dicembre 1988, nel determinare le
modalità e le procedure per la concessione dei mutui previsti per il
finanziamento del programma di interventi nel settore sanitario, sono
state espressamente menzionate accanto alle regioni anche le province
autonome di Trento e Bolzano, quali legittimate a richiedere i
finanziamenti. Analoga previsione era contenuta nel decreto
ministeriale 5 dicembre 1991 che, apportando modifiche di ordine
tecnico al primo decreto attuativo dell’art. 20 della legge n. 67 del
1988, rispondeva all’esigenza di procedere ad una nuova stesura delle
disposizioni relative alle modalità ed alle procedure per la
concessione dei mutui che le regioni e le province autonome di Trento
e Bolzano, espressamente e distintamente indicate nel decreto stesso
(in particolare agli artt. 1 e 5), erano autorizzate a contrarre. Nel
modificare questa disciplina, il decreto ministeriale 16 luglio 1993,
impugnato da entrambe le province autonome, procede “ad una nuova
stesura del decreto ministeriale 5 dicembre 1991”, omettendo di
comprendere, accanto alle regioni, le province autonome. Ma il
successivo decreto ministeriale 23 settembre 1993, “ritenuta la
necessità, per ragioni di carattere ermeneutico, di integrare i
citati decreti 5 dicembre 1991 e 16 luglio 1993”, stabilisce che le
disposizioni del primo di questi due decreti (destinato anche alle
province autonome) “continuano ad applicarsi” ai mutui previsti dalla
legge n. 67 del 1988, i cui oneri di ammortamento sono a carico dello
stato di previsione del Ministero del tesoro (art. 1), mentre le
disposizioni del decreto 16 luglio 1993 (che non indicava tra i
destinatari dei finanziamenti le province autonome) si applicano
(art. 2) ai mutui i cui oneri di ammortamento sono a carico del Fondo
sanitario nazionale di conto capitale (art. 4, settimo comma, della
legge n. 500 del 1992). Dal riparto di questo Fondo le province
ricorrenti erano e rimangono escluse, assieme alle regioni a statuto
speciale, in forza dell’art. 20, lettera e), del decreto-legge 28
dicembre 1989, n. 415, giacché altrimenti si determinerebbe per tali
regioni e province autonome un finanziamento ulteriore ed aggiuntivo,
a danno delle altre regioni alle quali la ripartizione del fondo
stesso è riservata.
Con il decreto ministeriale 23 settembre 1993 risulta dunque
superata la totale esclusione, denunciata dalle province ricorrenti,
dall’accesso ai mutui ed ai finanziamenti previsti dall’art. 20 della
legge n. 67 del 1988. Questa lettura è stata ulteriormente
avvalorata, e trae comunque conferma normativa, dal decreto-legge 2
ottobre 1993, n. 396 (convertito in legge, con modificazioni, con la
legge 4 dicembre 1993, n. 492), che, inserendo il comma 5- bis
all’art. 20 della legge n. 67 del 1988, espressamente e di nuovo
comprende le province autonome, unitamente alle regioni, tra gli enti
che possono presentare istanza per il finanziamento dei progetti
relativi al programma di edilizia sanitaria in questione. Analoga
previsione, in sede di attuazione di questa nuova disposizione, è
contenuta nella circolare del Ministero del bilancio e della
programmazione economica del 10 febbraio 1991.
Risulta quindi riconosciuto e ribadito l’accesso delle province
autonome ai finanziamenti per la realizzazione dei programmi di
edilizia sanitaria previsti dall’art. 20 della legge n. 67 del 1988,
i cui oneri sono a carico dello stato di previsione del Ministero del
tesoro. Sicché, in relazione al decreto ministeriale 16 luglio 1993,
è del tutto cessata la materia del contendere.
6. – Le considerazioni già svolte e la lettura che è stata fatta
del decreto del Ministro del tesoro 23 settembre 1993 fanno ritenere
che il decreto stesso, impugnato dalla sola provincia autonoma di
Trento, richiamando e rinviando espressamente al precedente decreto
ministeriale 5 dicembre 1991, comprenda le province autonome tra le
destinatarie dei finanziamenti previsti dall’art. 20 della legge n.
67 del 1988. Per quanto concerne la possibilità di accedere ai fondi
a carico dello stato di previsione del Ministero del tesoro, cui fa
riferimento l’art. 1 del decreto ministeriale impugnato, il ricorso
muove dunque da una non corretta interpretazione del provvedimento
del quale chiede l’annullamento.
Per quanto attiene ai mutui i cui oneri di ammortamento sono a
carico dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della
programmazione economica (art. 2 del decreto ministeriale 23
settembre 1993), l’esclusione delle province autonome dalla
ripartizione dei relativi finanziamenti dipende non già da una
illegittima limitazione contenuta nel decreto impugnato, ma, per un
verso, dall’art. 4, settimo comma, della legge finanziaria per il
1993 (n. 500 del 1992), che stabilisce che gli oneri derivanti dai
mutui contratti per l’edilizia sanitaria, nei limiti di lire 1.500
miliardi nell’anno 1993, sono a carico del Fondo sanitario nazionale
di conto capitale fino all’importo massimo di lire 290 miliardi a
decorrere dal 1994; per l’altro verso, dalla non partecipazione delle
province autonome al riparto del Fondo sanitario di conto capitale
(art. 20, lettera e), del decreto-legge n. 415 del 1989).
Il ricorso è pertanto infondato.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara cessata la materia del contendere in
ordine ai conflitti di attribuzione proposti dalle province autonome
di Trento e di Bolzano, con i ricorsi in epigrafe, in relazione al
decreto del Ministro del tesoro 16 luglio 1993;
Dichiara che spetta allo Stato, con il decreto del Ministro del
tesoro 23 settembre 1993, ammettere la provincia autonoma di Trento
al finanziamento del programma di edilizia sanitaria i cui oneri di
ammortamento sono a carico dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, ed escluderla dalle procedure relative ai mutui i cui
oneri, a carico dello stato di previsione del Ministero del bilancio
e della programmazione economica, sono imputati al Fondo sanitario
nazionale di conto capitale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 24 marzo 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 7 aprile 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA