Ordinanza N. 98 del 1964
Corte Costituzionale
Data generale
26/11/1964
Data deposito/pubblicazione
26/11/1964
Data dell'udienza in cui è stato assunto
19/11/1964
ANTONINO PAPALDO – Prof. NICOLA JAEGER – Prof. GIOVANNI CASSANDRO –
Prof. BIAGIO PETROCELLI – Dott. ANTONIO MANCA – Prof. ALDO SANDULLI –
Prof. GIUSEPPE BRANCA – Prof. MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO
MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott.
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,
della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (Abolizione della prostituzione e
lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui), promosso con
ordinanza emessa l’8 aprile 1964 dal Tribunale di Lanciano nel
procedimento penale a carico di Taraborrelli Giovina ed altri, iscritta
al n. 89 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, n. 157 del 27 giugno 1964.
Udita nella camera di consiglio del 6 novembre 1964 la relazione
del Giudice Giuseppe Verzì;
Ritenuto che nessuna delle parti si è costituita in giudizio;
che secondo il Tribunale di Lanciano, la norma contenuta nell’art.
3, n. 8, della legge 20 febbraio 1958, n. 75, “chiunque in qualsiasi
modo favorisca o sfrutti la prostituzione altrui” non determina con
sufficiente precisione il fatto punibile, mentre la specificazione di
questo è garanzia inderogabile e fondamentale del cittadino in virtù
degli artt. 13 e 27 della Costituzione;
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 44 del 16 giugno
1964, ha già dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell’anzidetta norma in riferimento agli artt. 13 e 27
della Costituzione;
che con l’ordinanza sopracitata – regolarmente comunicata e
notificata – la questione è prospettata sotto il medesimo profilo e
non viene addotto alcun nuovo motivo che induca a modificare la
precedente decisione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l’art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 3, n. 8, della legge 20 febbraio 1958, n. 75
(Abolizione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della
prostituzione altrui), in riferimento agli artt. 13 e 27 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 1964.
GASPARE AMBROSINI – ANTONINO PAPALDO
– NICOLA JAEGER – GIOVANNI CASSANDRO
– BIAGIO PETROCELLI – ANTONIO MANCA –
ALDO SANDULLI – GIUSEPPE BRANCA –
MICHELE FRAGALI – COSTANTINO MORTATI
– GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE
VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.