Sentenza N. 616 del 1987
Corte Costituzionale
Data generale
30/12/1987
Data deposito/pubblicazione
30/12/1987
Data dell'udienza in cui è stato assunto
16/12/1987
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo
CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
Renato DELL’ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 6 aprile 1984 dalla Corte di cassazione
sul ricorso proposto da S.p.A. Industrie Zanussi contro Fantini Ezio
iscritta al n.1149 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n 47 bis dell’anno 1985;
2) ordinanza emessa il 18 dicembre 1984 dal Tribunale di Aosta
nel procedimento civile vertente tra S.p.A. Nuova S.I.A.S. e Spinella
Lorenzo iscritta al n. 66 del registro ordinanze 1985 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 149 bis dell’anno 1985;
3) ordinanza emessa il 10 febbraio 1986 dal Pretore di Milano
nel procedimento civile vertente tra Zocca Giuseppe e S.p.A. Alfa
Romeo ed altro iscritta al n. 535 del registro ordinanze 1986 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, 1ª serie
speciale, dell’anno 1986;
Udito nella camera di consiglio dell’11 novembre 1987 il giudice
relatore Francesco Greco.
taluni lavoratori subordinati privati alla sospensione delle ferie
per il periodo corrispondente alla durata della malattia sopravvenuta
in pendenza del godimento di tale periodo di riposo, la Corte di
cassazione (r.o. n. 1149/84), il Tribunale di Aosta (r.o. n. 66/85)
ed il Pretore di Milano (r.o. n. 535/86) hanno sollevato la questione
di legittimità costituzionale dell’art. 2109 cod. civ. nella parte
in cui non consente siffatta sospensione.
La Corte di cassazione, ribadita la propria costante
giurisprudenza, secondo la quale il diritto del lavoratore ad un
periodo di ferie retribuite non è influenzato dalla malattia
sopravvenuta durante il congedo, neanche in base al disposto
dell’art. 2 n. 3 della Convenzione O.I.L. n. 52 del 1936, resa
esecutiva in Italia con legge 2 agosto 1952, n. 1305, e dell’art. 6
n. 2 della Convenzione della stessa Organizzazione n. 132 del 1970,
resa esecutiva con legge 10 aprile 1981, n. 157, ha ritenuto, per
tale ragione, rilevante la questione, in considerazione del sopra
descritto oggetto della domanda.
Nel merito, ha osservato che il dubbio di illegittimità
costituzionale dell’art. 2109 cod. civ., interpretato in senso
preclusivo di detta sospensione, si pone in riferimento agli artt. 3
e 36 Cost.. L’art. 36 Cost., invero, impone che al lavoratore venga
concesso un congruo periodo di riposo, al fine (sottolineato anche
dalla giurisprudenza di questa Corte: sentt. n. 66/63 e n. 189/80) di
proteggerne le energie psicofisiche. Tale è certamente anche la
ratio dell’art. 2109 cod. civ. la quale, tuttavia, nel suo concreto
atteggiarsi in disposizioni positive da questa norma dettate, non si
è tradotta anche in una disciplina idonea ad attribuire all’evento
morboso rilievo sospensivo del congedo. L’identica ratio del
sovraordinato precetto costituzionale sembra, tuttavia, incompatibile
con siffatta esclusione potendosi fondatamente osservare che la
malattia impedisce la funzione tipica del riposo, quanto al ristoro
delle energie psicofisiche del lavoratore. Del resto – e di qui la
ritenuta violazione anche del principio di uguaglianza – in taluni
settori produttivi i contratti collettivi hanno disciplinato la
materia applicando il principio che la malattia insorta durante il
godimento delle ferie ne sospende il decorso, non diversamente da
quanto previsto, per il settore dell’impiego pubblico (d.P.R. n.
501/79 e n. 810/80) con riferimento a casi di insorgenza di “gravi
malattie” o di “ricoveri ospedalieri”: tale disparità non sembra
ragionevole neanche con riferimento alla disciplina dell’impiego
pubblico perché, pur nel permanere di rilevanti differenze fra
questo e l’impiego privato, deve prendersi atto che, nell’uno come
nell’altro, l’istituto delle ferie risponde al comune scopo sopra
descritto, cui è stato conferito uguale rilievo costituzionale.
Considerazioni non dissimili svolgono a sostegno delle proprie
censure anche il Tribunale di Aosta ed il Pretore di Milano, il quale
ultimo, però, ha limitato i profili di illegittimità dell’art. 2109
cod. civ. al solo possibile contrasto della norma con l’art. 36
Cost..
Nessuno si è costituito o è intervenuto.
sentenza in quanto prospettano la stessa questione.
2. – I giudici rimettenti dubitano della legittimità
costituzionale dell’art. 2109 cod. civ. nella parte in cui non
prevede la sospensione del periodo feriale per la insorgenza di una
malattia nel corso dello stesso o, quanto meno, non prevede il
diritto del lavoratore ad un ulteriore periodo di ferie retribuito.
A loro parere risulterebbero violati:
a) l’art. 36, terzo comma Cost., perché, per effetto della
malattia insorta durante le ferie, al lavoratore non risulterebbe
assicurato un periodo di riposo per ritemprare le energie
psico-fisiche consumate durante il periodo lavorativo;
b) l’art. 3 Cost., per la disparità di trattamento che si
verifica tra i lavoratori privati che non godono della sospensione
del periodo feriale e i lavoratori pubblici che ne usufruiscono in
base al secondo comma dell’art. 16, d.P.R. 16 ottobre 1979, n. 501 ed
all’art. 6, d.P.R. 7 novembre 1980, n. 810.
Le censure sono fondate.
L’art. 36, terzo comma, Cost. pone il principio della
irrinunciabilità delle ferie che si traduce in quello della
effettiva fruizione delle stesse.
Lo stesso diritto è consacrato nell’art. 2109 cod. civ. che,
correlato all’art. 36 Cost., deve avere un contenuto reale ed
effettuale.
Le suddette norme sanciscono, quindi, il diritto del lavoratore a
fruire di congruo periodo di riposo con conseguente sottrazione al
lavoro sicché egli possa ritemprare le energie psico-fisiche usurate
dal lavoro e possa altresì soddisfare le sue esigenze
ricreativo-culturali e più incisivamente partecipare alla vita
familiare e sociale.
Lo stesso datore di lavoro è interessato a che effettivamente
avvenga la ripresa ed il rafforzamento delle energie del lavoratore
affinché il suo successivo apporto all’impresa sia più proficuo di
risultati.
Le finalità che si intendono raggiungere sono certamente
frustrate dall’insorgere della malattia durante il periodo feriale.
Del resto la Convenzione O.I.L. n. 132 del 1970 entrata in vigore
a seguito di ratifica per il nostro Paese del 29 luglio 1982 ha posto
il principio secondo cui i periodi di incapacità al lavoro dovuti a
malattia o ad infortunio non possono essere contegggiati nel congedo
annuale retribuito.
Le legislazioni di quasi tutti i paesi, specie di quelli europei e
di quelli che hanno ratificato la detta convenzione, hanno dato
attuazione al principio; sia pure con varie modalità hanno previsto
la sospensione del periodo feriale per effetto della malattia insorta
durante lo stesso.
Molti contratti collettivi già la prevedono, come le stesse norme
disciplinatrici del rapporto di impiego pubblico, indicate dai
remittenti a parametro (art. 16, secondo comma, d.P.R. 16 ottobre
1979, n. 501 e art. 6 d.P.R. 7 novembre 1980, n. 810).
Lo stesso legislatore ha già escluso dal periodo feriale alcuni
eventi (per es. il preavviso); ha previsto la interruzione delle
ferie per richiamo alle armi, per il servizio di leva, per gravidanza
ecc.
Non valgono in senso contrario la sottrazione al controllo del
datore di lavoro delle modalità di fruizione delle ferie e della sua
effettività; la eventuale sovrapposizione di due cause di
sospensione dell’attività di lavoro (ferie e malattia) e la
diversità degli effetti sulla retribuzione; la necessità di
considerare l’entità della malattia e di effettuare i relativi
controlli; le eventuali necessità del datore di lavoro alla ripresa
del lavoro dopo il periodo feriale, tenuto conto, peraltro, del fatto
che già attualmente si tende a scaglionare le ferie nel corso
dell’intero anno.
Certamente l’attuazione del principio che si va affermando, della
sospensione del periodo feriale per malattia insorta durante lo
stesso, ha bisogno in concreto di una disciplina di dettaglio.
Vi potrà essere un intervento specifico del legislatore o potrà
sopperire il rinvio alla contrattazione collettiva. Sarà una scelta
che il legislatore dovrà compiere.
Comunque va affermato il principio che ha il suo fondamento in un
precetto della Costituzione che va attuato. E, pertanto, la norma
censurata (art. 2109 cod. civ.) va dichiarata costituzionalmente
illegittima nella parte in cui non prevede la sospensione del periodo
feriale per la malattia insorta durante lo stesso.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la illegittimità costituzionale dell’art. 2109 cod. civ.
nella parte in cui non prevede che la malattia insorta durante il
periodo feriale ne sospenda il decorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI