Ordinanza N. 446 del 1993
Corte Costituzionale
Data generale
16/12/1993
Data deposito/pubblicazione
16/12/1993
Data dell'udienza in cui è stato assunto
02/12/1993
Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo
CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof.
Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando
SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI;
regionale della Lombardia 8 luglio 1989, n. 27, che modifica l’art.
16, terzo comma, ultima parte, della legge regionale della Lombardia
15 gennaio 1975, n. 5 (“Disciplina dell’assistenza ospedaliera”),
promosso con l’ordinanza emessa il 6 aprile 1993 dal Pretore di Monza
nel procedimento civile vertente tra Silvia Pellizzer e l’Ospedale S.
Gerardo di Monza – Presidio multizonale della U.S.L. n. 64, iscritta
al n. 375 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell’anno
1993;
Udito nella camera di consiglio del 17 novembre 1993 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre;
Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione promosso da
Silvia Pellizzer, ai sensi dell’art. 3 del Regio Decreto 14 aprile
1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di
legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello
Stato), avverso una ingiunzione di pagamento per il recupero di spese
di spedalità, emessa dal responsabile del presidio multizonale
“Ospedale San Gerardo dei Tintori” nei confronti della medesima
opponente, in quanto ritenuta civilmente responsabile dei danni
subiti da Pietro Mainone in un sinistro stradale, il Pretore di Monza
ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1
della legge regionale della Lombardia 8 luglio 1989, n. 27 (Modifiche
ed integrazioni agli artt. 16 e 25 della legge regionale 15 gennaio
1975, n. 5 “Disciplina dell’assistenza ospedaliera”), nella parte in
cui sostituisce l’art. 16, terzo comma, ultima parte, della legge
regionale 15 gennaio 1975, n. 5;
che, ad avviso del pretore rimettente, la norma regionale
impugnata, nella parte in cui consente di “darsi corso alle procedure
previste dal T.U. 14 aprile 1910, n. 639 e successive modificazioni”
per il recupero delle spese di ricovero nei confronti di terzi
civilmente responsabili, sarebbe lesiva dei principi costituzionali
espressi dall’art. 3 (disparità di trattamento nei confronti dei
terzi soggetti all’ingiunzione, rispetto ai quali verrebbero sospese
le ordinarie garanzie processuali), dall’art. 24 (lesione del diritto
di difesa, in quanto l’ingiunzione è emessa, in violazione del
principio del contraddittorio, senza che il terzo ritenuto
responsabile possa far valere le ragioni che escludono la sua
responsabilità civile); dall’art. 108 (violazione della riserva di
legge statale in ordine alla disciplina dei rimedi giurisdizionali);
dall’art. 117 (violazione del limite delle materie attribuite alla
competenza legislativa regionale, dalle quali esula la disciplina
della funzione giurisdizionale);
che nessuna parte si è costituita nel presente giudizio di
costituzionalità;
Considerato che identica questione, sollevata dal medesimo pretore
di Monza, in riferimento alle medesime disposizioni della legge
regionale della Lombardia 8 luglio 1989, n. 27 per violazione degli
artt. 3, 24, 108 e 117 della Costituzione è stata dichiarata
manifestamente inammissibile da questa Corte, con ordinanza n. 320
del 1993, per le ragioni precedentemente esposte da questa Corte
nella sentenza n. 304 del 1986, che portano a ritenere che le norme
regionali impugnate non trovino applicazione nel giudizio a quo, per
essere direttamente applicabili le richiamate norme statali del Regio
Decreto n. 639 del 1910;
che con la presente ordinanza di rimessione non vengono offerti al
giudizio di questa Corte nuovi ed ulteriori profili rispetto a quelli
già esaminati;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge regionale della
Lombardia 8 luglio 1989, n. 27 (Modifiche ed integrazioni agli artt.
16 e 25 della legge regionale 15 gennaio 1975, n. 5 “Disciplina
dell’assistenza ospedaliera”), nella parte in cui modifica l’art. 16,
terzo comma, ultima parte, della legge regionale 15 gennaio 1975, n.
5, sollevata dal Pretore di Monza, con l’ordinanza riportata in
epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 24, 108 e 117 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 16 dicembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA