Ordinanza N. 293 del 1985
Corte Costituzionale
Data generale
13/11/1985
Data deposito/pubblicazione
13/11/1985
Data dell'udienza in cui è stato assunto
12/11/1985
REALE – Avv. ALBERTO MALAGUGINI – Prof. ANTONIO LA PERGOLA – Prof.
VIRGILIO ANDRIOLI – Prof. GIUSEPPE FERRARI – Dott. FRANCESCO SAJA –
Prof. GIOVANNI CONSO – Prof. ETTORE GALLO – Dott. ALDO CORASANITI –
Prof. GIUSEPPE BORZELLINO – Prof. RENATO DELL’ANDRO, Giudici,
26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso
tributario) promossi con ordinanze emesse dalla Commissione tributaria
di secondo grado di Bologna il 19 aprile 1980 (n. 12 ordinanze) e il 17
maggio 1970 (n. 7 ordinanze), iscritte ai nn. da 1350 a 1368 del
registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 62 bis del 1985.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice
relatore Oronzo Reale.
Considerato che con diciannove ordinanze, recanti i nn. da 1350 e
1368 del reg. ord. 1984, emesse in data 19 aprile e 17 maggio 1980, la
Commissione tributaria di secondo grado di Bologna ha sollevato
questione incidentale di legittimità costituzionale dell’art. 44 del
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, per preteso contrasto con gli artt. 3 e
24 della Costituzione;
che il collegio rimettente ipotizza nella norma de qua, che prevede
l’onere del contribuente di presentare istanza per la trattazione dei
ricorsi pendenti sotto comminatoria di estinzione del procedimento, una
violazione del principio di ragionevolezza, ravvisata nel fatto che
nella legge processuale amministrativa, all’atto della istituzione dei
TAR, si sarebbe seguito un criterio più cautelativo nei confronti dei
ricorrenti, mentre altrettanto non è stato fatto in occasione della
riforma del contenzioso tributario, nonché una violazione del diritto
di difesa, consistita nel fatto che la complessità della disciplina
renderebbe difficile la conoscibilità del detto onere da parte dei
ricorrenti.
Ritenuto che i giudizi sono motivati in modo identico ed attengono
alla medesima norma, sicché possono essere decisi con unica ordinanza;
che le censure riferentisi alla pretesa violazione dell’art. 24
della Costituzione sono state più volte esaminate dalla Corte e
dichiarate infondate o manifestamente infondate (sentenze nn. 63 del
1977, 243 del 1982, 210 del 1983, ordinanze nn. 144 del 1977 e 32 del
1984);
che la pretesa violazione dell’art. 3 della Costituzione appare
manifestamente infondata in quanto la ipotizzata irragionevolezza è
basata su termini di raffronto assolutamente privi di omogeneità, non
essendo possibile una equiparazione tra il contenzioso amministrativo e
quello tributario, regolati da discipline diverse e non riconducibili a
principi comuni.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla
Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636,
sollevata, con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con le
diciannove ordinanze della Commissione tributaria di secondo grado di
Bologna di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN – ORONZO REALE –
ALBERTO MALAGUGINI – ANTONIO LA
PERGOLA – VIRGILIO ANDRIOLI –
GIUSEPPE FERRARI – FRANCESCO SAJA –
GIOVANNI CONSO – ETTORE GALLO – ALDO
CORASANITI – GIUSEPPE BORZELLINO –
RENATO DELL’ANDRO.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere