Sentenza N. 30 del 1967
Corte Costituzionale
Data generale
22/03/1967
Data deposito/pubblicazione
22/03/1967
Data dell'udienza in cui è stato assunto
16/03/1967
ANTONINO PAPALDO – Prof. NICOLA JAEGER – Prof. GIOVANNI CASSANDRO –
Prof. BIAGIO PETROCELLI – Dott. ANTONIO MANCA – Prof. ALDO SANDULLI –
Prof. GIUSEPPE BRANCA – Prof. MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO
MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI OGGIONI, Giudici,
legislativo 12 aprile 1945, n. 203, contenente norme sulla composizione
della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, e
dell’art. 83, terzo comma, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, delle
leggi sulle elezioni comunali, promosso con ordinanza emessa l’8 luglio
1966 dal Consiglio di Stato in s.g. Sezione V – sul ricorso di Dantonia
Rocco contro Tresso Alberto, iscritta al n. 186 del Registro ordinanze
1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 271 del
29 ottobre 1966.
Udita nella camera di consiglio del 19 gennaio 1967 la relazione
del Giudice Aldo Sandulli.
Con ordinanza 8 luglio-27 agosto 1966 intervenuta in un giudizio
vertente tra Dantonia Rocco e Tresso Alberto, e riguardante le
operazioni relative alle elezioni comunali del Comune di Front Canavese
svoltesi nel novembre 1964, il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione V) ha rimesso a questa Corte la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 83, terzo comma, del T.U. 16
maggio 1960, n. 570, che prevede la competenza della Giunta provinciale
amministrativa a conoscere dei ricorsi contro le decisioni dei Consigli
comunali in materia di contenzioso sulle operazioni elettorali, e
dell’art. 1 del decreto legislativo 12 aprile 1945, n. 203, che regola
la composizione della Giunta provinciale amministrativa in sede
giurisdizionale, per contrasto con gli artt. 101, secondo comma, e 108,
secondo comma, della Costituzione. Ciò in quanto, dei cinque membri
che compongono la Giunta in sede giurisdizionale, tre sono funzionari
statali e non si trovano in condizione di indipendenza dal Governo,
mentre gli altri due sono emanazione dei Consigli provinciali e non si
trovano in condizione di indipendenza dai Consigli stessi e dai partiti
politici cui appartengono; e in quanto sia i primi che i secondi non
offrono sufficienti garanzie di imparzialità nei giudizi.
L’ordinanza è stata notificata alle parti in causa il 14 settembre
1966 e al Presidente del Consiglio dei Ministri il giorno successivo.
Essa è stata comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento il
20 settembre 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 29
ottobre 1966.
Nessuno si è costituito nel giudizio davanti a questa Corte.
Pertanto la causa è stata trattata in camera di consiglio ai sensi
dell’art. 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.
1. – Nelle more del presente giudizio di legittimità
costituzionale è entrata in vigore la legge 23 dicembre 1966, n. 1147,
contenente modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale
amministrativo, la quale ha fatto venir meno la competenza delle Giunte
provinciali amministrative preesistente nella materia di tale
contenzioso. Ma in base all’art. 8 di tale legge questa non ha
applicazione per i giudizi che – come quello nel quale è stata
proposta la presente questione di legittimità costituzionale – abbiano
già superato, al momento della entrata in vigore della legge, la fase
di competenza della Giunta. Pertanto il sopravvenire della nuova legge
non determina la necessità di rinviare gli atti al Consiglio di Stato
per un riesame della rilevanza della questione alla luce della legge
sopravvenuta.
2. – Per quanto proposta in un giudizio in materia elettorale, e
con riferimento alla competenza della Giunta provinciale amministrativa
in tale materia, la questione rimessa a questa Corte riguarda la
composizione della Giunta provinciale amministrativa in sede
giurisdizionale, regolata dall’art. 1 del decreto legislativo 12 aprile
1945, n. 203, e comune a tutte le competenze giurisdizionali spettanti
a tale organo nell’anzidetta composizione.
3. – Il primo profilo sotto il quale la questione viene proposta è
quello della mancanza di indipendenza e di imparzialità del giudice –
quindi del contrasto con gli artt. 101, comma secondo, e 108, comma
secondo, della Costituzione – pel fatto che tre dei cinque componenti
della Giunta sono funzionari statali e non si trovano in condizioni di
indipendenza dal Governo.
Tali componenti sono, in base all’impugnato art. 1, il prefetto (o
chi ne fa le veci), che presiede la Giunta, e due consiglieri di
prefettura (ora, in base alle innovazioni introdotte dal T.U. sullo
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10
gennaio 1957, n. 3, due funzionari della carriera prefettizia – e cioè
appartenenti alla carriera direttiva dell’Amministrazione dell’interno
– aventi, di norma, la qualifica di direttori di sezione). Questi
ultimi vengono designati al principio di ogni anno dal prefetto e
vengono sostituiti, in caso di assenza o di impedimento, da un
supplente designato tra gli stessi funzionari e allo stesso modo (art.
1 cit., comma secondo, e art. 9, comma secondo, decreto legislativo 4
aprile 1944, n. 111).
Con la sentenza n. 55 del 1966 questa Corte ebbe già a constatare
che, in base alla legislazione vigente, tanto il prefetto (o il suo
vicario), quando gli anzidetti funzionari di prefettura si trovano in
posizione di dipendenza gerarchica dal potere esecutivo, il quale è
anche competente ad adottare nei loro confronti i provvedimenti
relativi alla carriera, allo stato giuridico, ai trasferimenti; che i
prefetti sono i principali strumenti operativi del Governo in sede
locale e che il Governo dispone della possibilità di collocarli a
disposizione e a riposo con provvedimento pienamente discrezionale; che
gli altri due funzionari di prefettura sono a loro volta dipendenti
diretti del prefetto, il quale è altresì competente a redigerne i
rapporti informativi. Tali constatazioni la Corte ebbe ad effettuare in
una controversia nella quale si discuteva della legittimità
costituzionale delle disposizioni relative alla composizione dei
Consigli di prefettura in sede giurisdizionale, dei quali egualmente
facevano parte il prefetto (o il suo vicario) e due funzionari di
prefettura dello stesso rango di quelli che entrano a far parte delle
Giunte provinciali amministrative. Dalla riferita constatazione,
riguardante la posizione dei tre funzionari in questione, e dalle
modalità, assolutamente discrezionali, della destinazione di essi al
consesso giurisdizionale e della loro sostituzione – affatto analoghe a
quelle relative ai Consigli di prefettura e considerate nella ricordata
sentenza – , risulta chiaramente che i funzionari stessi – i quali
costituiscono la maggioranza dei componenti della Giunta – non si
trovano in posizione di indipendenza rispetto al Governo, e che, per di
più, due di essi si trovano in posizione di stretta subordinazione
rispetto al presidente del consesso.
Ciò è sufficiente a far escludere che le Giunte provinciali
amministrative (non diversamente da quanto la Corte ebbe ad affermare
per i Consigli di prefettura) possano esser considerate organi
giurisdizionali indipendenti.
Il pericolo poi che la mancanza di indipendenza possa degenerare in
mancanza di imparzialità non è difficile a intuire, quando si
considerino le materie spettanti alla giurisdizione di quest’organo,
tra le quali rientrano le controversie sulle elezioni amministrative, i
provvedimenti delle amministrazioni locali autonome, e persino
provvedimenti dell’autorità governativa locale.
4. – Siccome le affermazioni che precedono sono sufficienti a far
dichiarare l’illegittimità della attuale composizione della Giunta
provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, quale risulta
regolata dall’art. 1 del decreto legislativo 12 aprile 1945, n. 203,
può considerarsi assorbita ogni altra questione riguardante la
composizione stessa.
5. – Poiché le disposizioni riguardanti la competenza delle Giunte
provinciali amministrative in sede giurisdizionale e quelle riguardanti
la procedura davanti ad esse trovano applicazione anche per altre
giurisdizioni – le prime per la Giunta giurisdizionale amministrativa
per la Valle d’Aosta (art. 2 decreto legislativo 15 novembre 1946, n.
367), le altre per quest’ultima e per i tribunali regionali
amministrativi di recente istituzione (rispettivamente, art. 5 del
decreto legislativo citato e art. 83/11 del T.U. 16 maggio 1960, n.
570, introdotto con l’art. 2 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147) – ,
la Corte ritiene di non dovere estendere anche ad esse la presente
dichiarazione di illegittimità costituzionale.
Ciò vale per lo stesso terzo comma dell’art. 83 del T.U. n. 570
del 1960 impugnato in questa sede.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 del decreto
legislativo 12 aprile 1945, n. 203, contenente norme integrative del
decreto legislativo 4 aprile 1944, n. 111, per quanto riguarda la
composizione della Giunta provinciale amministrativa in sede
giurisdizionale e per la risoluzione dei ricorsi in materia di tributi
locali.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 marzo 1967.
GASPARE AMBROSINI – ANTONINO PAPALDO
– NICOLA JAEGER – GIOVANNI CASSANDRO
– BIAGIO PETROCELLI – ANTONIO MANCA –
ALDO SANDULLI – GIUSEPPE BRANCA –
MICHELE FRAGALI – COSTANTINO MORTATI
– GIUSEPPE CHIARELLI – GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI – FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO – LUIGI OGGIONI.