Ordinanza N. 76 del 1986
Corte Costituzionale
Data generale
02/04/1986
Data deposito/pubblicazione
02/04/1986
Data dell'udienza in cui è stato assunto
20/03/1986
VIRGILIO ANDRIOLI – Prof. GIUSEPPE FERRARI – Dott. FRANCESCO SAJA –
Prof. GIOVANNI CONSO – Prof. ETTORE GALLO – Dott. ALDO CORASANITI –
Prof. GIUSEPPE BORZELLINO – Dott. FRANCESCO GRECO – Prof. RENATO
DELL’ANDRO – Prof. GABRIELE PESCATORE – Avv. UGO SPAGNOLI – Prof.
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA, Giudici,
comma e 48 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (istituzione e disciplina
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche) e art. 42 del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 601 (disciplina delle agevolazioni tributarie)
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 6 giugno 1984 dalla Commissione tributaria
di primo grado di Termini Imerese sul ricorso proposto da Fiorani
Livio, iscritta al n. 212 del registro ordinanze 1985 e pubblicata
nelle Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 173 bis dell’anno 1985;
2) tre ordinanze emesse il 9 febbraio 1984 dalla Commissione
tributaria di primo grado di Lamezia Terme sui ricorsi proposti da
Olivieri Aldo, Nicotera Giovanni e Bova Francesca contro l’Ufficio
II.DD. di Lamezia Terme, iscritte ai nn. 307, 308 e 309 del registro
ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 232 bis e 244 bis dell’anno 1985.
Udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli.
Ritenuto che I) con tre ordinanze emesse sotto la data del 9
febbraio 1984 (pervenuta la prima alla Corte il 3 maggio 1985;
comunicata il 2 maggio e notificata il 23 giugno: pubblicata nella G.
U. n. 232 bis del 2 ottobre 1985 e iscritta al n. 307 R.O. 1985) sul
ricorso proposto da Olivieri Aldo contro l’Ufficio II.DD. di Lamezia
Terme (pervenuta la seconda alla Corte il 3 maggio 1985; comunicata il
2 maggio e notificata il 23 giugno; pubblicata nella G. U. n. 244 bis
del 16 ottobre 1985 e iscritta al n. 308 R.O. 1985) sul ricorso
proposto da Nicotera Giovanni contro l’Ufficio II.DD. di Lamezia Terme
(pervenuta la terza alla Corte il 3 maggio 1985; comunicata il 2 maggio
e notificata il 23 giugno; pubblicata nella G. U. n. 232 bis del 2
ottobre 1985 e iscritta al n. 309 R.O. 1985) sul ricorso proposto da
Bova Francesca contro l’Ufficio II.DD. di Lamezia Terme, la Commissione
tributaria di primo grado di Lamezia Terme ha dichiarato non
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 48 (determinazione del reddito di lavoro dipendente) d.P.R.
29 settembre 1973, n. 597 (istituzione e disciplina dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche) nella parte in cui non esclude
l’indennità integrativa speciale dal reddito imponibile da lavoro
dipendente per contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost., II) con ordinanza
emessa il 6 giugno 1984 (pervenuta alla Corte il 20 marzo 1985;
comunicata il 6 e notificata il 26 del successivo novembre; pubblicata
nella G. U. n. 173 bis del 24 luglio 1985 e iscritta al n. 212 R.O.
1985) sul ricorso proposto da Fiorani Livio contro l’Ufficio II.DD. di
Termini Imerese la Commissione tributaria di primo grado di Termini
Imerese ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale degli artt. 46 (reddito di
lavoro imponibile) primo comma, 48 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 e
42 (abrogazione) d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (disciplina delle
agevolazioni tributarie) in relazione all’art. 36 Cost. nella parte in
cui consentono che la indennità integrativa speciale istituita dalla
legge 27 maggio 1959, n. 324 concorra a formare il reddito complessivo
al fine dell’applicazione delle aliquote progressive, III) che in
nessuno dei quattro incidenti, di cui va disposta la riunione per
identità e, comunque, per continenza dell’oggetto controverso, si sono
costituiti i contribuenti e gli Uffici II.DD., mentre ha spiegato
intervento per il Presidente del Consiglio dei ministri con atto
depositato l’8 agosto 1985 nell’incidente n. 232 R.O. 1985, con due
atti depositati il 22 ottobre 1985 negli incidenti nn. 307 e 309 R.O.
1985 e con atto depositato il 29 ottobre 1985 nell’incidente n. 308
R.O. 1985 l’Avvocatura generale dello Stato argomentando e concludendo
per l’infondatezza della proposta questione.
Considerato che questa Corte, con sent. 6 dicembre 1984, n. 277,
ha dichiarato non fondata, in riferimento agli artt. 53 e 36, la
questione di legittimità costituzionale degli artt. 46 e 48 d.P.R.
597/1973 e 42 d.P.R. 601/1973 nella parte in cui consentono che
l’indennità integrativa speciale istituita con l. 324/1959 concorra a
formare il reddito complessivo netto al fine dell’applicazione delle
aliquote complessive, né i giudici a quibus hanno addotto argomenti
che inducano la Corte a deflettere dal giudizio confermato, in
riferimento all’art. 36 Cost., con ord. 6 dicembre 1985, n. 331.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 46 primo comma, 48 d.P.R. 29 settembre 1973,
n. 597 (istituzione e disciplina dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche) e 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (disciplina delle
agevolazioni tributarie) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e
53 Cost., con le ordinanze iscritte ai nn. 212 e 307 a 309 R.O. 1985.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1986.
F.to: LIVIO PALADIN – VIRGILIO
ANDRIOLI – GIUSEPPE FERRARI –
FRANCESCO SAJA – GIOVANNI CONSO –
ETTORE GALLO – ALDO CORASANITI –
GIUSEPPE BORZELLINO – FRANCESCO GRECO
– RENATO DELL’ANDRO – GABRIELE
PESCATORE – UGO SPAGNOLI – FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere