Ordinanza N. 66 del 1989
Corte Costituzionale
Data generale
23/02/1989
Data deposito/pubblicazione
23/02/1989
Data dell'udienza in cui è stato assunto
09/02/1989
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL’ANDRO, prof.
Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo
CASAVOLA, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI;
29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle
imposte sul reddito), promosso con ordinanza emessa il 21 gennaio
1988 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra la
S.p.a. Edilmida in liquidazione e l’Intendenza di Finanza di Roma,
iscritta al n. 279 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale,
dell’anno 1988;
Visti gli atti di costituzione della Società Edilmida e del Monte
dei Paschi di Siena – esattore del Comune di Roma – nonché l’atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa il 21
gennaio 1988 (R.O. n. 279/1988) in causa tra la S.p.a. Edilmida in
liquidazione, l’Intendenza di Finanza di Roma e l’Esattoria del
Comune di Roma gestita dal Monte dei Paschi di Siena, avente ad
oggetto opposizione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento
del 9 ottobre 1984 per debito di imposta che, invece, la Commissione
tributaria di primo grado aveva dichiarato insussistente, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 97
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui prevede
l’automatica dichiarazione di fallimento anche per il caso di mancato
pagamento di tributi iscritti a ruolo in via provvisoria per la
pendenza di ricorsi alle Commisioni tributarie;
che sarebbero violati:
a) l’art. 3 della Costituzione in quanto sarebbero
irrazionalmente sottoposte a fallimento fiscale situazioni
diversificate quali quelle inerenti rispettivamente a crediti
tributari definitivi e crediti tributari provvisori ed incerti;
b) l’art. 24 della Costituzione in quanto all’imprenditore
moroso sarebbe impedito di dimostrare, nel procedimento per la
dichiarazione di fallimento, l’insussistenza del credito tributario
accertato;
che nel giudizio si sono costituite la Società Edilmida a r.l.
la quale ha concluso per la declaratoria di incostituzionalità della
norma denunciata e l’ Esattoria comunale di Roma la quale, invece, ha
concluso per la infondatezza della questione;
che l’Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso
per l’inammissibilità o, quanto meno, per la manifesta
infondandatezza della questione;
Considerato che gli accertamenti sui tributi addebitati al
ricorrente sono stati annullati dalla Commissione Tributaria di primo
grado anteriormente (5 ottobre 1983) alla dichiarazione di fallimento
c.d. fiscale (10 maggio 1984) e la decisione è stata, poi,
confermata dalla Commissione di secondo grado;
che, pertanto, al momento della dichiarazione di fallimento,
così come al momento della proposizione dell’incidente di
costituzionalità, non sussisteva la morosità del contribuente che
è il presupposto della dichiarazione del fallimento fiscale, ma era
addirittura in corso lo sgravio delle frazioni di imposte che erano
state iscritte provvisoriamente a ruolo (artt. 15 e 40 d.P.R. n.
602/1973);
che, pertanto, la questione sollevata nel giudizio a quo non è
assolutamente rilevante e va dichiarata la sua manifesta
inammissibilità;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 97 d.P.R. del 29 settembre
1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul
reddito), con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,
sollevata dal Tribunale di Roma con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI