Ordinanza N. 124 del 1967
Corte Costituzionale
Data generale
23/11/1967
Data deposito/pubblicazione
23/11/1967
Data dell'udienza in cui è stato assunto
15/11/1967
ANTONINO PAPALDO – Prof. NICOLA JAEGER – Prof. GIOVANNI CASSANDRO –
Prof. BIAGIO PETROCELLI – Dott. ANTONIO MANCA – Prof. ALDO SANDULLI –
Prof. GIUSEPPE BRANCA – Prof. MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO
MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott.
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott.
LUIGI OGGIONI, Giudici,
comma, del Codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il
18 gennaio 1967 dal Tribunale di Bari nel procedimento penale a carico
di Gagliardi Mario, iscritta al n. 29 del registro ordinanze 1967 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 77 del 25 marzo
1967.
Udita nella camera di consiglio del 18 ottobre 1967 la relazione
del Giudice Biagio Petrocelli;
Ritenuto che, nel corso del procedimento penale davanti al
Tribunale di Bari a carico di Gagliardi Mario, la difesa dell’imputato
ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento
all’art. 24 della Costituzione, dell’art. 503, ultimo comma, del Codice
di procedura penale, che conferisce al giudice la facoltà, nei giudizi
direttissimi, di concedere all’imputato un termine non inferiore a
cinque giorni per preparare la difesa;
che il Tribunale ha ritenuto la questione non manifestamente
infondata, rilevando che il potere discrezionale riconosciuto al
giudice dalla norma impugnata non sarebbe conciliabile con il diritto
alla difesa sancito inderogabilmente dall’art. 24; ed ha pertanto
rimesso gli atti a questa Corte costituzionale con ordinanza del 18
gennaio 1967;
che l’ordinanza, regolarmente comunicata e notificata, è stata
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 25 marzo 1967;
che non vi è stata Costituzione di parti;
Considerato che la questione proposta è identica a quella che è
stata oggetto della sentenza n. 92 del 26 giugno 1967;
che con detta sentenza la Corte dichiarò non fondata la questione,
e non sussistono motivi per discostarsi da tale decisione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953
n. 87, e l’art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale sollevata con l’ordinanza di cui in epigrafe, e ordina
la restituzione degli atti al Tribunale di Bari.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1967.
GASPARE AMBROSINI – ANTONINO PAPALDO
– NICOLA JAEGER – GIOVANNI CASSANDRO
– BIAGIO PETROCELLI – ANTONIO MANCA –
ALDO SANDULLI – GIUSEPPE BRANCA –
MICHELE FRAGALI – COSTANTINO MORTATI
– GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE
VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI.