Sentenza N. 152 del 1967
Corte Costituzionale
Data generale
15/12/1967
Data deposito/pubblicazione
15/12/1967
Data dell'udienza in cui è stato assunto
12/12/1967
ANTONINO PAPALDO – Prof. NICOLA JAEGER – Prof. GIOVANNI CASSANDRO –
Prof. BIAGIO PETROCELLI – Dott. ANTONIO MANCA – Prof. ALDO SANDULLI –
Prof. GIUSEPPE BRANCA – Prof. MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO
MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott.
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott.
LUIGI OGGIONI, Giudici,
comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, promosso con ordinanza emessa
il 3 maggio 1966 dal Tribunale di Lecce nel procedimento civile
vertente tra De Pandis Maria Annunziata e l’Istituto nazionale della
previdenza sociale, iscritta al n. 138 del Registro ordinanze 1966 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 226 del 10
settembre 1966.
Visto l’atto di costituzione di De Pandis Maria Annunziata;
udita nell’udienza pubblica del 1 dicembre 1967 la relazione del
Giudice Giuseppe Verzì;
udito l’avv. Vittorio Marotti, per la De Pandis.
Nel giudizio civile promosso dinanzi il Tribunale di Lecce dalla
operaia De Pandis Maria perché fosse dichiarato il suo diritto
all’accreditamento dei contributi figurativi per il periodo di
interruzione del lavoro determinato da gravidanza e puerperio,
l’Istituto nazionale della previdenza sociale eccepiva che nel
quinquennio precedente alla data di interruzione del lavoro la De
Pandis non poteva far valere un anno di contribuzione
nell’assicurazione, ai sensi dell’art. 12, primo comma, del D.P.R. 26
aprile 1957, n. 818. Secondo la De Pandis questa norma sarebbe stata
dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza di questa Corte
n. 4 del 12 febbraio 1963, ma poiché l’I.N.P.S. deduceva che la
sentenza stessa riguardava il secondo, e non il primo comma dell’art.
12, l’attrice eccepiva la illegittimità costituzionale anche nel primo
comma.
Con ordinanza del 3 maggio 1966, il Tribunale ha rilevato che la
norma impugnata supera i limiti della delega di cui all’art. 37 della
legge 4 aprile 1952, n. 218, in quanto richiede un anno di
contribuzione nel quinquennio precedente la interruzione, mentre l’art.
56, lett. a, n. 3, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, prescriveva
soltanto il requisito dell’inizio dell’assicurazione prima della
interruzione del lavoro per gravidanza e puerperio. Ed ha sollevato
quindi la questione di legittimità costituzionale dello art. 12, primo
comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in relazione agli artt. 56,
lett. a, n. 3, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella
legge 6 aprile 1936, n. 1155, e 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218,
ed in riferimento all’art. 76 della costituzione.
L’ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 226 del 10
settembre 1966.
Nel presente giudizio si è costituita la De Pandis Maria,
rappresentata e difesa dall’avv. Vittorio Marotti, il quale nelle note
di costituzione ha ribadito gli argomenti enunciati dall’ordinanza di
rimessione.
A termini dell’art. 56, lett. a, n. 3, del R.D.L. 4 ottobre 1935,
n. 1827, convertito in legge 6 aprile 1936, n. 1155, i periodi di
interruzione obbligatoria e facoltativa del lavoro durante lo stato di
gravidanza e di puerperio stabiliti dal R.D.L. 22 marzo 1934, n. 654,
convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1347, sono computati, dopo
l’inizio dell’assicurazione, utili agli effetti del diritto alla
pensione e della determinazione della misura di questa. Pertanto questa
norma impone una sola condizione, quella che sia stata iniziata
l’assicurazione prima della interruzione del lavoro, perché
l’assicurata possa godere del beneficio del riconoscimento.
Il D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, emesso in base ad espressa delega
dell’art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, per cui il Governo era
autorizzato ad emanare norme transitorie di attuazione e di
coordinamento impone invece – agli effetti del riconoscimento dei
periodi di interruzione del lavoro – una nuova e ben più gravosa
condizione, che cioè l’interessata possa far valere almeno un anno di
contribuzione nell’assicurazione nel quinquennio antecedente ciascun
periodo di interruzione.
L’eccesso di delega è evidente, perche mentre in forza della legge
si richiedeva soltanto il requisito della attualità del rapporto
assicurativo, il provvedimento delegato impone, per il riconoscimento
dell’accreditamento figurativo, un minimo di un anno di contribuzione
nell’ultimo quinquennio.
La norma impugnata, che non può essere considerata norma di
coordinamento con altre leggi in quanto siffatto requisito non
preesisteva in altre disposizioni, né di attuazione trattandosi di un
principio del tutto nuovo in materia di gravidanza e di puerperio, e
che soprattutto non si ispira ai principi e criteri fissati dalla legge
n. 218 del 1952 deve essere dichiarata illegittima per eccesso di
delega, Così come, per altro, è stato deciso in un caso analogo con
sentenza n. 4 del 5 febbraio 1963.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, primo comma,
del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 (che detta norma di attuazione e di
coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento
delle pensioni dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti) in relazione agli artt. 56, lett. a, n. 3
del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e 37 della legge 4 aprile 1952, n.
218, ed in riferimento all’art. 76 della costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1967.
GASPARE AMBROSINI – ANTONINO PAPALDO
– NICOLA JAEGER – GIOVANNI CASSANDRO
– BIAGIO PETROCELLI – ANTONIO MANCA –
ALDO SANDULLI – GIUSEPPE BRANCA –
MICHELE FRAGALI – COSTANTINO MORTATI
– GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE
VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI.