Ordinanza N. 113 del 1966
Corte Costituzionale
Data generale
19/11/1966
Data deposito/pubblicazione
19/11/1966
Data dell'udienza in cui è stato assunto
08/11/1966
ANTONINO PAPALDO – Prof. NICOLA JAEGER – Prof. GIOVANNI CASSANDRO –
Prof. BIAGIO PETROCELLI – Dott. ANTONIO MANCA – Prof. ALDO SANDULLI
– Prof. GIUSEPPE BRANCA – Prof. MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO
MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott.
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott.
LUIGI OGGIONI, Giudici,
1960, n. 1032, promosso con ordinanza emessa il 9 novembre 1965 dal
Tribunale di Catania nel procedimento civile in corso tra Pelleriti
Vincenzo e Distefano Concetto, iscritta al n. 7 del Registro ordinanze
1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 64 del
12 marzo 1966.
Udita nella camera di consiglio del 19 ottobre 1966 la relazione
del Giudice Costantino Mortati;
Ritenuto che con l’ordinanza del Tribunale di Catania emessa il 9
novembre 1965 nel procedimento civile in corso tra Pelleriti Vincenzo e
Distefano Concetto, è stata proposta questione di legittimità
costituzionale dell’articolo unico del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032,
per la parte in cui rende obbligatorio erga omnes l’art. 56 del
contratto collettivo 24 luglio 1959 per gli operai addetti
all’industria edilizia ed affini, in relazione all’articolo 24 della
Costituzione (in quanto riduce la tutela giurisdizionale dei diritti)
ed all’art. 76 della stessa, per eccesso della delega conferita al
Governo con l’art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741;
che nessuna delle parti si è costituita in giudizio;
Considerato che, dopo la pronuncia dell’ordinanza di rimessione,
con la sentenza n. 45 del 1966 questa Corte ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale per eccesso di delega dell’articolo
unico del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, nella parte in cui rende
obbligatoria erga omnes la clausola 56 del contratto collettivo
nazionale di lavoro per gli addetti all’industria edile 24 luglio 1959,
che sancisce la decadenza dal diritto di azione quando non sia stato
esercitato dal lavoratore entro i quattro mesi dalla cessazione del
rapporto di lavoro;
che, per effetto di tale sentenza, la norma denunciata ha cessato
di avere efficacia per la parte ritenuta costituzionalmente illegittima
(art. 136 della Costituzione; art. 30, comma terzo, della legge 11
marzo 1953, n. 87);
Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l’art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi
avanti a questa Corte;
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’articolo unico del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032,
nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l’art. 56 del
contratto collettivo 24 luglio 1959 per gli operai addetti
all’industria edilizia ed affini, promossa con ordinanza 9 novembre
1965 del Tribunale di Catania.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’8 novembre 1966.
GASPARE AMBROSINI – ANTONINO PAPALDO
– NICOLA JAEGER – GIOVANNI CASSANDRO
– BIAGIO PETROCELLI – ANTONIO MANCA –
ALDO SANDULLI – GIUSEPPE BRANCA –
MICHELE FRAGALI – COSTANTINO MORTATI
– GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE
VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI.