Ordinanza N. 474 del 1992
Corte Costituzionale
Data generale
24/11/1992
Data deposito/pubblicazione
24/11/1992
Data dell'udienza in cui è stato assunto
10/11/1992
Presidente: dott. Aldo CORASANITI;
Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo
CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi
MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano
VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;
comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa
il 13 febbraio 1992 dal Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Napoli nel procedimento penale a carico di Cavagnuolo
Raffaele ed altri, iscritta al n. 276 del registro ordinanze 1992 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima
serie speciale, dell’anno 1992;
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 1992 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto che con l’ordinanza indicata in epigrafe il Giudice per
le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli dubita della
legittimità costituzionale dell’art. 34, secondo comma, cod. proc.
pen., sostenendo che esso, nella parte in cui – secondo
l’interpretazione datane nella sentenza n. 401 del 1991 di questa
Corte – stabilisce l’incompatibilità a celebrare il giudizio
abbreviato del giudice che ha emesso il decreto di giudizio
immediato, contrasterebbe:
con la direttiva n. 67 della legge delega n. 81 del 1987 – e
quindi con gli artt. 76 e 77 Cost. – dato che impiega la locuzione
“giudizio” in luogo di quella più restrittiva di “dibattimento” –
caratterizzata dalla mancata conoscenza degli atti delle indagini
preliminari – e che mancherebbero ragioni di stabilire in tal caso
l’incompatibilità, non comportando l’emissione del decreto di
giudizio immediato una valutazione sulla fondatezza dell’accusa, ma
solo sull’idoneità degli atti a sostenere la tesi accusatoria in
giudizio;
con l’art. 97 Cost., dato che, in contraddizione con la
direttiva (n. 40) della legge delega di concentrazione in capo ad un
unico giudice di tutti gli atti relativi al medesimo procedimento, la
diversificazione dei giudici in caso di trasformazione del giudizio
immediato in abbreviato nuocerebbe alla celere trattazione dei
processi, specie ove tale trasformazione sia richiesta solo da taluni
degli imputati;
con gli artt. 25 e 101 Cost., dato che l’art. 458 cod. proc.
pen. sembra presupporre l’identità del giudice chiamato a celebrare
i due giudizi, immediato ed abbreviato, sicché la diversificazione
comporterebbe che il processo sia distolto dal giudice naturale
precostituito per legge;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la
questione sia dichiarata infondata;
Considerato che, per quanto attiene alla dedotta violazione della
direttiva n. 67 (art. 2) della legge delega – e, quindi, dell’art. 76
Cost. – la questione, già sollevata in termini analoghi dallo stesso
Giudice, è stata dichiarata non fondata con la sentenza n. 261 del
1992, ove si è tra l’altro precisato che impiegando la locuzione
“giudizio” “il legislatore delegato, lungi dal violare la delega
conferitagli, ne ha correttamente inteso lo spirito”;
che conseguentemente tale questione va dichiarata manifestamente
infondata;
che alla medesima conclusione deve pervenirsi per quanto
concerne la censura riferita all’art. 97 Cost., dato che la direttiva
n. 40 della legge delega prevede la concentrazione in capo allo
stesso giudice “di tutti i provvedimenti relativi allo stesso
procedimento” solo “ove possibile”, con ciò evidentemente facendo
salvi, innanzitutto, i casi di incompatibilità;
che manifestamente infondata deve ritenersi anche la censura
riferita agli artt. 25 e 101 Cost., perché – a prescindere dal
rilievo che l’opinione secondo cui la locuzione “giudice” impiegata
dall’art. 458, secondo comma, del codice si riferirebbe al giudice –
persona fisica non è confortata da argomenti persuasivi – le regole
sull’incompatibilità sono dettate appunto al fine di garantire
l’osservanza di tali precetti costituzionali attraverso la
precostituzione per legge di un giudice imparziale.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 34, secondo comma, del codice di procedura
penale, sollevata in riferimento agli artt. 76, 77, 97, 25 e 101
della Costituzione dal Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Napoli con ordinanza del 13 febbraio 1992.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 novembre 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA