Sentenza N. 360 del 1985
Corte Costituzionale
Data generale
21/12/1985
Data deposito/pubblicazione
21/12/1985
Data dell'udienza in cui è stato assunto
18/12/1985
REALE – Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – Avv. ALBERTO MALAGUGINI –
Prof. ANTONIO LA PERGOLA – Prof. VIRGILIO ANDRIOLI – Prof. GIUSEPPE
FERRARI – Dott. FRANCESCO SAJA – Prof. GIOVANNI CONSO – Prof. ETTORE
GALLO – Dott. ALDO CORASANITI – Prof. GIUSEPPE BORZELLINO – Dott.
FRANCESCO GRECO – Prof. RENATO DELL’ANDRO, Giudici,
30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per
l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 27 gennaio
1981 dal pretore di Salerno nel procedimento civile vertente tra
Montefusco Armando e INAIL, iscritta al n. 146 del registro ordinanze
1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 151
dell’anno 1981.
Visto l’atto di costituzione dell’INAIL, nonché l’atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 19 novembre 1985 il Giudice
relatore Oronzo Reale;
uditi l’avv. Antonio Catania per l’INAIL e l’avvocato dello Stato
Luigi Siconolfi per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Con ordinanza emessa in data 27 gennaio 1981 (n. 146 del reg. ord.
1981) il pretore di Salerno ha sollevato questione incidentale di
legittimità costituzionale dell’art. 85 del d.P.R. 30 giugno 1965, n.
1124, nella parte in cui dispone la costituzione di una rendita pari al
quaranta per cento della retribuzione per i figli divenuti orfani di
entrambi i genitori al momento dell’infortunio-morte e non anche per i
figli comunque divenuti privi di entrambi i genitori in conseguenza
dello stesso evento, con riferimento all’art. 3 della Costituzione.
Nel corso di un giudizio in cui un minore riconosciuto dalla sola
madre, il quale era rimasto orfano a seguito di infortunio sul lavoro
occorso alla donna, aveva richiesto che fosse liquidata a suo favore la
rendita pari al quaranta per cento della retribuzione goduta dalla
propria madre, a far tempo dall’infortunio, il giudice a quo osservava
che il citato art. 85 del d.P.R. n. 1124 del 1965 non consentirebbe di
accogliere siffatta istanza. Ma tale norma si porrebbe perciò in
contrasto con l’art. 3 della Costituzione, in quanto verrebbe a
discriminare tra figlio naturale, riconosciuto da un solo genitore che
a seguito di infortunio viene a perdere l’unico genitore e il figlio
che, con infortunio mortale, rimane orfano di entrambi i genitori.
Tale differenza sarebbe in palese contrasto con una situazione di
fatto identica, a maggior ragione evidente ove si ponga mente alla
ratio legis, che va ravvisata nel maggior bisogno del minore che venga
a trovarsi privo di entrambi i genitori, e che il legislatore ha tenuto
presente nel prevedere che in tal caso la rendita venga maggiorata in
misura del doppio. Ad avviso del pretore, la locuzione “orfano”
contenuta nella legge, devesi intendere atta ad indicare colui che ha
perduto entrambi i genitori. L’art. 30 della Costituzione, che tutela i
figli nati fuori dal matrimonio, e la legge 19 maggio 1975, n. 151,
renderebbero ancora più evidente il contrasto con l’art. 3 della
Costituzione.
Si costituiva l’INAIL, chiedendo che la proposta questione fosse
dichiarata manifestamente infondata.
Interveniva altresì il Presidente del Consiglio dei ministri per
il tramite dell’Avvocatura generale dello Stato, e chiedeva che la
proposta questione fosse dichiarata infondata.
Secondo l’Avvocatura le due situazioni poste a confronto non
sarebbero equiparabili: il legislatore, nella sua discrezionalità,
avrebbe considerato che il minore il quale, avendo perduto entrambi i
genitori, si trovi all’improvviso senza il sostegno di alcuno di essi,
si troverebbe in una situazione diversa dal minore che, da sempre, sia
stato mantenuto dal solo genitore che lo abbia riconosciuto.
Si osserva ancora che mentre la scomparsa di entrambi i genitori è
fatto irrimediabile, sussiste pur sempre la possibilità, definita “non
remota”, che il genitore naturale che non abbia riconosciuto a suo
tempo il proprio figlio, ciò faccia dopo la morte dell’altro genitore.
Sarebbe pertanto ragionevolmente spiegabile il diverso trattamento
normativo delle due situazioni.
1. – Il testo unico delle disposizioni per l’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali (d.P.R. 30 giugno 1975, n. 1124) all’art. 85 stabilisce
fra l’altro che, in caso di infortunio mortale dell’assicurato, la
rendita spettante ai superstiti è attribuita per il venti per cento a
ciascun figlio legittimo, naturale, riconosciuto o riconoscibile, e
adottivo e invece “il quaranta per cento se si tratti di orfani di
entrambi i genitori, e, nel caso di figli adottivi, siano deceduti
anche entrambi gli adottanti”.
Dovendo giudicare sulla domanda dell’attribuzione del quaranta per
cento da parte di un minore riconosciuto dalla sola madre, rimasto
orfano, per infortunio sul lavoro da essa subito, il pretore di Salerno
chiama la Corte a giudicare se non sia illegittima la disposizione
ricordata per la ingiusta discriminazione che essa opera tra figlio
naturale il quale perde l’unico genitore che lo ha riconosciuto e
figlio che, sempre a seguito di infortunio mortale, resta orfano di
entrambi i genitori.
“Tale discriminazione – ritiene il giudice a quo – stride
paradossalmente con una situazione di fatto identica, in cui entrambi i
minori vengono a trovarsi”, con conseguente violazione dell’art. 3
della Costituzione, tanto più evidente in quanto lo stato di maggior
bisogno, che costituisce la ratio della disposizione impugnata, è
identico in entrambi i casi, e tanto più rilevante quando si consideri
la tutela che l’art. 30 della Costituzione e la legge n. 151 del 1975
(Riforma del diritto di famiglia) accordano ai figli nati fuori dal
matrimonio.
2. – La questione è fondata.
Per contestarne la fondatezza, la difesa dell’INAIL, pur
dichiarando all’udienza di rendersi conto del risvolto umano della
questione, esclude che esista l’identità di situazioni che renda
legittimo il ricorso all’art. 3 della Costituzione: infatti il maggior
bisogno che giustifica l’attribuzione del quaranta anziché del venti
per cento della rendita, in un caso preesisteva tanto che il minore vi
era “abituato”, nell’altro caso, invece, è prodotto dall’infortunio
mortale.
Pure l’Avvocatura dello Stato afferma che si tratta di situazioni
diverse che escludono la violazione del principio di eguaglianza, anche
in considerazione della possibilità, per quanto remota, che, a seguito
della morte del genitore naturale che ha operato il riconoscimento del
minore, questi venga riconosciuto dall’altro genitore naturale.
Ma queste obiezioni, a giudizio della Corte, non sono affatto
convincenti e tanto meno decisive.
In primo luogo, l’ipotesi che la situazione dell’orfano muti per il
successivo riconoscimento da parte dell’altro genitore naturale non ha
alcun pregio non solo e non tanto per la sua mera e remota
eventualità, quanto perché, verificandosi, essa importerebbe il
passaggio della rendita dal quaranta al venti per cento.
Né può essere negata l’omogeneità delle situazioni poste a
confronto. La Corte, chiamata a giudicare se fosse costituzionalmente
legittimo che l’art. 85 del testo unico n. 1124 del 1965, secondo il
giudice a quo, prevedesse l’attribuzione della rendita del quaranta per
cento all’orfano di entrambi i genitori soltanto quando la detta
condizione si realizzi con la morte del genitore assicurato e non
quando essa si rilevi successivamente per l’avvenuta morte dell’altro
genitore, ha deciso (sent. 186/1981) che la questione era infondata
perché aveva per presupposto una errata interpretazione della norma,
la quale, invece, correttamente interpretata, come aveva già fatto la
Cassazione, si limitava a richiedere, per accordare la rendita del
quaranta per cento, la sussistenza della condizione di orfano di
entrambi i genitori senza fare riferimento al momento in cui tale
condizione si fosse verificata.
Ora se la non piena identità delle questioni e la mancanza di un
diritto vivente in tal senso, impediscono di superare anche la
questione, oggi sottoposta alla Corte, con una interpretazione della
norma impugnata diversa da quella presupposta dal giudice a quo, appare
tuttavia evidente l’esigenza che anche in questo caso sia eliminata una
discriminazione assolutamente ingiustificata di fronte all’identica
situazione di abbandono e di bisogno in cui viene a trovarsi l’orfano
sia nel caso che l’infortunio l’abbia privato di entrambi i genitori,
sia nel caso che l’abbia privato dell’unico genitore naturale che lo
aveva riconosciuto, cioè – anche in questo caso – dell’unico genitore
al quale appartengono i doveri indicati nell’art. 30 della
Costituzione.
Pertanto deve dichiararsi l’illegittimità della disposizione
denunciata.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 85 del d.P.R.
30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per
l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali) nella parte in cui nel disporre che, nel caso
di infortunio mortale dell’assicurato, agli orfani di entrambi i
genitori spetta il quaranta per cento della rendita, esclude che tale
rendita spetti anche all’orfano dell’unico genitore naturale che lo ha
riconosciuto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN – ORONZO REALE –
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – ALBERTO
MALAGUGINI – ANTONIO LA PERGOLA –
VIRGILIO ANDRIOLI – GIUSEPPE FERRARI
– FRANCESCO SAJA – GIOVANNI CONSO –
ETTORE GALLO – ALDO CORASANITI –
GIUSEPPE BORZELLINO – FRANCESCO GRECO
– RENATO DELL’ANDRO.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere