Ordinanza N. 318 del 1996
Corte Costituzionale
Data generale
26/07/1996
Data deposito/pubblicazione
26/07/1996
Data dell'udienza in cui è stato assunto
18/07/1996
Presidente: avv. Mauro FERRI;
Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato
GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof.
Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI,
dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo
ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;
comma, del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse
il 13 giugno 1995, il 7 giugno 1995 (n. 3 ordinanze) e il 13 giugno
1995 (n. 2 ordinanze) dal tribunale di Sassari, rispettivamente
iscritte ai nn. 115, 116, 117, 118, 119 e 120 del registro ordinanze
1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8,
prima serie speciale, dell’anno 1996;
Udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1996 il giudice
relatore Francesco Guizzi;
Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di Arru
Andrea e Casu Roberto, nonché nel corso di altri cinque giudizi –
alcuni dei quali in prosecuzione sotto il vigore delle norme
anteriori, ai sensi dell’art. 245 del decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271 – tutti pendenti davanti al tribunale di Sassari, il
Presidente della Camera penale sarda, con nota del 30 maggio 1995,
informava l’autorità giudiziaria circa l’astensione a tempo
indeterminato degli avvocati dalle udienze penali;
che rilevata la tempestività della comunicazione e la
legittimità dell’impedimento dei difensori, alla luce
dell’orientamento della Corte di cassazione, secondo cui tale
impedimento è riconducibile al fenomeno della astensione di avvocati
e procuratori dalle udienze, il tribunale di Sassari ha sollevato,
per lesione degli artt. 2, 10 (in riferimento all’art. 6 della
convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848),
24, 101, 102 e 134 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell’art. 486, quinto comma, del codice di procedura
penale;
che in conseguenza di detto impedimento, quantunque sinora
ritenuto legittimo, l’azione penale sarebbe paralizzata e la
giustizia non più amministrata, in spregio delle previsioni
costituzionali di cui agli artt. 101 e 102;
che la disposizione denunciata violerebbe, in riferimento al
dettato dell’art. 6 della citata convenzione, anche l’art. 2 della
Costituzione, ove si riconoscono e garantiscono i diritti inviolabili
dell’uomo, fra i quali vi è, certo, l’esame della res litigiosa
entro termini ragionevoli;
Considerato che il tribunale di Sassari ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell’art. 486, quinto comma, del codice
di procedura penale, per contrasto con gli artt. 2, 10 (in
riferimento all’art. 6 della convenzione europea dei diritti
dell’uomo), 24, 101, 102 e 134 della Costituzione, perché l’azione
penale sarebbe paralizzata e la giustizia non più amministrata in
conseguenza dell’astensione a tempo indeterminato degli avvocati e
procuratori da ogni attività;
che i giudizi vanno riuniti e congiuntamente trattati per
l’identità della materia;
che con la sentenza n. 171 del 1996 questa Corte ha dichiarato
non fondata identica questione di costituzionalità, giacché essa
muove dall’erroneo presupposto che la libertà dei professionisti non
incontri limite alcuno, mentre è vero il contrario non essendosi
ancora formato un diritto vivente, come testimoniano alcune pronunce
della Corte di cassazione, le quali rigettano la richiesta di rinvio
per legittimo impedimento e dispongono doversi proseguire oltre;
che con la citata sentenza n. 171 questa Corte ha affermato che
spetta al giudice il potere di bilanciare i valori in conflitto,
facendo così recedere la “libertà sindacale” di fronte ai valori
costituzionali primari;
che allo scopo di evitare l’insorgere di difficoltà applicative
è stata accolta, in quella sede, la questione di legittimità
costituzionale attinente all’astensione degli avvocati dalle udienze,
con la conseguente declaratoria di illegittimità costituzionale
dell’art. 2, commi 1 e 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme
sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici
essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona
costituzionalmente tutelati. Istituzione della commissione di
garanzia dell’attuazione della legge), nella parte in cui non
statuisce, nel caso dell’astensione collettiva dall’attività
giudiziaria degli avvocati e dei procuratori legali, l’obbligo d’un
congruo preavviso e di un ragionevole limite temporale
dell’astensione e non prevede, altresì, gli strumenti idonei a
individuare e assicurare le prestazioni essenziali, nonché le
procedure e le misure conseguenziali nell’ipotesi di inosservanza;
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 486, quinto comma, del codice di procedura
penale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 10 (in relazione
all’art. 6 della convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con legge 4
agosto 1955, n. 848), 24, 101, 102 e 134 della Costituzione, dal
tribunale di Sassari con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 26 luglio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola