Ordinanza N. 377 del 1998
Corte Costituzionale
Data generale
20/11/1998
Data deposito/pubblicazione
20/11/1998
Data dell'udienza in cui è stato assunto
11/11/1998
Presidente: dott. Renato GRANATA;
Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof.
Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI,
dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo
ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv.
Fernanda CONTRI, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;
aprile 1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e
del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e
dei tribunali amministrativi regionali), promossi con ordinanze
emesse il 5 novembre 1997 dal Tribunale amministrativo regionale per
la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, il 19 novembre 1997
(n. 2 ordinanze) dal Tribunale amministrativo regionale per
l’Emilia-Romagna ed il 26 novembre 1997 dal Tribunale amministrativo
regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce e dal Tribunale
amministrativo regionale del Lazio, rispettivamente iscritte al n.
888 del registro ordinanze 1997 ed ai nn. 72, 73, 271 e 379 del
registro ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica nn. 2, 8, 17 e 23, prima serie speciale, dell’anno 1998.
Visti l’atto di costituzione di Bianchi Franco nonché gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nell’udienza pubblica del 13 ottobre 1998 il giudice relatore
Massimo Vari;
Uditi l’avvocato Giuseppe Barone per Bianchi Franco e l’Avvocato
dello Stato Ignazio F. Caramazza per il Presidente del Consiglio dei
Ministri.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio di impugnazione del decreto
18 luglio 1997, con il quale il Presidente del Consiglio di Stato ha
indetto le elezioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della
giustizia amministrativa, il Tribunale amministrativo regionale per
la Puglia, sezione staccata di Lecce, con ordinanza emessa il 26
novembre 1997 (r.o. n. 271 del 1998), nel ricorso proposto dal dott.
Leonardo Spagnoletti, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell’art. 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186
(Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di
segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali
amministrativi regionali), per contrasto con gli artt. 3, 97, 101,
107, terzo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione;
che la predetta disposizione, concernente la composizione del
menzionato organo, è stata, in analoghi giudizi, denunciata, nel suo
secondo comma, anche:
dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione
staccata di Reggio Calabria, con ordinanza emessa il 5 novembre 1997
(r.o. n. 888 del 1997), nel ricorso proposto dal dott. Giuseppe
Caruso, e dal Tribunale amministrativo regionale per
l’Emilia-Romagna, con ordinanze emesse il 19 novembre 1997 (r.o. nn.
72 e 73 del 1998), nei ricorsi proposti, rispettivamente, dai dottori
Silvio Ignazio Silvestri e Linda Sandulli, per violazione degli artt.
3, primo comma, 97, primo comma, 101, secondo comma, 107, terzo
comma, e 108, secondo comma, della Costituzione;
dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con ordinanza
emessa il 26 novembre 1997 (r.o. n. 379 del 1998), nel ricorso
proposto dal dott. Franco Bianchi, per contrasto con gli artt. 3,
primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione;
che, nel giudizio iscritto al r.o. n. 379 del 1998, si è
costituito il dott. Franco Bianchi invocando l’accoglimento della
sollevata questione di costituzionalità;
che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che le questioni vengano dichiarate inammissibili o,
comunque, infondate;
che le ordinanze sono state tutte emesse in sede di giudizio
sulla richiesta avanzata dai ricorrenti, ai sensi dell’art. 21 della
legge n. 1034 del 1971, per la sospensione del menzionato
provvedimento di indizione delle elezioni.
Considerato che i giudizi, aventi ad oggetto questioni identiche
ovvero tra loro connesse, vanno riuniti per essere decisi con
un’unica pronunzia;
che, ad avviso dell’ordinanza iscritta al r.o. n. 271 del 1998,
l’art. 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186, viola:
l’art. 101 della Costituzione, in quanto la mancanza di
componenti c.d. “laici” nel Consiglio di presidenza della giustizia
amministrativa rende tale organo, “più che come espressione
dell’autogoverno della magistratura amministrativa, come un’entità
gerarchica nella struttura funzionale del settore, senza alcun
collegamento con il restante assetto costituzionale dello Stato”;
gli artt. 3, 97, 107, terzo comma, e 108, secondo comma, in
quanto la “netta prevalenza” dei componenti provenienti dal Consiglio
di Stato (per i quali, inoltre, “in virtù della funzione consultiva
assegnata”, sussiste “una stretta correlazione” con il potere
esecutivo) porta a ritenere che si sia voluto “privilegiare l’aspetto
funzionale e gerarchico rispetto a quello, più corretto, di autonoma
gestione dell’assetto organizzativo della giurisdizione”,
incidendosi, altresì, “in modo rilevante sull’indipendenza del
giudice amministrativo”;
gli artt. 3, 97, 107, terzo comma, e 108, secondo comma, in
quanto “non risponde alla funzione riservata” al Consiglio di
presidenza della giustizia amministrativa la circostanza della
presenza di tre membri di diritto, tutti di provenienza del Consiglio
di Stato, sui tredici componenti complessivi, “minandosi, in tal
modo, alla base” l’indipendenza di giudizio “dei magistrati dei
t.a.r.”;
che, quanto alle ordinanze iscritte al r.o. n. 888 del 1997,
nonché nn. 72 e 73 del 1998, le stesse – nel richiamare il
“principio di cui all’art. 104, quarto comma, della Costituzione” –
censurano la disposizione dell’art. 7, secondo comma, della legge 27
aprile 1982, n. 186, “nella parte in cui non è prevista la presenza
di componenti “laici” nell’organo di autogoverno della giustizia
amministrativa”, per violazione:
dell’art. 3 della Costituzione, all’uopo invocando il principio
“ormai da tempo attuato” sia nell’organo di autogoverno della Corte
dei conti, che in quello della magistratura militare, nonché in
quello della giustizia tributaria;
dell’art. 97 della Costituzione, assumendo che la presenza di
componenti laici realizza un “sistema “aperto all’esterno” in
funzione del buon andamento e dell’imparzialità” dell’organo e (solo
r.o. n. 888 del 1997) “in funzione di garanzia da inclinazioni
curtensi nell’attività” dell’organo stesso;
che i rimettenti – muovendo dall’assunto che i giudici dei
tribunali amministrativi regionali, “a parità di funzioni
giurisdizionali”, esprimano nell’ambito dell’organo un numero di
rappresentanti “irragionevolmente” inferiore rispetto a quelli della
componente del Consiglio di Stato e non rinvenendo, peraltro, alcuna
“esigenza e logica istituzionale” a supporto della previsione che
attribuisce la partecipazione di diritto ai due Presidenti di sezione
del Consiglio di Stato più anziani – reputano la disposizione in
contrasto, altresì, con:
l’art. 3, primo comma, della Costituzione, per la “irragionevole
discriminazione quanto alla rappresentatività nell’organo di
autogoverno fra magistrati appartenenti alla stessa giurisdizione con
violazione del canone di coerenza dell’ordinamento giuridico”;
l’art. 97, primo comma, della Costituzione, perché la
prevalenza data “ad una componente minoritaria e, quindi, a visioni
ed interessi della medesima, appare violare il principio di buon
andamento ed imparzialità dell’organo di autogoverno”;
gli artt. 101, secondo comma, e 108, secondo comma, della
Costituzione, per l’incidenza che “lo sperequato sistema di
rappresentatività nell’organo di autogoverno” ha sull’indipendenza
del giudice;
l’art. 107, terzo comma, della Costituzione, per il vulnus che
la predetta sperequazione reca al principio della distinzione interna
dei magistrati “soltanto per diversità di funzioni”;
che, secondo l’ordinanza del Tribunale amministrativo regionale
del Lazio (r.o. n. 379 del 1998), la disposizione medesima si pone in
contrasto gli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della
Costituzione in quanto, da un lato, la presenza, nell’organo in
questione, dei due Presidenti di sezione del Consiglio di Stato più
anziani “non trova simmetrica previsione per i Presidenti dei
t.a.r.”, e, dall’altro, non è prevista “la presenza di componenti di
nomina parlamentare”, a differenza di quanto stabilito, invece, per
il Consiglio superiore della magistratura (art. 104 della
Costituzione), per il Consiglio di presidenza della Corte dei conti
(art. 10 della legge n. 117 del 1988) ed il Consiglio della
magistratura militare (art. 1 della legge n. 561 del 1988);
che le ordinanze, nel denunciare l’attuale disciplina sulla
composizione del Consiglio di presidenza della giustizia
amministrativa, appuntano la loro attenzione su due aspetti della
medesima senza, peraltro, considerare che i problemi di struttura
dell’organo, soprattutto nel quadro della comparazione con gli altri
modelli presi a riferimento, vanno, invece, necessariamente
apprezzati nell’ambito dell’intero sistema, quale risultante dai
diversi elementi che in esso intervengono e fra loro si combinano,
con particolare riguardo a modalità di estrazione e provenienza
delle varie componenti, nonché alle proporzioni in cui si risolve la
partecipazione dei membri elettivi e di diritto;
che, in ogni caso, i rimettenti segnalano l’esigenza di un
diverso assetto che, anche in relazione agli elementi testé
richiamati, si presta ad una pluralità di soluzioni fra le quali
solo il legislatore è legittimato a scegliere nella sua
discrezionalità, non potendosi invece richiedere a questa Corte di
indicare possibili diverse configurazioni dell’organo in questione;
che, pertanto, le questioni, prima ancora di delibarne la
fondatezza o meno, vanno dichiarate manifestamente inammissibili.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità:
a) della questione di legittimità costituzionale dell’art. 7
della legge 27 aprile 1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione
amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del
Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali),
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97, 101, 107, terzo comma, e
108, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo
regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, con l’ordinanza
in epigrafe indicata;
b) delle questioni di legittimità costituzionale del medesimo
art. 7, secondo comma, sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo
comma, 97, primo comma, 101, secondo comma, 107, terzo comma, e 108,
secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo
regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, e dal
Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna, nonché, in
riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della
Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con
le ordinanze in epigrafe indicate.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l’11 novembre 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 novembre 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola