Sentenza N. 92 del 1964
Corte Costituzionale
Data generale
26/11/1964
Data deposito/pubblicazione
26/11/1964
Data dell'udienza in cui è stato assunto
19/11/1964
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO – Prof. ANTONINO PAPALDO – Prof. NICOLA JAEGER
– Prof. GIOVANNI CASSANDRO – Prof. BIAGIO PETROCELLI – Dott. ANTONIO
MANCA – Prof. ALDO SANDULLI – Prof. GIUSEPPE BRANCA – Prof. MICHELE
FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott.
GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO
PAOLO BONIFACIO, Giudici,
16 maggio 1960, n. 570, promosso con deliberazione emessa il 4 gennaio
1964 dal Consiglio comunale di Francavilla Angitola su ricorso di
Fiorito Giuseppe e Lazzaro Antonio, iscritta al n. 11 del Registro
ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica,
n. 47 del 22 febbraio 1964.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell’udienza pubblica del 21 ottobre 1964 la relazione del
Giudice Giuseppe Branca;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Stefano Varvesi,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Nel corso di un giudizio promosso dai signori Giuseppe Fiorito e
Antonio Lazzaro in materia di operazioni elettorali, il Consiglio
comunale di Francavilla Angitola, con deliberazione 4 gennaio 1964, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 22 del
D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, in riferimento all’art. 48 della
Costituzione. La deliberazione è stata ritualmente notificata e
pubblicata.
Secondo il Consiglio comunale l’ufficio di segretario di seggio
“costituisce una caratteristica nell’esercizio del voto che la
Costituzione definisce uguale, libero e segreto”: perciò la norma
impugnata, esigendo “la residenza nel Comune in cui si vota per poter
espletare l’ufficio di segretario di seggio”, porrebbe all’esercizio
del voto un limite che l’art. 48 della Costituzione non consente.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri è intervenuto, a mezzo
dell’Avvocatura generale dello Stato, con atto depositato il 12 marzo
1964: in esso si afferma che le funzioni a cui vengono chiamati i
componenti degli uffici elettorali non costituiscono esercizio del
diritto di voto; dimodoché le limitazioni poste nella norma impugnata
non toccano in alcun modo il libero esercizio di tale diritto da parte
di nessuno.
Il Consiglio comunale di Francavilla Angitola denuncia l’art. 22
del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, perché questa norma, precludendo ai
non residenti nel Comune la nomina a segretario di seggio elettorale,
contrasterebbe con l’art. 48 della Costituzione che garantisce il voto
libero, uguale e segreto.
La questione è infondata.
L’art. 22 del citato D.P.R. stabilisce che non possa essere
nominato segretario di seggio chi non sia elettore residente nel Comune
o chi non sappia leggere o scrivere.
Queste limitazioni sono dettate da esigenze di regolare svolgimento
delle operazioni elettorali e contribuiscono a garantire l’esercizio
del voto piuttosto che comprometterne la libertà, la segretezza di
parità. In particolare, poi, che il segretario di un seggio elettorale
sia e debba essere elettore residente nel Comune è un fatto dal quale
non si vede come possa essere limitato o minacciato il diritto di
chiunque voti in quello o in altri seggi. Perciò la norma impugnata
non viola l’art. 48 della Costituzione.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 22 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (relativo alla nomina
dei segretari di seggi elettorali), proposta con la deliberazione
citata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 novembre 1964.
GASPARE AMBROSINI – GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO – ANTONINO PAPALDO – NICOLA
JAEGER – GIOVANNI CASSANDRO – BIAGIO
PETROCELLI – ANTONIO MANCA – ALDO
SANDULLI – GIUSEPPE BRANCA – MICHELE
FRAGALI – COSTANTINO MORTATI –
GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ
– GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.