Ordinanza N. 70 del 1974
Corte Costituzionale
Data generale
13/03/1974
Data deposito/pubblicazione
13/03/1974
Data dell'udienza in cui è stato assunto
06/03/1974
Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO
DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof.
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI – Dott. NICOLA
REALE – Prof. PAOLO ROSSI – Avv. LEONETTO AMADEI – Dott. GIULIO
GIONFRIDA – Prof. EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,
21 dicembre 1933, n. 1736 (Disposizioni sull’assegno bancario e
sull’assegno circolare), promosso con ordinanza emessa il 23 febbraio
1973 dal pretore di Iglesias nel procedimento penale a carico di Pibia
Francesco, iscritta al n. 329 del registro ordinanze 1973 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 249 del 26 settembre
1973.
Udito nella camera di consiglio del 7 febbraio 1974 il Giudice
relatore Vezio Crisafulli.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 23 febbraio 1973 dal pretore
di Iglesias nel procedimento penale a carico di Pibia Francesco, è
stata sollevata, in riferimento all’art. 76 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell’art. 116 del r.d. 21
dicembre 1933, n. 1736 (disposizioni sull’assegno bancario e
sull’assegno circolare);
che nessuno si è costituito in giudizio.
Considerato che la medesima questione è stata dichiarata non
fondata da questa Corte con sentenza 22 novembre 1973, n. 164, in
riferimento alla stessa disposizione della Costituzione e che non
vengono addotti argomenti nuovi che possano indurre a discostarsi dalla
precedente decisione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 116 del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736
(disposizioni sull’assegno bancario e sull’assegno circolare),
sollevata, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, con
l’ordinanza in epigrafe indicata e già dichiarata non fondata con la
sentenza n. 164 del 22 novembre 1973.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI – LUIGI OGGIONI –
ANGELO DE MARCO – ERCOLE ROCCHETTI –
ENZO CAPALOZZA – VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI – NICOLA
REALE – PAOLO ROSSI – LEONETTO AMADEI
– GIULIO GIONFRIDA – EDOARDO VOLTERRA
– GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI – Cancelliere