Ordinanza N. 369 del 1989
Corte Costituzionale
Data generale
27/06/1989
Data deposito/pubblicazione
27/06/1989
Data dell'udienza in cui è stato assunto
14/06/1989
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo
CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
Renato DELL’ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
n. 2, della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il
miglioramento dei trattamenti di pensione dell’assicurazione
obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti),
promosso con ordinanza emessa il 18 novembre 1988 dal Pretore di
Genova nel procedimento civile vertente tra Simonti Ines e
l’I.N.P.S., iscritta al n. 96 del registro ordinanze 1989 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima
serie speciale, dell’anno 1989;
Visto l’atto di costituzione dell’I.N.P.S. nonché l’atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1989 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Pretore di Genova, con ordinanza emessa il 18
novembre 1988 (R.O. n. 96 del 1989), nel procedimento civile vertente
tra Simonti Ines ed I.N.P.S., avente ad oggetto il pagamento della
pensione di riversibilità per effetto di matrimonio contratto con un
ultrasettantaduenne, e di durata inferiore ai due anni, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, primo comma, n.
2, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nella parte in cui esclude i
suddetti coniugi dal diritto alla pensione in esame, prevista
dall’art. 13 del regio decreto-legge n. 639 del 1939, modificato
dall’art. 2 della legge n. 218 del 1952;
che, a parere del giudice remittente, sarebbero violati:
a) l’art. 3 della Costituzione in quanto, mentre la situazione
di tutti coloro che abbiano contratto matrimonio con pensionati
sarebbe sostanzialmente omogenea, sussisterebbero trattamenti
differenziati produttivi di discriminazioni non giustificate, basate,
in particolare, nella specie su una presunzione assoluta di non
rispondenza del matrimonio contratto dal pensionato ultrasettanduenne
e di durata inferiore ai due anni, ai contenuti e agli scopi del
vincolo coniugale;
b) gli artt. 29 e 31 della Costituzione, ponendosi ostacoli
alla formazione delle famiglie;
c) l’art. 38 della Costituzione, negandosi la garanzia
costituzionale di assistenza e previdenza che trova attuazione anche
nella pensione di riversibilità;
che nel giudizio si è costituito l’I.N.P.S. che ha concluso per
la infondatezza della questione;
che l’Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha
rassegnato identiche conclusioni;
Considerato che, secondo le precedenti affermazioni di questa
Corte (ordinanza n. 674 del 1988; sentenza n. 139 del 1979; sentenza
n. 3 del 1975), che non si ha motivo di modificare non essendo stati
dedotti nuovi motivi e indicate nuove ragioni, i criteri limitativi
per le pensioni di riversibilità derivanti da matrimoni conclusi da
pensionati sono volti a garantire, in qualche modo, la serietà e la
genuinità del tardivo coniugio e si risolvono altresì nella
repressione di maliziose e fraudolente iniziative in danno anche del
pubblico erario;
che non può ritenersi concretamente limitata la libertà di
formazione di una famiglia dal ridimensionamento di una mera
aspettativa, futura ed incerta, come quella di conseguire una
pensione di riversibilità;
che la predisposizione di alcune modalità restrittive del
diritto alla pensione di riversibilità non incide sull’ambito di
realizzazione degli interessi dei lavoratori, garantiti dal precetto
costituzionale (art. 38 della Costituzione), ambito nel quale non
possono farsi rientrare i casi di esclusione motivata ritenuti dal
legislatore;
che le precedenti declaratorie di illegittimità costituzionale
della norma hanno riguardato casi in cui la instaurazione di un
regolare rapporto di coniugio in età avanzata dipendeva da una
preesistente impossibilità giuridica dovuta alla indissolubilità di
un preesistente vincolo matrimoniale, il che non è nella specie;
che, pertanto, la sollevata questione è manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 7, primo comma, n. 2, della legge 12 agosto
1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di
pensione dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la
vecchiaia e i superstiti) e successive modificazioni, in riferimento
agli artt. 3, 29, 31 e 38 della Costituzione, sollevata dal Pretore
di Genova con la ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 maggio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 27 giugno 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI