Ordinanza N. 289 del 1985
Corte Costituzionale
Data generale
13/11/1985
Data deposito/pubblicazione
13/11/1985
Data dell'udienza in cui è stato assunto
12/11/1985
ORONZO REALE – Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – Avv. ALBERTO
MALAGUGINI – Prof. LIVIO PALADIN – Prof. VIRGILIO ANDRIOLI – Prof.
GIUSEPPE FERRARI – Dott. FRANCESCO SAJA – Prof. GIOVANNI CONSO – Prof.
ETTORE GALLO – Dott. ALDO CORASANITI – Prof. GIUSEPPE BORZELLINO –
Dott. FRANCESCO GRECO, Giudici,
15, 17, 18 e 27 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (norme sulla
edificabilità dei suoli) e artt. 31 e 41 della legge 17 agosto 1942,
n. 1150 (legge urbanistica) promosso con ordinanza emessa il 14 marzo
1977 dal Pretore di Nardò nel procedimento penale a carico di Martina
Pasquale, iscritta al n. 216 del registro ordinanze 1977, e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 162 dell’anno 1977;
visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 16 aprile 1985 il Giudice
relatore Giuseppe Ferrari.
Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di persona
tratta a giudizio per rispondere del reato di cui agli artt. 31 e 41,
lett. b), della legge 17 agosto 1942, n. 1150 – per aver iniziato la
costruzione di un’abitazione senza aver preventivamente ottenuto la
licenza edilizia – il Pretore di Nardò, con ordinanza emessa il 14
marzo 1977, ha sollevato questione di legittimità costituzionale:
a) degli artt. 18 e 27 (rectius 21) della legge 28 gennaio 1977, n.
10 (Norme sulla edificabilità dei suoli), “in quanto non prevedono una
adeguata disciplina transitoria” (in ordine al reato, permanente, di
costruzione senza licenza o concessione) “per le costruzioni iniziate
prima dell’entrata in vigore della stessa legge e proseguite ed
ultimate successivamente, in relazione agli artt. 25, secondo comma, e
3 della Costituzione italiana”;
b) degli artt. 3, 4 e 6 della stessa legge, “in quanto la
‘concessione’ comporta la corresponsione di un contributo commisurato
al costo di costruzione, in relazione agli artt. 53 e 42, secondo e
terzo comma, della Costituzione italiana”;
c) degli artt. 1, 15 e 17 della medesima legge e 31 e 41 della
legge 17 agosto 1942, n. 1150 (legge urbanistica), “in relazione agli
artt. 3 e 42, secondo e terzo comma, e 9, secondo comma, della
Costituzione italiana, per mancanza di precisazione e differenziazione,
penalmente rilevante, circa l’attività comportante trasformazione
urbanistica ed edilizia”;
che dichiarato presupposto della prima delle questioni sollevate
sarebbe, stante l’asserita natura permanente del reato contestato,
l’incertezza, derivante dalla mancanza di una disciplina transitoria,
sulle norme penali applicabili all’imputato di una costruzione senza
licenza iniziata sotto il vigore della legge urbanistica n. 1150 del
1942 ed ancora in corso di realizzazione (o non ultimata), al momento
dell’entrata in vigore della legge n. 10 del 1977;
Considerato che, non emergendo dagli atti processuali elementi di
sorta dai quali possa evincersi che l’imputato continuò la costruzione
sotto la vigenza della nuova legge e risultando, invece, che
l’attività costruttiva non fu proseguita dopo l’ordine di sospensione
emesso dal Sindaco di Copertino il 27 marzo 1973, appare insussistente
lo stesso presupposto da cui muove il giudice a quo;
che la questione sub a) è manifestamente inammissibile per
assoluto difetto di rilevanza in quanto: a) essendo principio
giurisprudenziale consolidato che l’interruzione dell’opera difforme o
priva di licenza (o concessione) fa cessare la permanenza, le
disposizioni denunciate non sono suscettibili di applicazione nel caso
di specie; b) l’individuazione della legge applicabile in caso di
successione di leggi penali durante la permanenza del reato è comunque
problema ermeneutico, che deve essere risolto dal giudice ordinario pur
in ipotetico difetto di esplicite previsioni normative, la cui semplice
carenza nella legge sopravvenuta non è in sé sicuramente idonea a dar
luogo ad alcuna ipotesi di contrasto con precetti costituzionali;
che la questione indicata sub b), concernendo disposizioni della
stessa legge n. 10 del 1977, è a sua volta manifestamente
inammissibile per la medesima ragione;
che va dichiarata la manifesta inammissibilità anche della
questione riportata sub c) per assoluto difetto di motivazione sulla
rilevanza, non avendo il Pretore di Nardò in alcun passo della propria
ordinanza affermato di dubitare che la realizzazione senza licenza di
una casa d’abitazione priva solo, come nella specie, di intonaco ed
infissi, integri il reato di cui agli artt. 31 e 41, lett. b), della
legge 17 agosto 1942, n. 1150, per rispondere del quale soltanto
l’imputato era stato tratto a giudizio;
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale sollevate dal Pretore di Nardò con
l’ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN – ORONZO
REALE – BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI –
ALBERTO MALAGUGINI – LIVIO PALADIN –
VIRGILIO ANDRIOLI – GIUSEPPE FERRARI
– FRANCESCO SAJA – GIOVANNI CONSO –
ETTORE GALLO – ALDO CORASANITI –
GIUSEPPE BORZELLINO – FRANCESCO
GRECO.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere