Ordinanza N. 127 del 1980
Corte Costituzionale
Data generale
23/07/1980
Data deposito/pubblicazione
23/07/1980
Data dell'udienza in cui è stato assunto
17/07/1980
GIULIO GIONFRIDA – Prof. EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI – Dott.
MICHELE ROSSANO – Prof. ANTONINO DE STEFANO – Prof. LEOPOLDO ELIA –
Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN – Avv. ORONZO REALE – Dott. BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI – Avv. ALBERTO MALAGUGINI – Prof. LIVIO PALADIN –
Dott. ARNALDO MACCARONE – Prof. ANTONIO LA PERGOLA – Prof. VIRGILIO
ANDRIOLI, Giudici,
legge della Regione Marche 9 agosto 1976, n. 22 (esercizio
dell’attività venatoria) promosso con ordinanza emessa il 28 febbraio
1979 dal pretore di Ancona, nei procedimenti civili riuniti vertenti
tra Agostinelli Narcisio e la Giunta della Regione Marche, iscritta al
n. 477 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 230 del 22 agosto 1979.
Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1980 il Giudice
relatore Antonio La Pergola.
Ritenuto che con l’ordinanza in epigrafe il pretore di Ancona ha
sollevato, in riferimento all’art. 119 Cost., questione di legittimità
costituzionale dell’art. 10 della legge della Regione Marche 9 agosto
1976, n. 22, il quale prescrive il possesso di un tesserino per
l’esercizio della caccia nella Regione, e ne subordina il rilascio al
versamento di una somma di denaro, i cui proventi, ai sensi della
stessa legge, sono esclusivamente destinati all’attività venatoria nel
territorio marchigiano;
che nessuno si è costituito in giudizio;
considerato che identica questione avente ad oggetto norme di
analogo contenuto è stata decisa e ritenuta non fondata con sentenza
n. 148 del 1979;
che peraltro la stessa questione avente ad oggetto la norma ora
denunziata è stata ritenuta manifestamente infondata con ordinanza n.
115 del 1980;
che in questa sede non sono prospettati nuovi profili, né sono
addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria
giurisprudenza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 10 della legge della Regione Marche 9 agosto
1976, n. 22, sollevata con l’ordinanza in epigrafe in riferimento
all’art. 119 della Costituzione e già decisa con la sentenza n. 148
del 1979.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 luglio 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI – GIULIO
GIONFRIDA – EDOARDO VOLTERRA – GUIDO
ASTUTI – MICHELE ROSSANO – ANTONINO
DE STEFANO – LEOPOLDO ELIA –
GUGLIELMO ROEHRSSEN – ORONZO REALE –
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – ALBERTO
MALAGUGINI – LIVIO PALADIN – ARNALDO
MACCARONE – ANTONIO LA PERGOLA –
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere