Ordinanza N. 511 del 1993
Corte Costituzionale
Data generale
31/12/1993
Data deposito/pubblicazione
31/12/1993
Data dell'udienza in cui è stato assunto
29/12/1993
Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio
BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.
Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof.
Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI,
prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, prof. Cesare
RUPERTO;
della legge della Regione Puglia 20 dicembre 1984, n. 54 (Norme per
l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica), promosso con ordinanza
emessa il 3 dicembre 1992, dalla Corte di cassazione, Sezioni unite
civili, sul ricorso proposto da Petrelli Luisa contro il Comune di
Lecce, iscritta al n. 379 del registro ordinanze 1993 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie
speciale, dell’anno 1993;
Udito nella camera di consiglio del 15 dicembre 1993 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che, con ordinanza del 3 dicembre 1992, la Corte di
cassazione, Sezioni unite civili, adita per regolamento preventivo di
giurisdizione, ha sollevato, in riferimento all’art. 108 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 19,
comma 7, della legge della Regione Puglia 20 dicembre 1984 n. 54
(Norme per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), che, disponendo che
contro il provvedimento sindacale di decadenza dall’assegnazione di
alloggio è dato ricorso al Pretore del luogo in cui è situato
l’alloggio medesimo, avrebbe dettato norme in materia di “ordinamento
giurisdizionale” e di “regolamentazione processuale dei giudizi”, la
cui disciplina è attribuita alla competenza esclusiva del
legislatore statale;
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 210 del 1993, ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma impugnata e
che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 19, comma 7, della legge della
Regione Puglia 20 dicembre 1984, n. 54 (Norme per l’assegnazione e la
determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica), sollevata, in riferimento all’art. 108 della
Costituzione, dalla Corte di cassazione, Sezioni unite civili, con
l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 29 dicembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA