Sentenza N. 36143 del 2019
Corte di Cassazione - Sezione Penale V
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Presidente SABEONE Gerardo
Relatore MICCOLI Grazia
ha pronunciato la seguente:
Sentenza 36143 dep. il 16 agosto 2019
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 14 novembre 2016 la Corte di Appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città, resa all’esito di giudizio abbreviato, con la quale – per quanto di interesse in questa sede – L.G. era stato condannato per il reato di lesioni personali aggravate ai sensi dell’art. 576 c.p. e art. 61 c.p., n. 1.
L’imputato era stato tratto a giudizio per aver cagionato a M.M. lesioni personali giudicate guaribili in giorni dieci, in occasione di una discussione sorta per futili motivi, connessi alla circolazione stradale.
Stando alla ricostruzione operata dalla Corte territoriale il M., che era alla guida della propria auto, si era fermato per discutere con il L. e aveva colpito quest’ultimo con una mazza da baseball presa dalla vettura; la moglie dell’imputato era quindi intervenuta per difendere il L., venendo a sua volta colpita con pugni dal M..
A questo punto l’imputato, per difendere la moglie, aveva colpito la persona offesa con la mazza da baseball.
2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato affidandolo a due motivi.
2.1. Con il primo si lamentano vizi motivazionali in ordine alla sussistenza della scriminante della legittima difesa.
La Corte territoriale avrebbe omesso di rispondere al motivo di appello con il quale l’imputato aveva evidenziato di aver colpito la persona offesa al solo fine di difendere la moglie.
Si evidenzia, in proposito, che il giudice di appello ha erroneamente valorizzato, nell’escludere la sussistenza della legittima difesa, la circostanza che il L. avesse manifestato un atteggiamento aggressivo al momento dell’arrivo degli operanti. Tale rilievo attiene tuttavia ad un momento successivo all’aggressione, avviata in realtà dallo stesso M.: l’imputato era infatti intervenuto per difendere la moglie, aggredita dalla persona offesa.
Lo stato d’animo mostrato dall’imputato all’arrivo delle forze dell’ordine trova dunque giustificazione nella circostanza che egli era emotivamente scosso a causa dell’aggressione subita dalla moglie.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso ci si duole dell’omessa motivazione in relazione alla concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 2.
La Corte territoriale si sarebbe infatti limitata a ritenere che la sussistenza dell’attenuante in questione fosse da escludere in ragione dello svolgimento dell’episodio delittuoso.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato nei termini qui di seguito indicati.
1. In primo luogo vanno fatti brevi cenni sulla ricostruzione dei fatti come operata dai giudici di merito.
Risulta che il litigio oggetto della vicenda di specie trae origine da motivi connessi alla circolazione stradale e, in particolare, dal fatto che il M. procedesse ad alta velocità alla guida della propria autovettura mentre il L., in compagnia dei figli e della moglie, stava attraversando la strada. Ne era scaturita una lite tra i due, durante la quale il M. aveva prelevato dal cofano della propria automobile una mazza da baseball, con la quale aveva colpito il L., cagionandogli lesioni.
La moglie dell’imputato era quindi intervenuta per separare i due uomini e, in tale concitato contesto, era stata colpita con pugni dal M.. Il L., dunque, si era a sua volta impossessato della mazza e aveva colpito il M..
2. Così ricostruiti i fatti, va in primo luogo osservato che non corrisponde al vero l’affermazione contenuta nell’atto di ricorso, secondo cui il ricorrente si sarebbe limitato ad effettuare mere rimostranze verbali a fronte della estremamente pericolosa condotta di guida del M.. Invero, come sopra evidenziato, i giudici di merito hanno ritenuto verosimile la circostanza che il L. avesse cercato lo scontro fisico con il M., afferrandolo dall’interno dell’autovettura, provocando così una lite, di fatto accettata dalla persona offesa.
Proprio sulla base di tali ragioni la Corte territoriale ha escluso la ricorrenza dei presupposti per l’applicabilità della causa di giustificazione della legittima difesa di cui all’art. 52 c.p., sul rilievo che entrambi avessero partecipato alla lite, aggredendosi reciprocamente con la mazza da baseball, ben potendo, invece, allontanarsi dal luogo senza porre in essere i contestati comportamenti violenti.
Tale argomentazione si pone in linea con il risalente indirizzo interpretativo espresso da questa Corte, in virtù del quale le lesioni volontarie reciproche tra due contendenti non implicano necessariamente che uno di essi abbia agito in stato di legittima difesa (Sez. 5, n. 31633 del 24/06/2008, Biscarini, Rv. 24135201; Sez. 5, n. 4016 del 15/01/1982, Bonaccorso, Rv. 15326301).
Nella specie, peraltro, il ricorrente, pur potendo allontanarsi immediatamente dal luogo ove sono accaduti i fatti, aveva concorso a provocare la lite. Deve, allora, ribadirsi che la determinazione volontaria dello stato di pericolo esclude la configurabilità della legittima difesa non per la mancanza del requisito dell’ingiustizia dell’offesa, ma per difetto del requisito della necessità della difesa, sicché l’esimente non è applicabile a chi, come nella specie, agisce nella ragionevole previsione di determinare una reazione aggressiva, accettando volontariamente la situazione di pericolo da lui determinata (Sez. 1, n. 56330 del 13/09/2017, La Gioiosa e altri, Rv. 272036; Sez. 1, n. 2654 del 09/11/2011, Minasi, Rv. 251834; Sez. 1, Sentenza n. 2911 del 07/12/2007, Marrocu, Rv. 239205), nonostante disponga della possibilità di allontanarsi dal luogo senza pregiudizio e disonore (Sez. 1, n. 18926 del 10/04/2013; Sez. 1, n. 5697 del 28/01/2003, Di Giulio, Rv. 223441).
Tale principio poggia sulla necessità di evitare l’applicazione della scriminante in questione nei confronti di colui che abbia contribuito volontariamente alla creazione di una situazione di pericolo alla quale egli liberamente si espone. Invero, il termine “necessità”, adoperato nella formulazione legislativa dei requisiti della legittima difesa di cui all’art. 52 c.p., ha una portata perentoria, escludendo dal suo rigoroso orizzonte applicativo qualsiasi caso di volontaria determinazione di una situazione di pericolo, ivi compreso quello in cui l’agente abbia contribuito ad innescare una sorta di duello o sfida contro il suo avversario o attuato una spedizione punitiva nei suoi confronti (Sez. 1, n. 12740 del 20/12/2011, EI Farnouchi, Rv. 252352); sicché, non è invocabile la scriminante della legittima difesa, reale o putativa, da parte di colui che abbia innescato o accettato un duello o una sfida, ovvero abbia attuato una spedizione punitiva nei confronti dei propri avversari, mancando, in tal caso, il requisito della convinzione – sia pure erronea – di dover agire per scopo difensivo (Sez. 1, n. 37289 del 21/06/2018, Fantini, Rv. 273861; Sez. 1, n. 52617 del 14/11/2017, Pileggi, Rv. 271605).
In applicazione di tali principi, la legittima difesa viene di regola esclusa in caso di rissa, considerato che i corrissanti sono ordinariamente animati dall’intento reciproco di offendersi ed accettano la situazione di pericolo nella quale volontariamente sì pongono, con la conseguenza che la loro difesa non può dirsi necessitata (Sez. 5, n. 32381 del 19/02/2015, D’Alesio e altro, Rv. 265304; Sez. 5, n. 4402 del 09/10/2008, P.G. in proc. Corrias e altri, Rv. 242596; Sez. 5, n. 7635 del 16/11/2006, Daidone, Rv. 236513).
3. Ferma restando la correttezza dei principi appena richiamati, risulta però necessario fare alcune precisazioni in relazione al caso di specie.
Invero, sebbene il L. abbia accettato il contrasto, la condotta allo stesso addebitata è stata commessa quando era sorta la necessità di difendere la moglie, Z.A., intervenuta al solo fine di sedare la lite e, per tale motivo, colpita dal M..
In effetti, potrebbe valutarsi tale ultima aggressione come uno sviluppo imprevedibile della lite. Va da sé, infatti, che il ricorrente, nel momento in cui ha accettato lo scontro, non avrebbe potuto ragionevolmente prevedere che sua moglie potesse essere, a sua volta, aggredita.
Sul punto il L. aveva articolato uno specifico motivo di appello (pag. 4 dell’appello), sottolineando appunto la imprevedibile condotta aggressiva del M. in danno della moglie, che – aggredita – era finita a terra priva di sensi.
La Corte territoriale ha omesso di rispondere su tale motivo, limitandosi a valutare solo la condotta del L. sotto il profilo della sua scelta di non evitare la lite. Non è stata quindi considerata la circostanza dell’aggressione violenta anche in danno della moglie e, per vero, neanche il fatto che il M., uscito dalla sua auto, si fosse armato della mazza da baseball custodita nel bagagliaio.
Orbene, proprio in materia di rissa e quindi di condotte reciproche di aggressione, si è precisato che la causa di giustificazione della legittima difesa può essere riconosciuta quando, sussistendo tutti gli altri requisiti voluti dalla legge, vi sia stata un’azione assolutamente imprevedibile e sproporzionata, ossia un’offesa che, per essere diversa a più grave di quella accettata, si presenti del tutto nuova, autonoma ed in tal senso ingiusta (si vedano le già citate Sez. 5, n. 32381 del 19/02/2015, D’Alesio e altro, Rv. 26530401; Sez. 5, n. 4402 del 09/10/2008, P.G. in proc. Corrias e altri, Rv. 24259601; Sez. 5, n. 7635 del 16/11/2006, Daidone, Rv. 23651301).
Risulta pertanto evidente come la condotta attribuita all’imputato debba essere riconsiderata alla luce dei rilievi sopra esposti, perché – in ragione degli elementi fattuali indicati dai giudici di merito – essa è astrattamente riconducibile al paradigma normativo di cui all’art. 52 c.p., così come interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte quanto ai requisiti della aggressione ingiusta e della reazione legittima (Sez. 1, n. 45425 del 25/10/2005, P.G. in proc. Bollardi, Rv. 233352; Sez. 4, n. 16908 del 12/02/2004, Lopez, Rv. 228045), nonchè alla attualità del pericolo (Sez. 1, n. 48291 del 21/06/2018, Gasparini, Rv. 274534; Sez. 1, n. 6591 del 27/01/2010, Celeste, Rv. 246566), della necessità della difesa, da apprezzarsi con giudizio “ex ante” (Sez. 4, n. 33591 del 03/05/2016, Bravo, Rv. 267473; Sez. 5, n. 3507 del 04/11/2009, Siviglia e altro, Rv. 245843; Sez. 5, n. 25653 del 14/05/2008, Diop e altro, Rv. 24044701; Sez. 4, n. 32282 del 04/07/2006, De Rosa e altro, Rv. 235181) e della proporzione tra offesa e difesa (Sez. 1, n. 47117 del 26/11/2009, Carta, Rv. 245884; Sez. 1, n. 45407 del 10/11/2004, Podda, Rv. 230392).
È incontroverso, peraltro, che il riconoscimento o l’esclusione della legittima difesa costituisce giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità, quando gli elementi di prova siano stati puntualmente accertati e logicamente valutati dal giudice di merito (Sez. 1, n. 3148 del 19/02/2013, P.C. i proc. Mariani, Rv. 258408). Come si è detto, però, tale valutazione è stata omessa nel caso in esame.
4. Conclusivamente va detto che la sentenza impugnata è incorsa nel denunciato vizio motivazionale, in quanto ha effettuato una valutazione meramente parziale degli elementi fattuali, non adeguatamente considerando lo stato di concitazione del quale il ricorrente risultava portatore al momento del fatto, determinato dall’imprevedibile sviluppo della lite che lo stesso aveva concorso a determinare, consistente nell’aggressione perpetrata dal M. in danno di sua moglie.
In effetti, in ragione di tale ultima circostanza, la condotta contestata al L. deve essere rivalutata dal giudice di merito nel quadro dei principi in materia di legittima difesa sopra richiamati, al fine di stabilire se tale condotta, con un giudizio ex ante – valutando cioè le concrete circostanze di fatto esistenti al momento della reazione – possa dirsi necessitata e proporzionata rispetto all’offesa ingiusta subita dalla moglie e, dunque, se possa essere scriminata ai sensi dell’art. 52 c.p..
5. Si impone pertanto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata per nuovo esame limitatamente al profilo della sussistenza della legittima difesa, rimanendo in esso logicamente assorbito il motivo di ricorso afferente l’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 2.
La Corte di Appello competente per il giudizio di rinvio è quella di Perugia, non avendo altra sezione penale la Corte territoriale che ha emesso la sentenza impugnata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Perugia.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 16 agosto 2019