Sentenza N. 28104 del 2020
Corte di Cassazione - Sezione Penale VI
Data deposito/pubblicazione
10/08/2020
Data dell'udienza in cui è stato assunto
09/14/2020
Evade dai domiciliari per andare al pronto soccorso per un codice verde: escluso lo stato di necessità.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Presidente FIDELBO Giorgio
Relatore COSTANZO Angelo
ha pronunciato la seguente:
Sentenza n. 28104 dep. l’8 ottobre 2020
Svolgimento del processo
1. Con sentenza n. 987/2019, la Corte d’appello di Napoli, in riforma della sentenza n. 9111/13 del Tribunale di Napoli, ha condannato C.S. per il delitto di cui all’art. 385 c.p., per essere evaso dalla propria abitazione in cui era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.
2. Nel ricorso presentato dal difensore di C., si chiede l’annullamento della sentenza: a) violazione degli artt. 385 e 54 c.p. e art. 59 c.p., comma 4, per avere disconosciuto la scriminante putativa dello stato di necessità di cui all’art. 59 c.p., comma 4, nonostante che C. dovette allontanarsi dalla propria abitazione a causa di una colica renale che lo costrinse a recarsi al pronto soccorso come risulta dal referto medico; b) vizio di motivazione circa la determinazione della pena non nel minimo edittale, al contrario di quanto richiesto dall’appellante per il caso di conferma della condanna.
Motivi della decisione
1. Il primo motivo è manifestamente infondato.
La Corte di appello ha escluso lo stato di necessità anche solo putativo applicando massime di esperienza convergenti, pertinenti e non irragionevoli: la genericità del referto, che indica soltanto una generica dolenzia addominale e non una patologia oggettivamente accertabile; la esclusione della necessità di cure urgenti (il ricovero avvenne con il codice verde) così da non giustificare il mancato preventivo avviso dell’allontanamento dall’abitazione all’autorità preposta a controllo su rispetto della misura; la circostanza sospetta data dal fatto che l’imputato si presentò in un ospedale – distante 10 chilometri dalla sua abitazione senza avviare la moglie che, invece, lavorava nei pressi – in orario successivo al controllo presso la sua abitazione. Il ricorso reitera le prospettazioni difensive concernenti lo stato di salute senza confrontarsi con le argomentazioni che reggono la sentenza.
2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
Deve registrarsi, infatti, che all’imputato è stato inflitto il minimo edittale della pena, all’esito del bilanciamento fra la recidiva reiterata e specifica e le circostanze attenuanti generiche (concesse per la breve durata dell’allontanamento) e che la richiesta di applicazione della pena nel minimo edittale è priva di argomentazioni a sostegno.
3. Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso che comporta ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in Euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 14 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2020
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